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Notiziario Marketpress di Lunedì 12 Luglio 2004
 
   
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  PROTEZIONE DELLO STRATO DI OZONO: LA COMMISSIONE PROCEDE NEI CONFRONTI DI NOVE STATI MEMBRI  
   
  Bruxelles, 12 luglio 2004. La Commissione europea ha inviato lettere di costituzione in mora a nove Stati membri che non l’hanno informata delle misure adottate per limitare l’uso del bromuro di metile. La normativa comunitaria prevede infatti la progressiva eliminazione di questo pesticida, responsabile della distruzione dello strato di ozono situato attorno alla Terra, che protegge le persone, gli animali e le piante dalle pericolose radiazioni ultraviolette provenienti dal sole. L’uso di questa sostanza continua peraltro ad essere autorizzato, sia pure sotto stretto controllo, per alcune applicazioni per le quali non sono ancora disponibili alternative, e in particolare per i trattamenti antiparassitari dei prodotti agricoli destinati alla commercializzazione. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare ogni anno alla Commissione la quantità esatta di bromuro di metile utilizzata, le finalità del suo impiego e le misure adottate per ridurne l'uso, nonché i progressi compiuti nella valutazione e nell’utilizzo di sostanze alternative. Belgio, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito non hanno trasmesso informazioni al riguardo o hanno fornito dati insufficienti. La Commissione ha pertanto deciso di procedere nei confronti di questi Stati membri per assicurare ai cittadini europei un livello di protezione ambientale rispondente alle loro aspettative. La commissaria europea per l’Ambiente Margot Wallström ha così commentato la decisione: “È interesse degli Stati membri adottare alternative al bromuro di metile in agricoltura e nell’industria alimentare, in modo tale da non compromettere la competitività di questi due settori nel lungo termine, quando tale sostanza non sarà più utilizzata. Il bromuro di metile danneggia gravemente lo strato di ozono, che ci protegge dai pericoli delle radiazioni solari (tumori cutanei, deficienze del sistema immunitario, danni alle colture e alle altre piante). L’uso di questa sostanza deve cessare al più presto, e tal fine è necessario collaborare insieme." L’uso del bromuro di metile per i prodotti agricoli destinati alla commercializzazione Il protocollo di Montreal, che costituisce uno dei trattati ambientali di maggiore successo, e il regolamento comunitario sulle sostanze che riducono lo strato di ozono[1], che dà attuazione a tale accordo nell'Unione europea, mirano a ridurre, in vista della graduale eliminazione, l’uso di alcune sostanze che danneggiano l’ozono stratosferico, fra cui in particolare i Cfc, gli Hcfc, gli halon e il bromuro di metile. Un tempo il bromuro di metile era largamente utilizzato dagli agricoltori di tutto il mondo per la disinfestazione dei terreni, ed era inoltre impiegato negli stabilimenti industriali di trasformazione degli alimenti. A partire dal 1995 il suo uso è stato gradualmente ridotto in vista dell’eliminazione definitiva, e dal prossimo anno entrerà in vigore il divieto di produzione e di importazione nei paesi sviluppati. Sia il protocollo che il regolamento riconoscono peraltro l’importanza del bromuro di metile nelle relazioni commerciali: questa sostanza viene utilizzata sia per trattare i prodotti agricoli importati prima della loro immissione in commercio, al fine di impedire l’introduzione in nuovi ambienti di organismi nocivi esotici (trattamenti di quarantena); sia per evitare che gli organismi nocivi distruggano i prodotti prima del trasporto (trattamenti anteriori al trasporto). Per questi due tipi di impiego esistono disposizioni specifiche. Nel quadro del regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, la Commissione europea autorizza la quantità di bromuro di metile che può essere immessa sul mercato per applicazioni di quarantena e per trattamenti anteriori al trasporto, ma è tenuta a ridurne i livelli in funzione della disponibilità, sotto il profilo tecnico ed economico, di sostanze e tecnologie alternative. Di conseguenza gli Stati membri hanno l’obbligo di comunicare annualmente alla Commissione le quantità di bromuro di metile utilizzate per questi due tipi di trattamento, le precise finalità per le quali la sostanza è stata impiegata e i progressi compiuti nella valutazione e nell’utilizzo di sostanze alternative. Il