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Notiziario Marketpress di Giovedì 14 Ottobre 2004
 
   
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  FORMALITÀ PIÙ RAPIDE PER LE NAVI NEI PORTI UE: LA COMMISSIONE DECIDE DI ADIRE LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CONTRO IL BELGIO E L’ITALIA  
   
   Bruxelles, 14 ottobre 2004 - La Commissione ha deciso ieri di adire la Corte di giustizia nei confronti del Belgio e dell’Italia per omessa comunicazione dei provvedimenti di attuazione della normativa Ue sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità. Essa ha inoltre adottato un parere motivato concernente il Belgio sulla non conformità dei provvedimenti adottati per avviare il recepimento della stessa normativa “È spiacevole che questa direttiva, che facilita il trasporto marittimo a corto raggio e che ha raccolto un vasto sostegno da parte degli Stati membri e dell’industria, non abbia trovato ancora piena attuazione”, ha dichiarato la vicepresidente Loyola de Palacio. La direttiva[1] disciplina le formalità di dichiarazione concernenti la nave, le provviste di bordo, gli effetti personali dell’equipaggio, il ruolo dell’equipaggio e, nel caso di navi omologate per trasportare un massimo di 12 passeggeri, l’elenco dei passeggeri. Gli Stati membri erano tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in questione entro e non oltre il 9 settembre 2003. Il valore aggiunto della direttiva consiste nella volontà di affrontare e risolvere la questione della riconosciuta complessità amministrativa che presenta il trasporto marittimo a corto raggio. Essa prescrive il riconoscimento dei formulari di facilitazione internazionali Imo-fal[2] nel loro formato normalizzato per le navi in arrivo e partenza dai porti Ue, sostituendo in tal modo gli oltre 50 diversi formulari utilizzati in Europa con 5 formulari normalizzati e promuovendone l’uso a livello mondiale. L’italia non ha informato la Commissione sui propri provvedimenti di attuazione mentre il Belgio ha comunicato alla Commissione un’attuazione solo parziale. Il ricorso alla Corte riguardante il Belgio verterà solo sulla parte non notificata della direttiva. Nel frattempo, il Belgio ha recepito parzialmente la direttiva nel proprio ordinamento nazionale. La Commissione ritiene, tuttavia, che i formulari adottati non siano conformi alla stessa. Lungi dal contribuire all’uniformità, la decisione del Belgio di introdurre formulari che differiscono da quelli normalizzati prescritti dalla normativa comunitaria crea una diversità che è in contraddizione con lo spirito e la lettera della direttiva stessa. Nelle procedure di inadempimento il parere motivato costituisce la seconda fase e il ricorso alla Corte la terza fase. Il Belgio dispone ora di un termine di due mesi per rispondere al parere motivato.  
     
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