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Notiziario Marketpress di
Lunedì 04 Ottobre 2004
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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FATTURA ELETTRONICA: L’EMITTENTE |
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Secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 52 del 20 febbraio 2004 la fattura elettronica deve essere emessa dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio, dal cessionario o committente (in sostanza dal cliente) ovvero, per suo conto, da un soggetto terzo. Il cedente o prestatore del servizio è sempre responsabile anche se ha incaricato il cliente o un terzo di procedere alla fatturazione dell’operazione per suo conto. Se il cliente, o un soggetto terzo, residenti in Paesi extra Ue con i quali non esiste alcuno strumento di assistenza reciproca, intendono emettere la fattura in luogo del cedente o del prestatore, è necessario che sia fornita, preventivamente, comunicazione all’Amministrazione finanziaria, che il cedente o il prestatore esercitino l’attività da almeno cinque anni, e che i medesimi soggetti non abbiano ricevuto, negli ultimi cinque anni, la notifica di atti impositivi o di irrogazione di sanzioni in materia di Iva.
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