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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Ottobre 2004
 
   
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  AVVIATA LA NUOVA CAMPAGNA DI CONTROLLO DELLA SICUREZZA SUGLI IMPIANTI A GAS DECISA DALL'AUTORITÀ.  
   
  Milano, 18 ottobre 2004 - Avviata la nuova campagna per controllare la sicurezza degli impianti a gas nelle case, in conformità al regolamento emanato lo scorso 18 marzo dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Dal 1° ottobre è iniziata la prima fase di attuazione della campagna: riguarda gli allacci di impianti di utenza nuovi e i distributori con più di 5.000 clienti finali. Dal 1° ottobre 2005 il regolamento si applicherà anche agli impianti modificati e riattivati, e dal 1° ottobre 2006 a tutti i restanti impianti a gas. Il regolamento prevede che il distributore di gas (sia esso un'azienda pubblica o privata o il Comune che gestisce direttamente la rete di distribuzione) attivi la fornitura di gas soltanto dietro presentazione di una dettagliata documentazione rilasciata dall'installatore che comprovi la realizzazione dell'impianto di utenza in conformità alla legislazione e alle norme tecniche vigenti. Il controllo sulla documentazione da parte del distributore non era richiesto dalla precedente normativa, e costituisce quindi una garanzia aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente in tema di sicurezza, che rimane pertanto confermata; in particolare, rimangono confermati tutti gli obblighi di servizio relativi alla sicurezza in capo al distributore, definito dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 come gestore di un pubblico servizio. Nel caso in cui l'accertamento della documentazione abbia esito negativo, il distributore non potrà fornire il gas al nuovo cliente fintanto che perdurerà la non-conformità riscontrata. Al fine di evitare potenziali situazioni di conflitto di interesse, l'accertatore incaricato dal distributore per la verifica della documentazione non può essere stato progettista, installatore, proprietario o conduttore dell'impianto di utenza, né amministratore dell'immobile in cui è ubicato l'impianto. Fino al 31 marzo 2005 é possibile adottare una procedura semplificata, in base alla quale l'attivazione della fornitura di gas potrà essere effettuata dopo la presentazione, da parte del cliente che richiede la fornitura, di uno specifico modulo (Allegato E al regolamento), compilato e sottoscritto dall'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza. I distributori di gas, nel caso in cui non intendano adottare la procedura semplificata, sono tenuti a comunicarlo nel proprio sito internet o in un sito ad esso collegato; in tal caso devono rendere disponibili in tale sito, con un anticipo di almeno 30 giorni, i moduli da compilare per gli accertamenti e il recapito a cui il cliente che richiede la fornitura deve fare pervenire la documentazione da sottoporre ad accertamento. I venditori di gas pubblicano nel proprio sito internet un'informativa sulle modalità applicative del regolamento emanato dall'Autorità; inoltre dovranno fornire almeno una volta all'anno ai propri clienti, in accompagnamento alle bollette, informazioni sugli obblighi in tema di sicurezza relativi agli impianti di utenza.  
     
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