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Notiziario Marketpress di
Lunedì 12 Luglio 2004
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TUTELA DEL “PARMIGIANO REGGIANO”: LA COMMISSIONE DECIDE DI DEFERIRE LA GERMANIA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA |
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Bruxelles, 12 luglio 2004 - La Commissione europea ha deciso di deferire la Germania alla Corte di giustizia per non aver applicato alla denominazione “Parmigiano Reggiano” la legislazione dell’Unione sulle delle denominazioni di origine protette (Dop). La Germania non garantisce infatti una protezione integrale alla Dop in questione sul suo territorio. L’uso di tale denominazione, registrata a livello dell’Unione dal 1996, è riservato per legge esclusivamente ai produttori di un area geografica italiana ben delimitata, che producono il formaggio nel rispetto di criteri vincolanti. Nel quadro della legislazione europea sulle indicazioni geografiche protette (Igp) e le denominazioni di origine protette (Dop) , gli Stati membri sono tenuti a tutelare i nomi registrati contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche quando sia indicata la vera origine del prodotto o ne sia tradotto il nome. Il "Parmigiano Reggiano" è registrato come denominazione protetta fin dal 1996. Formaggi non prodotti secondo le specifiche del “Parmigiano Reggiano” continuano a essere venduti sul territorio tedesco con il nome “Parmesan” che, secondo la Commissione europea, costituisce una traduzione, per il tramite del francese, di “Parmigiano Reggiano”, come è dimostrabile sulla base di documenti pubblicati tra il 1516 e i giorni nostri e di altri elementi che dimostrano in modo incontrovertibile lo strettissimo legame tra le due denominazioni. La Commissione ha avviato lo scorso ottobre una procedura di infrazione, inviando alla Germania una lettera di costituzione in mora. Nella loro risposta inviata in dicembre, le autorità tedesche non si sono impegnate a conformarsi alla legislazione Ue sulle Dop e le Igp per quanto riguarda il “Parmigiano Reggiano”. In aprile la Commissione ha inviato alla Germania un parere motivato (cfr. Ip/04/474); invitando lo Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarsi entro due mesi allo stesso. Nella sua risposta la Germania ha sostenuto che “Parmesan” deve essere considerata una denominazione generica e non una traduzione di “Parmigiano Reggiano”. La Commissione ha deciso pertanto di adire la Corte europea di giustizia. Qualora la Corte di giustizia ritenga che vi sia stata un’infrazione al trattato, la Germania sarà tenuta ad adottare le decisioni per conformarsi a tale decisione. Se ciò non avvenisse, la Commissione, ai sensi dell’articolo 228 del trattato, ha facoltà di procedere contro lo Stato membro che non abbia preso i provvedimenti imposti dalla precedente sentenza della Corte di giustizia, inviando nuovamente a detto Stato membro una lettera di costituzione in mora e un parere motivato. Lo stesso articolo consente inoltre alla Commissione di chiedere alla Corte di comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.
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