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Notiziario Marketpress di
Lunedì 12 Luglio 2004
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DISABILI: CONSIGLIO DEI MINISTRI: ESAMINATO LO SCHEMA DI REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA "LEGGE STANCA" PER L'ACCESSIBILITÀ DEI DISABILI ALLE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE UN "BOLLINO BLU" PER I SITI E IL MATERIALE INFORMATICO "ACCESSIBILE" |
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Roma, 12 luglio 2004 - Una sorta di "bollino blu" certificherà l'accessibilità da parte dei disabili ai siti Internet ed al materiale informatico. È questa una delle misure contenute nello schema di Dpr concernente il Regolamento di attuazione della "Legge Stanca" (n.4 del 9 gennaio 2004); che reca disposizioni per favorire l'accesso dei disabili agli strumenti informatici, esaminato oggi dal Consiglio dei Ministri. In entrambi i passaggi alle Camere il provvedimento legislativo del Governo, che aveva unificato anche diverse iniziative parlamentari, aveva ottenuto l'unanimità dei voti. "È un significativo atto per abbattere le barriere digitali evitando che le nuove tecnologie informatiche determinino forme di emarginazione, forse ancora più pericolose di quelle tradizionali, mentre punta a promuoverne l'uso come fattore abilitante e di superamento delle disabilità e delle esclusioni, oltre che di miglioramento della qualità della vita", ha detto Lucio Stanca, Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, ricordando che "il Regolamento costituisce una tappa fondamentale nel percorso virtuoso intrapreso con l'approvazione della legge, nel dicembre 2003, mentre era in corso l''Anno Europeo del Disabile', e che si concluderà, a breve, con l'emanazione delle 'Linee guida' con i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l'accessibilità, attualmente in corso di predisposizione". Il Ministro ha poi sottolineato "la forte valenza innovativa del Regolamento, predisposto previa consultazione delle associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative della categoria, nonché di quelle di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software". Questi i punti essenziali del Regolamento che si compone di 9 articoli: a. Il concetto di accessibilità, intesa come capacità dei sistemi informatici di poter erogare servizi fruibili anche per quei soggetti che necessitano - a motivo della propria disabilità - di tecnologie assistive o di particolari configurazioni; b. Le tecnologie assistive, soluzioni tecnologiche che consentono al disabile di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici; c. La verifica tecnica dell'accessibilità, operata da esperti, e la verifica soggettiva, condotta sui singoli servizi tramite l'intervento del soggetto destinatario, anche disabile, sulla scorta di valutazioni empiriche. A questo proposito, i soggetti che procedono alle valutazioni delle caratteristiche di accessibilità dei servizi sono inseriti nell'elenco dei valutatori, istituito presso il Cnipa (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione); che garantisce l'alta specificità tecnica degli accertamenti; d. Il rilascio da parte del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie del logo sull'accessibilità dei siti e del materiale informatico, richiesto dai privati, effettuato previa contestuale esibizione dell'attestato di accessibilità; tale attestato viene concesso in caso di verifica positiva, dai valutatori privati; e. I controlli: il Cnipa svolge poteri ispettivi di controllo verso i privati, consistenti nella verifica del mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi. Ulteriori disposizioni considerano l'ipotesi in cui siano le pubbliche amministrazioni ad utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti: queste ultime provvederanno in modo autonomo a valutare l'accessibilità stessa.
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