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Notiziario Marketpress di Lunedì 25 Ottobre 2004
 
   
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  CONCORRENZA O MONOPOLIO: LE CONTRADDIZIONI DEL MERCATO ITALIANO TRA DISTORSIONI INFORMATIVE E TENTATIVI DI CREARE UN EFFETTIVO MERCATO APERTO  
   
  Un’interrogazione al Parlamento Europeo. I primi dubbi circa la valenza dello standard Ecdl cominciano ad emergere già sul finire del 2000, se è vero che nel febbraio del 2001 un parlamentare europeo, Francesco Musotto[1], presenta un’interrogazione scritta alla Commissione Europea, chiedendo che sia fatta «chiarezza sulla veridicità e/o sul riconoscimento della Patente europea per l’uso del computer come standard europeo di competenza». Nella risposta, formulata dal Commissario europeo Viviane Reding, si sottolinea che «iniziative come l’Ecdl sono destinate a promuovere la conoscenza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Attualmente (la risposta è stata fornita il 24 aprile 2001, ndr) non esiste però alcun sistema di certificazione o di qualificazione europea». Inoltre, «il riconoscimento di una qualifica del genere (…) o il rilascio di un diploma in questo campo restano competenza degli Stati membri». In Italia, tale competenza rientra nel settore della formazione, materia inclusa tra quelle di competenza delle Regioni, come tali competenti in ordine all’individuazione degli standard e delle relative qualifiche valide per attestare il possesso di determinate competenze professionali nel settore informatico. Qualunque siano le ragioni che hanno indotto alcuni deputati e senatori a presentare due distinte proposte di legge in materia di certificazione delle conoscenze informatiche[2] (e le descriveremo di seguito in dettaglio), riteniamo corretto inserire tali proposte nel novero delle inziative volte ad impedire il corretto esplicarsi di un mercato aperto e concorrenziale nel settore della certificazione delle competenze informatiche. Il disegno di legge presentato al Senato. Il disegno di legge prende atto che «il fenomeno dell’informatizzazione si è sviluppato enormemente, in quanto validissimo supporto, in alcuni casi indispensabile, allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa». In tale contesto, «il presente disegno di legge si propone di fare un’ulteriore passo in avanti promuovendo e diffondendone le conoscenze attraverso il riconoscimento del “patentino europeo per l’informatica”, certificando in tal modo le competenze acquisite secondo gli standard internazionali». I senatori proponenti sembrano essere stato loro stessi vittime di quell’equivoco di natura terminologica che citavamo nell’Introduzione, o quanto meno dimostrano di essere scarsamente informati in ordine alle caratteristiche dell’Ecdl. Infatti, assegnano alla “patente europea di guida del computer” il valore di titolo “riconosciuto dall’Unione europea”. Inoltre, dulcis in fundo, la proposta di legge mira ad attribuire il diritto a quanti svolgono funzioni di dirigente amministrativo o di assistente tecnico di valersi della certificazione per la progressione in carriera. Il bacino di riferimento è, quindi, chiaramente individuato nell’ambito delle Pubbliche amministrazioni, ma non si trascurano anche altri aspetti, con soluzioni quanto meno risibili. Si pensi, ad esempio, che all’articolo 3 del disegno di legge si prevede che «il conseguimento del patentino europeo per l’informatica (…) dà diritto all’iscrizione presso le liste di collocamento, con la qualifica professionale di tecnico informatico». Ora, attribuire la qualifica di tecnico informatico a soggetti che hanno appreso la conoscenza del funzionamento dei software equivale a dire che tutti coloro che hanno la patente per guidare l’automobile possono ottenere il riconoscimento della qualifica professionale di meccanico. La proposta di legge presentata alla Camera. Le ragioni espresse nella proposta di legge sono dichiaratamente volte a “sponsorizzare” attraverso il sigillo della Gazzetta Ufficiale, l’attività di certificazione Ecdl. Occorre evidenziare come le considerazioni svolte dai proponenti nella loro proposta siano, in parte, condivisibili, almeno laddove si afferma che per l’importanza ormai assunta dalla conoscenza delle competenze informatiche, «è necessario renderle identificabili e riconosciute sia dal