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Notiziario Marketpress di Mercoledì 17 Marzo 2004
 
   
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  POSTALMARKET VINCE IL RICORSO PER INIBITORIA CONTRO LA PROMOTION MARKETING E IL CATALOGO POSTALCASA PER CONCORRENZA SLEALE  
   
   Udine-Milano, 17 marzo 2004 - Il marchio Postalmarket è un marchio forte e come tale va protetto dalle imitazioni. È questo il riconoscimento ottenuto presso il Tribunale di Milano dal Gruppo Bernardi che, dopo aver rilevato la storica azienda di vendite per corrispondenza, sta effettuando dallo scorso luglio la delicata fase di rilancio, a seguito di un periodo di crisi che, evidentemente, non ha scalfito la notorietà del marchio e il valore di un Know-how frutto di 50 anni di attività. Un'ordinanza emessa dalla Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Milano lo scorso 11 marzo, su istanza di Postalmarket Spa, rappresentata e difesa dallo studio legale Luca Ponti con sede in Udine e in Milano, ha inibito ad una neonata società concorrente, la Promotion Marketing & Co Spa, di utilizzare il suo marchio Postalcasa, risultato palesemente confondibile con quello dell'azienda di Peschiera Borromeo, e tenuto conto che la stessa sta operando nel medesimo settore commerciale. Inoltre la Promotion Marketing non potrà più utilizzare le proprie iniziali accostate, ossia le lettere Pm né la lettera "P" alata, elemento figurativo che da sempre caratterizza il marchio Postalmarket, usato dalla Promotion Marketing creando notevole confusione tra i consumatori. "Gli stessi clienti della Postalmarket hanno dimostrato il proprio attaccamento all'azienda e hanno denunciato situazioni paradossali, tutt'oggi poste al vaglio del Tribunale giudicante, che dovrà pronunciarsi anche sulla quantificazione dei danni patiti dal Gruppo Bernardi - afferma l'amministratore unico Riccardo Di Tommaso. Nell'ordinanza il Tribunale sostiene che l'uso da parte di Promotion Marketing del logo unito al marchio Postalcasa costituisce contraffazione dei segni distintivi appartenenti a Postalmarket, che viene riconosciuto come marchio forte -prosegue Di Tommaso. La Promotion Marketing ha svolto una concorrenza sleale utilizzando una serie di accorgimenti che hanno creato confusione nel consumatore sull'identità dell'impresa che effettivamente esercitava la vendita per corrispondenza, sfruttando il marchio, la notorietà, la capacità attrattiva di Postalmarket. Anche la medesima impaginazione del catalogo utilizzando il logo assieme al marchio denominativo nella stessa posizione di quello adoperato da Postalmarket, la medesima sequenza numerica di codici identificativi dei prodotti, le stesse espressioni nella descrizione di alcuni prodotti sono state ritenute componenti dell'attività tipica di Postalmarket". "La particolarità di questa vicenda - commenta l'avvocato Luca Ponti - è che partivamo da una posizione di solo apparente debolezza perché tutelavamo una tipologia di vendita per corrispondenza in un sistema di libera concorrenza. Il giudice ha molto correttamente capito la globalità degli elementi che caratterizzano il catalogo Postalmarket e la sua attività di vendita per corrispondenza. Elementi che, sia considerati isolatamente sia nel loro insieme, laddove copiati creano confusione sullo stesso consumatore e sullo stesso mercato. È significativo quindi - conclude Ponti - che il giudice affronti proprio il problema di come venga formulato e costruito il catalogo Postalmarket e riconosca valida la nostra tesi".  
     
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