termine per la presentazione delle comunicazioni relative al 2003 è scaduto il 31 marzo 2004. Attualmente la quantità di bromuro di metile utilizzabile per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto nei 25 Stati membri è limitata a circa 1 000 tonnellate annue. Si tratta di una scelta più restrittiva rispetto al protocollo di Montreal, che consente un uso illimitato del bromuro di metile per i due impieghi menzionati. L’unione europea è l’unica parte contraente del protocollo ad aver stabilito un limite del genere, al fine di promuovere lo sviluppo di alternative al bromuro di metile per entrambi i tipi di trattamento. Le omissioni paese per paese Il Belgio ha comunicato i dati relativi al 2003, al 2002 e al 2001; tuttavia nelle relazioni trasmesse mancano alcuni elementi importanti, soprattutto per quanto riguarda i progressi compiuti nella valutazione e nell’utilizzo di sostanze alternative. La Francia non ha comunicato i dati relativi al 2003, al 2002 e al 2001. La Germania non ha comunicato i dati relativi al 2003, e nelle relazioni trasmesse per il 2002 ed il 2001 non ha fornito informazioni sui progressi compiuti nella valutazione e nell’utilizzo di sostanze alternative. La Grecia non ha comunicato i dati relativi al 2003, e nelle relazioni trasmesse per il 2002 e il 2001 non ha indicato le quantità di bromuro di metile autorizzate per trattamenti di quarantena, né le finalità per le quali tale sostanza è stata impiegata. Inoltre i dati sull’utilizzo di sostanze alternative sono insufficienti: la Grecia ha fornito unicamente informazioni su vari progetti di ricerca e sulla valutazione di sostanze alternative, ma non sul loro utilizzo effettivo. L’irlanda non ha comunicato i dati relativi al 2003, al 2002 e al 2001. Le omissioni riguardano non soltanto l’impiego del bromuro di metile per le applicazioni di quarantena e per i trattamenti anteriori al trasporto, ma tutti gli aspetti del regolamento sulle sostanze che danneggiano lo strato di ozono. L’italia ha comunicato i dati relativi al 2003, al 2002 e al 2001, ma non ha fornito informazioni sufficienti sui progressi compiuti nella valutazione e nell’utilizzo di sostanze alternative. Il Portogallo ha comunicato i dati relativi al 2003, al 2002 e al 2001, ma le informazioni sui progressi compiuti nella valutazione e nell’utilizzo di sostanze alternative sono insufficienti. La Spagna non ha comunicato i dati relativi al 2003. Nelle relazioni trasmesse per il 2001 e il 2002 mancano dati sui prodotti e sulle finalità dell’impiego (tipi di organismi nocivi e di patologie); nonché sulle quantità utilizzate per applicazioni di quarantena e per trattamenti anteriori al trasporto. Inoltre le relazioni trasmesse contengono dati insufficienti sui progressi compiuti nella valutazione e nell’utilizzo di sostanze alternative. Il Regno Unito non ha comunicato i dati relativi al 2003. Iter procedurale L’articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire nei confronti degli Stati membri che non adempiono agli obblighi ad essi imposti dal diritto comunitario. Se ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto comunitario tale da legittimare l'apertura di una procedura di infrazione, la Commissione invia allo Stato membro interessato una diffida o lettera di costituzione in mora (prima fase della procedura di infrazione); invitandolo a presentare le sue osservazioni entro un termine ben preciso, in genere di due mesi. Alla luce della risposta o della mancata risposta dello Stato membro interessato, la Commissione può decidere di formulare un parere motivato (seconda fase della procedura di infrazione); nel quale espone chiaramente e in via definitiva i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto comunitario e invita lo Stato membro ad adempiere entro un termine ben preciso (solitamente di due mesi). Qualora lo Stato membro non si conformi al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se la Corte di giustizia accerta che il trattato è stato violato, lo Stato membro inadempiente è tenuto a prendere le misure necessarie per conformarsi al diritto comunitario. L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire contro uno Stato membro che non si sia conformato ad una precedente sentenza della Corte di giustizia. Lo stesso articolo consente inoltre alla Commissione di chiedere alla Corte di irrogare sanzioni pecuniarie allo Stato membro interessato.  
     
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