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Notiziario Marketpress di
Lunedì 04 Ottobre 2004
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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FATTURAZIONE ELETTRONICA: ARCHIVIAZIONE |
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Le fatture trasmesse o ricevute in forma elettronica, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 52 del 20 febbraio 2004 devono essere archiviate nella medesima forma. Le fatture elettroniche, consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea, in quanto il destinatario non ha fornito il consenso, possono essere archiviate in forma elettronica. In questo caso l’archiviazione nel formato elettronico non è obbligatoria, ma la parte interessata, se lo ritiene opportuno, vi può ricorrere. Il procedimento di archiviazione elettronica delle fatture deve essere tenuto distinto da quello di conservazione con l’utilizzo di supporti informatici, che regolamentato nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2004. L’archiviazione delle fatture, infatti, rappresenta un processo istantaneo, mentre la conservazione si prolunga nel tempo. Per effettuare correttamente la conservazione dei documenti secondo le nuove modalità, utilizzando supporti ottici, pertanto, sono necessari adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti per l’archiviazione elettronica. Il luogo di archiviazione delle fatture può essere situato anche in un altro Stato, se con lo stesso esiste uno strumento giuridico che disciplina la reciproca assistenza.
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