mondo delle imprese che della Pubblica amministrazione». Meno condivisibile appare la conclusione del suddetto ragionamento, quando si fa riferimento alla necessità di «fare capo a standard di livello europeo», operando un curioso, e quanto meno azzardato, paragone con l’adozione della moneta unica europea. In questo senso, i proponenti affermano che «la convergenza verso modelli di riferimento comuni rappresenta, oltre che un obiettivo di evidente razionalizzazione, un mezzo per favorire la circolarità delle qualifiche professionali e per avvicinare concretamente gli ambiziosi obiettivi fissati dall’Unione europea». Si fa, in questo caso, riferimento all’obiettivo fissato in occasione della Conferenza intergovernativa di Lisbona del 2000 volto a rendere l’Europa più dinamica e competitiva, «capace di una crescita economica sostenibile, con posti di lavoro migliori e più numerosi e con maggiore coesione sociale». Rispetto al testo presentato dai colleghi senatori, quello presentato alla Camera appare maggiormente curato nella stesura. Probabilmente vi ha influito il trascorrere del tempo tra una proposta e l’altra, contraddistinto dall’intensificarsi delle azioni di contrasto verso i tentativi di imporre uno standard solo fittiziamente europeo. Anche in questo caso, i deputati proponenti risultano essere scarsamente informati circa lo stato dell’arte dei progetti già attuati o in corso di attuazione da parte del Governo in materia di certificazione delle competenze informatiche: l’approvazione della loro proposta determinerebbe il fallimento di un’iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, costata oltre 77 milioni di euro, e cancellerebbe in un colpo solo le competenze acquisite da 38.000 giovani disoccupati delle regioni dell’Obiettivo 1, dato che questi giovani non hanno utilizzato la certificazione Ecdl. Il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato[3]. L’autorità rileva che il mercato della formazione si caratterizza per l’offerta di una varietà di corsi che vanno da quelli finalizzati ad impartire le nozioni fondamentali indispensabili per l’utilizzo dei programmi applicativi di base fino a corsi più avanzati volti a trasmettere una conoscenza più approfondita degli stessi programmi applicativi, per giungere ad ulteriori livelli di specializzazione concernenti l’utilizzo di programmi più complessi. In tale contesto, il Garante della concorrenza evidenzia come la Pubblica amministrazione abbia attribuito, a partire dal 1999, un crescente riconoscimento della certificazione Ecdl. Lo spunto viene ricondotto ad un protocollo d’intesa fra il Ministero della Pubblica Istruzione e l’associazione Aica, che rilascia la certificazione Ecdl in Italia. Tale certificazione «non si distingue in maniera sostanziale da altre certificazioni diffuse a livello nazionale e internazionale. Essa si caratterizza per un’offerta indipendente da specifici prodotti e fornitori e non legata alla prestazione di un servizio anche di formazione. I “test center” accreditati, tuttavia, offrono normalmente anche i servizi di formazione finalizzati al conseguimento della certificazione Ecdl e spesso si propongono fondamentalmente per la certificazione della conoscenza specifica del sistema operativo e dei programmi applicativi di ambiente Windows. Per quanto riguarda, infatti, il riconoscimento di un’unica certificazione in relazione all’acquisto da parte della Pubblica amministrazione dei servizi di formazione e di certificazione delle conoscenze informatiche, esso si inquadra in un filone che ha già costituito oggetto di numerosi interventi da parte dell’Autorità (…) in materia di bandi per l’acquisto di servizi da parte della Pubblica amministrazione, nei quali si è raccomandato, fra l’altro, di evitare le prescrizioni che abbiano l’effetto di favorire alcuni operatori a scapito di altri e che non siano correlate alle effettive capacità tecniche dei soggetti partecipanti, quali i riferimenti a determinati marchi di prodotti o l’obbligo per le imprese partecipanti di avere già svolto per l’amministrazione attività analoghe a quelle oggetto della gare. Per quanto riguarda, poi, il riconoscimento di un’unica certificazione nei confronti dei singoli privati che si rivolgono alla pubblica amministrazione, anch’esso è atto a produrre effetti restrittivi della concorrenza fra gli