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Notiziario Marketpress di Martedì 10 Febbraio 2004
 
   
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  QUALIFICHE PROFESSIONALI: LA COMMISSIONE CHIEDE AL PORTOGALLO E ALL’ITALIA DI APPLICARE LA LEGISLAZIONE EUROPEA  
   
  Bruxelles, 10 febbraio 2004. La Commissione europea ha deciso di chiedere formalmente al Portogallo l’abolizione di alcune condizioni previste per il riconoscimento delle qualifiche professionali degli istruttori di scuole guida di altri Stati membri. Tali condizioni non sono conformi alla direttiva che integra il sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali di durata inferiore a tre anni (92/51/Cee). La Commissione ha inoltre deciso di inviare all’Italia la richiesta formale di rettificare la non conformità al diritto europeo di un accordo bilaterale tra organizzazioni professionali italiane e francesi relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali degli ingegneri. Le richieste della Commissione assumono la forma di pareri motivati, la seconda fase della procedura di infrazione prevista dall’articolo 226 del trattato Ce. In assenza di risposte soddisfacenti da parte delle autorità nazionali nei due mesi successivi al ricevimento del parere motivato la Commissione può adire la Corte di Giustizia europea. Se il diritto europeo sul riconoscimento delle qualifiche professionali non viene rispettato, i lavoratori qualificati rischiano di essere privati del diritto di esercitare la propria professione in tutti gli Stati membri. Inoltre, ostacolando il riconoscimento europeo delle qualifiche professionali, gli Stati membri riducono le possibilità dei propri cittadini e delle proprie imprese di scegliere professionisti di altri Stati membri per fornire un servizio nel proprio territorio. La Commissione ha deciso di inviare all’Italia un parere motivato per la non conformità dell’accordo bilaterale di Parigi, concernente il riconoscimento e la mobilità degli ingegneri, alla direttiva che definisce un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (89/48/Cee). Tale accordo, in vigore tra il Conseil national des Ingénieurs et des Scientifiques de France (Cnisf) e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Cni), prevede condizioni più restrittive rispetto alla direttiva in merito al riconoscimento delle qualifiche professionali degli ingegneri. Simili condizioni sarebbero compatibili con il diritto comunitario unicamente se rappresentassero un significativo vantaggio per i lavoratori migranti interessati, in particolare per quanto riguarda un riconoscimento più automatico delle qualifiche. L’accordo di Parigi non apporta tali vantaggi. La risposta dell’Italia alla lettera di costituzione in mora è stata giudicata insoddisfacente dalla Commissione. Per quanto concerne la Francia, nei suoi confronti non sono state aperte procedure. In questo Stato membro effettivamente l’accesso alla professione non è condizionato dal possesso di particolari qualifiche, pertanto non viene richiesto alcun riconoscimento professionale. Per gli ingegneri laureati in Italia che desiderano esercitare la propria professione in Francia l’accordo si limita quindi a definire le condizioni d’iscrizione al Conseil national des Ingénieurs et des Scientifiques de France (Cnisf). Poiché l’iscrizione presso il Cnisf non è obbligatoria per l’esercizio della professione, la conclusione di questo accordo da parte della Francia non pregiudica la libera circolazione dei professionisti. Le più recenti informazioni sulle procedure di infrazione relative a tutti gli Stati membri sono disponibili sul sito: http://europa.Eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions  
     
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