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Notiziario Marketpress di
Lunedì 11 Ottobre 2004
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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CODICE DELLA STRADA: DECURTAZIONE DI PUNTI NEI CONFRONTI DEL TITOLARE DI PATENTE IDENTIFICATO SUCCESSIVAMENTE |
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Per quanto riguarda il caso della decurtazione di punti nei confronti del titolare di patente identificato successivamente, il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 300/A/1/33792/109/16/1, ha comunicato la procedura che gli uffici di polizia debbono seguire nel caso in cui il proprietario del veicolo, che abbia provveduto al pagamento del verbale, intenda dichiarare le generalità della persona effettivamente alla guida del veicolo. Il proprietario deve far pervenire all'ufficio procedente una dichiarazione, conforme al modello1, allegato alla circolare, sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla guida, completa di firma autenticata ovvero in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 38 del D.p.r. N. 445/00. La decurtazione sarà attribuita alla persona effettivamente indicata senza necessità di ulteriore notifica del verbale. In assenza della dichiarazione di autocertificazione, da parte del conducente effettivamente alla guida, il verbale di contestazione deve essere notificato al soggetto indicato dal proprietario del veicolo come l'effettivo trasgressore. Quest'ultimo può fare ricorso, ai sensi degli artt. 203 e 204 del Codice della Strada. Nel caso in cui la persona indicata come trasgressore non provveda al pagamento della somma né faccia riscorso, il verbale deve intendersi definito a suo carico, con conseguente comunicazione, relativa alla decurtazione dei punti, all'Anagrafe nazionale.
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