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Notiziario Marketpress di Lunedì 25 Ottobre 2004
 
   
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  CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: LA LEGGE QUADRO ITALIANA SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI NON RISPETTA IL DIRITTO COMUNITARIO  
   
 

La Corte di giustizia europea, con la sentenza pronunciata nella causa C-247/02, Sintesi SpA/Autorità per la Vigilanza sui Lavori, ha affermato che la fissazione, in termini astratti e generali, di un unico criterio di attribuzione priva le amministrazioni aggiudicatici della possibilità di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche peculiari di ogni appalto e di scegliere per ognuno il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta. Nel febbraio 1991, Brescia ha affidato, in concessione, la costruzione e la gestione di un parcheggio sotterraneo nel centro storico alla società Sintesi S.p.A. La convenzione conclusa tra le parti, nel dicembre 1999, prevedeva l’obbligo per Sintesi di aggiudicare l’esecuzione dei lavori tramite licitazione privata da esperirsi mediante gara europea, secondo le normativa comunitaria vigente in materia di lavori pubblici. Sintesi ha indetto una gara d’appalto da aggiudicarsi mediante licitazione privata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che doveva essere valutata sulla base del prezzo, del valore tecnico e del tempo necessario alla realizzazione dell’opera. Al termine della fase di preselezione, la società Provera, tra quelle invitate a presentare un’offerta, si è rifiutata di partecipare alla gara, ritenendola illegittima, in quanto non conforme alla legge quadro italiana n. 109/94. Sintesi ha aggiudicato l’appalto dopo aver individuato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ma in seguito ad un nuovo ricorso di Provera, l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici le comunicava che considerava la procedura di aggiudicazione dei lavori non conforme alla legge quadro italiana, secondo la quale l’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha chiesto allora alla Corte se la Direttiva 93/37 del 14/6/93, relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, ammette una normativa nazionale che, in vista dell’aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, a procedura aperta o ristretta, impone alle amministrazioni aggiudicatrici la scelta del solo criterio del prezzo più basso. La Corte ha ricordato che la direttiva mira allo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici e tende ad organizzare l’attribuzione di appalti pubblici in modo tale da consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di comparare le varie offerte e di scegliere quella più vantaggiosa sulla base di criteri obiettivi. Per tale motivo, la direttiva prevede i criteri sui quali l’amministrazione aggiudicatrice di appalti si deve basare: il prezzo più basso o, quando l’aggiudicazione si fa in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l’appalto (ad esempio, il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico). La disposizione della legge italiana che impone il solo criterio del prezzo più basso, stabilisce senz’altro un criterio obiettivo. Tuttavia, la fissazione, in termini astratti e generali, di un unico criterio di attribuzione priva le amministrazioni aggiudicatrici della possibilità di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche di ogni appalto e di scegliere per ciascuno di essi il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta. Nella specie, essendo la realizzazione del parcheggio un’opera complessa, l’amministrazione aggiudicatrice avrebbe potuto tener utilmente conto di tale complessità scegliendo criteri oggettivi di aggiudicazione dell’appalto, diversi da quelli del prezzo più basso. La Corte ritiene quindi che il diritto comunitario non tolleri una normativa nazionale la quale, ai fini dell’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici mediante procedure di gara aperte o ristrette, imponga, in termini generali ed astratti, alle amministrazioni aggiudicatici di ricorrere unicamente al criterio del prezzo più basso.

 
     
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