Il Ministero delle Attività produttive con Decreto 15 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, ha istituito una sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, costituito presso il Mediocredito Centrale spa riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l'uso di tecnologie digitali.
Le garanzie possono essere concesse alle Pmi su finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 10 anni, a fronte di programmi di investimento finalizzati a introdurre innovazioni di prodotti, di servizi e di processi aziendali (organizzazione, ideazione, produzione, commercializzazione, logistica, distribuzione); attraverso applicazioni tecnologiche digitali.
Le Pmi possono essere ammesse alla garanzia fino ad un limite massimo, riferito all'importo del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia, di 200.000 euro per singola impresa.
La garanzia diretta è gratuita e può coprire fino all’80% dell’importo di ciascuna operazione. I Confidi ed i fondi di garanzia bancari possono concedere una controgaranzia.
Al decreto seguiranno le disposizioni operative elaborate dal Mediocredito Centrale e approvate dal Comitato di gestione del Fondo di garanzia.