operatori del settore, in quanto influisce, indirettamente, attraverso una discriminazione della clientela degli uni rispetto a quella degli altri, sulla posizione concorrenziale delle imprese che operano nella offerta ai privati di servizi di certificazione delle conoscenze informatiche. L’autorità ritiene, pertanto, problematico il consolidamento di una preferenza assoluta da parte della pubblica amministrazione per un’unica determinata certificazione, in quanto il conseguimento effettivo di favore per gli operatori che offrono tale certificazione (in associazione o meno a una preliminare attività di formazione) potrebbe determinare una restrizione della concorrenza nel settore. L’individuazione da parte delle pubbliche amministrazioni di una determinata certificazione delle conoscenze informatiche di base quale standard di riferimento, peraltro, non dovrebbe comportare di per sé l’esclusione di certificazioni equipollenti, proprio in considerazione del livello comunque “minimo” delle conoscenze che tali certificazioni dovrebbero attestare» L’autorità esprime, quindi, l’auspicio che si ponga la massima attenzione per ricondurre al valore di mera individuazione di uno standard di riferimento gli atti con i quali viene riconosciuta la certificazione Ecdl ai fini della attestazione del possesso delle conoscenze informatiche di base, evitando in futuro di accordare univocamente una preferenza assoluta per tale sola certificazione. La pronuncia del Tar Lazio sul progetto “Vola con Internet”. Il Tar Lazio, Sezione Iii, con la sentenza n.5632/04. Del 14.06.2004, su iniziativa di Tesi Automazione Srl, ha accolto ricorso volto ad ottenere annullamento del progetto “Vola con Internet”, promosso e finanziato dal Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie (Mit), sancendo l’illegittimità dei provvedimenti adottati per l’affidamento diretto ad Aica del servizio di certificazione informatica di base dei beneficiari dell’iniziativa. Secondo il Tar, la cosiddetta “patente europea del computer” non rappresenta un titolo di studio o abilitazione riconosciuta dall’Unione europea, ma esclusivamente un marchio industriale, tutelato da brevetto comunitario (n.655274) registrato anche in Italia. Il Tar Lazio, peraltro, ha anche chiarito che il preteso riconoscimento che alla Ecdl deriverebbe dall’Europe 2002 action line, operata dall’High Level Group on the Employment and Social Dimension of the Information Society (Esdis), è un una mera raccomandazione, del tutto generica, priva di qualsivoglia rilevanza pubblicistica, che «opera senza pregiudizio per altri schemi nazionali esistenti, ovvero della possibilità di includere anche altri schemi di accreditamento». Esempi di buone pratiche. Il caso della Regione Toscana. La questione della valenza della certificazione delle competenze informatiche ha ingenerato alcune “correzioni di rotta” ad opera di alcune Amministrazioni, le quali, nel confermare la validità della certificazione Ecdl, hanno assunto la decisione di riconoscere eguale valore ad altre certificazioni. La Regione Toscana, perseguendo l’obiettivo di promuovere la diffusione delle competenze relative all’Itc, anche attraverso l’identificazione degli standard di certificazione delle stesse, ha individuato nell’Ecdl uno di questi sistemi. In tal senso, con la delibera n.742 del 28 luglio 2003, la Giunta regionale ha approvato uno schema di protocollo con l’Aica. La stessa delibera sottolinea, comunque, che la Regione Toscana intende «mantenere la disponibilità al raggiungimento di intese analoghe a quella oggetto del citato protocollo, con soggetti titolari di sistemi di certificazione delle competenze di base nell’utilizzo di personal computer a condizione che tali sistemi siano riconosciuti a livello europeo e dimostrino la propria coerenza con i criteri e gli standard, nonché le indicazioni comunitarie in materia». La Regione ha, quindi, provveduto a modificare le direttive impartite agli organismi intermedi per l’emanazione dei bandi con una precedente delibera della Giunta regionale. Il caso del Ministero dell’Istruzione. Come abbiamo accennato in precedenza, il possesso di una certificazione informatica rappresenta, spesso, un titolo per lo scorrimento di graduatorie nel settore del pubblico impiego. Tale aspetto conduce ad un serie di conseguenze di non poco conto all’atto delle