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Notiziario Marketpress di
Lunedì 04 Ottobre 2004
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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FATTURAZIONE ELETTRONICA |
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Il Decreto legislativo n. 52 del 20 febbraio 2004, come illustrato dalla circolare n. 18098 dell’Agenzia delle Entrate, per la prima volta, prevede l’emissione di un documento integralmente immateriale senza la necessità di procedere, successivamente al suo invio, all’operazione di stampa. La possibilità di emettere la fattura elettronica senza la materializzazione del documento, è subordinata all’osservanza di determinate condizioni. Il documento non deve contenere macroistruzioni né codice eseguibile: il documento formato elettronicamente, infatti, non deve essere modificabile, il suo contenuto non deve essere alterabile né in fasi di accesso né in fase di conservazione. Nel documento deve essere apposto il riferimento temporale, cioè la data e l’ora della sua trasmissione. Per una maggiore garanzia sulla data di effettiva trasmissione del documento è opportuno apporre una "marca temporale", che consiste in una procedura informatica che consente di ottenere una data certa opponibile ai terzi. E’ sempre necessario il consenso del destinatario, in quanto l’emissione di una fattura elettronica costringe colui che la riceve ad effettuarne l’archiviazione in forma elettronica. In mancanza del consenso l’emittente può procedere alla formazione elettronica del documento, ma deve consegnarlo o spedirlo in forma cartacea. Debbono essere garantiti l’autenticità dell’origine del documento e l’integrità del contenuto con l’apposizione della firma elettronica qualificata dell’emittente.
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