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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 14 Luglio 2004
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MERCATO INTERNO: LA COMMISSIONE CHIEDE A 9 STATI MEMBRI DI DARE ATTUAZIONE A DIVERSE NORMATIVE DELL’UE |
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Bruxelles, 14 luglio 2004 - La Commissione europea ha deciso di chiedere formalmente a 9 Stati membri, per un totale di 15 casi d’infrazione, di far fronte agli impegni presi di dare corretta attuazione a diversi strumenti del mercato interno concordati dal Parlamento europeo e dal Consiglio. La Spagna, la Francia, l’Irlanda, l’Italia, il Lussemburgo e il Portogallo non hanno attuato appieno la direttiva del 1992 concernente il diritto di noleggio e di prestito in materia di proprietà intellettuale. La Commissione ha chiuso una procedura separata in materia di copyright contro il Lussemburgo il quale ha ora attuato la direttiva del 2001 relativa all’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. La Grecia non ha recepito nel diritto nazionale le direttive del 2002 sui margini di solvibilità per le società di assicurazione del ramo vita e non vita. Il Belgio, la Grecia, la Francia, l’Italia, il Lussemburgo e la Svezia non hanno attuato la direttiva del 2002 sui contratti di garanzia finanziaria. Le richieste della Commissione si configurano quali pareri motivati che costituiscono la seconda fase della procedura d’infrazione in forza dell’articolo 226 del trattato Ce. Se entro due mesi non perverrà una risposta soddisfacente la Commissione ha facoltà di decidere di citare gli Stati membri interessati innanzi alla Corte di giustizia europea. Il commissario Frits Bolkestein responsabile del mercato interno ha affermato : « Non ha senso che gli Stati membri concordino normative a livello di Ue se poi non le pongono in atto. Basta e un unico Stato membro esiti nel recepire nel diritto nazionale le misure concordate che i cittadini e le aziende di tutta Europa si trovano privati dei pieni benefici delle nuove opportunità e delle piene potenzialità di creazione di ricchezza che tali misure intendono aprire sul mercato interno. La Commissione ha il compito di aiutare in tal senso e incontra regolarmente tutti gli Stati membri per chiarire le questioni tecniche e rendere il recepimento quanto più agevole possibile. Ma continueremo anche ad agire con decisione facendo leva sulle procedure d’infrazione laddove sia necessario.» Diritto di locazione, diritto di prestito e alcuni diritti connessi con il diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale – Spagna, Francia, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo La Commissione ha deciso di inviare pareri motivati alla Spagna, alla Francia, all’Italia, all’Irlanda, al Lussemburgo e al Portogallo per quanto concerne la loro attuazione a livello nazionale del diritto di prestito – e, nel caso del Portogallo, anche del diritto di noleggio – quali sono stati armonizzati dalla direttiva 92/100/Cee concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale. Ai termini della direttiva 92/100/Cee (articoli 1 e 5); gli autori e gli altri titolari del diritto beneficiano di un diritto di prestito esclusivo e hanno il potere di autorizzare o di interdire il prestito pubblico delle loro opere o di altri oggetti protetti. Gli Stati membri possono tuttavia derogare a tali disposizioni e trasformare il diritto di prestito esclusivo in semplice diritto contro remunerazione, che deve essere versata almeno agli autori. Essi possono anche esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento di detta remunerazione. Inoltre, come ha ribadito il commissario Bolkestein in occasione della pubblicazione della relazione della Commissione sull’applicazione del diritto di prestito (Ip/02/1303); bisogna nel contempo « rispettare le tradizioni culturali e vigilare affinché il pubblico abbia sempre accesso ai prodotti culturali assicurando nel contempo che coloro che li creano ricevano in cambio una remunerazione che consenta loro di continuare a lavorare e a darci piacere». A tal fine la direttiva offre per l’appunto agli Stati membri un ampio grado di flessibilità consentendo loro di trovare un equilibrio tra le loro tradizioni in materia di prestito e la giusta remunerazione dei creatori. Considerato che la direttiva 92/100/Cee doveva essere applicata a partire dal 1994, la Commissione constata che la Spagna, l’Italia, l’Irlanda e il Portogallo applicano incorrettamente tale testo esonerando tutte le istituzioni di prestito dall’obbligo di remunerare gli aventi diritto. Il Lussemburgo non ha ancora recepito il diritto di prestito come anche la Francia, che pertanto si era impegnata a farlo entro la fine del 2003. Inoltre, il Portogallo aggiunge i produttori di video all’elenco esaustivo degli aventi diritto interessati dalla direttiva nell’ambito del diritto di noleggio, vale a dire tra coloro che hanno il titolo di accettare, contro remunerazione, o di rifiutare il loro consenso alla commercializzazione dell’opera. La Commissione ritiene che introducendo un nuovo avente diritto diverso dal « produttore della prima fissazione » dei film (che è il responsabile finale conformemente all’articolo 2 della direttiva); la legge portoghese introduce un elemento di possibile turbativa del mercato interno, nella misura in cui ciò rende più difficile, da un lato, agli operatori economici interessati all’opera di sapere a chi rivolgersi per ottenere la licenza di sfruttamento e, dall’altro, agli artisti e interpreti di sapere presso chi hanno diritto di ottenere la remunerazione per ciascuna commercializzazione dell’opera. Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione – chiusura di una procedura contro il Lussemburgo La Commissione europea ha anche deciso di chiudere la procedura d’infrazione contro il Lussemburgo per la mancata attuazione nella normativa nazionale della direttiva del 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (cfr. Ip/01/528). Il Lussemburgo ha recepito la direttiva nell’aprile 2004 dopo aver ricevuto nel luglio 2003 un parere motivato dalla Commissione (Ip/03/1005) e dopo che la Commissione ha deciso di deferirlo alla Corte nel dicembre 2003. Il deferimento alla Corte di giustizia di otto (vecchi) Stati membri (Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito, per il territorio di Gibilterra) rimane valido (Ip/03/1752). Otto « nuovi » Stati membri (vale a dire tutti tranne Cipro e l’Estonia) hanno notificato alla Commissione le misure nazionali volte a recepire la direttiva. La Commissione sta esaminando attualmente tutte queste misure. La direttiva armonizza i principali diritti d’autore e i diritti di altri titolari e prevede certe eccezioni e limitazioni. Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione del ramo vita e non vita - Grecia La Commissione ha deciso di inviare due pareri motivati alla Grecia per il mancato recepimento delle direttive 2002/12/Ce e 2002/13/Ce (cfr. Ip/01/216) concernenti rispettivamente il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita e di quelle nei rami diversi dall’assicurazione sulla vita. Tali direttive avrebbero dovuto essere recepite entro il 20 settembre 2003. Il mercato unico dell’assicurazione si basa per l’essenziale sull’equivalenza della sorveglianza finanziaria delle compagnie di assicurazione quale praticata nei diversi Stati membri. Il riconoscimento reciproco di tale equivalenza da parte degli Stati membri è infatti la condizione del « passaporto europeo » che consente agli assicuratori di esercitare la loro attività sull’intero territorio dell’Ue, pur rimanendo soggetti al controllo delle sole autorità dello Stato membro in cui ha sede la società. La sorveglianza finanziaria delle imprese di assicurazione è giustificata dalla sollecitudine di tutelare gli assicurati e di favorire la stabilità dei mercati finanziari. Il margine di solvibilità è una delle disposizioni armonizzate a tal fine dalle direttive sulle assicurazioni. Si tratta dell’insieme dei fondi propri e di altri elementi assimilati, di cui una compagnia di assicurazione deve disporre per far fronte all’eventualità di dover sostenere costi imprevisti legati essenzialmente ai sinistri, agli investimenti o alla gestione generale dell’impresa. Il margine di solvibilità non deve essere inferiore all’importo minimo richiesto alle compagnie in funzione del volume dei rischi che esse sottoscrivono, anche se è fissata una base assoluta. Il dispositivo comunitario di margine di solvibilità risale agli anni settanta. Queste due direttive rappresentano un insieme di misure («Solvibilità I») che migliorano notevolmente i regimi esistenti e che, combinate, rafforzano sensibilmente la protezione di cui beneficia l’assicurato. Contratti di garanzia finanziaria – Belgio, Grecia, Francia, Italia, Lussemburgo e Svezia La Commissione europea ha inviato pareri motivati a sei Stati membri – Belgio, Grecia, Francia, Italia, Lussemburgo, Svezia – per il mancato recepimento, entro il dicembre 2003, della direttiva 2002/47/Ce relativa ai contratti di garanzia finanziaria. Tale direttiva crea un quadro legale uniforme a livello dell’Ue per limitare il rischio di credito nelle transazioni finanziarie fornendo in garanzia titoli e contante. La garanzia è la proprietà (come ad esempio i titoli) fornita da un mutuatario a un mutuante per minimizzare il rischio di perdita finanziaria da parte del mutuante qualora il mutuatario non tenga pienamente fede ai suoi obblighi finanziari. La direttiva, una volta attuata adeguatamente da tutti gli Stati membri, contribuirà in modo significativo alla maggiore integrazione e efficacia dei costi dei mercati finanziari europei incoraggiando transazioni transfrontaliere e creando un mercato finanziario europeo maggiormente competitivo. La direttiva era una misura prioritaria nell’ambito del piano d’azione sui servizi finanziari. Per informazioni aggiornate sulle procedure riguardanti tutti gli Stati membri Infolink: http://europa.Eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm
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