procedure di assunzione e/o di avanzamento di carriera del personale degli Enti pubblici, dove spesso si combattute sul filo di decimi di punto. Nell’ambito delle procedure di riqualificazione del personale Ata del Ministero dell’Istruzione, questa amministrazione aveva stabilito che con riferimento alla valutazione di certificazioni di addestramento professionale per la dattilografia o per i servizi meccanografici, la certificazione rilasciata dall’Aica valesse un punto. Ma nel mese di luglio del 2004, con una nota inviata a tutti i direttori regionali del Ministero, la Direzione generale per il personale della scuola ha comunicato le necessarie rettifiche alla valutazione delle certificazioni di addestramento professionale: «alla luce soprattutto della pronuncia dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’Ecdl non può essere considerata come unica certificazione valida delle conoscenze informatiche, negando ogni valore ad altra forma di certificazione delle stesse conoscenze. In tale contesto si ritiene che, in termini di punteggio aggiuntivo, la certificazione rilasciata dall’Aica, concernente la sigla Ecdl non possa essere considerata come unica certificazione valida delle conoscenze informatiche, negando ogni valore ad altra forma di certificazione delle stesse conoscenze. Si ritiene, altresì, che l’individuazione di una determinata certificazione delle conoscenze informatiche non possa comportare di per sé l’esclusione di certificazioni equipollenti, proprio in considerazione del livello di conoscenze che tali certificazioni dovrebbero attestare. (…) Per le considerazioni riferite e in considerazione delle caratteristiche tecniche dei programmi di formazione e di certificazione, distribuiti da Tesi Automazione Srl, le certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist e Ic3 possono essere considerate, e come tali valutate, attestati di addestramento professionale». Conclusioni L’effetto distorsivo indotto dall’equivoco concernente la qualificazione della certificazione Ecdl è, con ogni probabilità, destinato ad attenuarsi in conseguenza dell’emanazione del parere del Garante della Concorrenza e della sentenza del Tar del Lazio. Tuttavia, i tentativi di giungere ad un monopolio riconosciuto ex lege, tramite la presentazione di due disegni di legge al Senato e alla Camera, evidenziano non solo lo svolgimento di un’intensa attività di lobbing da parte dell’Aica, ma anche una sostanziale ignoranza (trasversale agli schieramenti politici) dei princìpi stessi che sono alla base della società dell’informazione, della cosiddetta open society che dovrebbe (o meglio potrebbe) sorgere dall’applicazione virtuosa di tutte le opportunità rese disponibili dalle nuove tecnologie. Su alcuni aspetti riteniamo non vi siano dubbi: 1. Il diritto dell’Ecdl di utilizzare la bandiera europea ha contribuito a accrescere la convinzione di quanti erano interessati a conseguire una certificazione di trovarsi di fronte ad una certificazione avente una valenza continentale, spendibile, quindi, in tutti i paesi della Comunità e rispondente ad uno standard ufficiale fissato come unico per tutti i paesi dell’Unione. 2. L’autorità Garante per la Concorrenza ha evidenziato che «nella pratica attuazione di tali atti è stato attribuito alla certificazione Ecdl un valore che appare andare oltre il mero riconoscimento quale standard, con riferimento al quale valutare, nell’ambito della discrezionalità amministrativa, anche ogni altra certificazione equipollente». 3. La sentenza del Tar ha statuito che Ecdl non è l’unica e sola certificazione informatica esistente in Italia, valida per accertare le competenze nell’utilizzo del personal computer ma che, al contrario, competono con essa, a pieno titolo e con pari dignità, tutte le altre esistenti sul mercato, quali la “Certificazione Microsoft Office Specialist e Ic3”. 4. La scelta, da parte delle Pubbliche amministrazioni, di utilizzare lo standard Ecdl è assolutamente legittima in quanto coerente con le raccomandazioni e gli indirizzi espressi a livello comunitario e nazionale, ma deve avvenire nell’ambito dello svolgimento di regolari bandi di gara, che consentano la partecipazione di tutti i soggetti che operano nel settore della certificazione delle conoscenze informatiche.  
     
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