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Notiziario Marketpress di
Lunedì 18 Aprile 2005
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: SPESE MEDICHE |
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La Corte di giustizia europea con la sentenza del 12 aprile 2005 pronunciata nella causa C- 145/03 Eredi di Annette Keller / Instituto Nacional de la Seguridad Social (Inss), Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), già Instituto Nacional de la Salud (Insalud) ha affermato che le spese mediche di una persona munita dei formulari E111 ed E112, che, per ragioni mediche urgenti, debba essere ricoverata in ospedale in uno stato terzo, devono essere prese a carico dell’Ente previdenziale dello Stato membro di soggiorno, secondo le regole che esso applica per conto dell’Ente dello Stato membro cui la persona è iscritta. Nel caso di specie una cittadina tedesca residente in Spagna, dovendo effettuare un viaggio in Germania, ha richiesto all'ente spagnolo competente (Insalud) il formulario E 111, che dà all'assicurato il cui stato di salute renda necessarie cure immediate durante un soggiorno in un altro Stato membro il diritto a prestazioni in natura in tale Stato membro. Poiché le è stato diagnosticato un tumore maligno di gravità tale da poterne determinare in qualunque momento la morte, l’interessata ha richiesto all'Insalud il rilascio del formulario E 112, che autorizza l'assicurato a recarsi in un altro Stato membro per ricevervi le cure mediche appropriate, in modo da per poter continuare a farsi curare in Germania. La validità di tale formulario è stata successivamente più volte prorogata. In esito a un'analisi approfondita delle prospettive terapeutiche, i medici tedeschi hanno deciso di far trasferire l’interessata in una clinica universitaria di Zurigo (Svizzera), l'unica clinica in cui l'operazione di cui la stessa aveva bisogno potesse essere praticata con reali prospettive di successo. La ricorrente ha sostenuto essa stessa i costi delle cure ricevute a Zurigo e, successivamente, ne ha domandato il rimborso all'Insalud. A seguito del rigetto della sua domanda, la stessa ha proposto ricorso in sede giurisdizionale. Il giudice nazionale ha domandato alla Corte di giustizia delle Comunità europee l'interpretazione del Regolamento (Cee) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in ordine alla possibilità di rimborso delle spese connesse a cure ospedaliere ricevute in un paese terzo. La Corte ricorda anzitutto che una delle finalità del regolamento del 1971 consiste nel facilitare la libera circolazione degli assicurati che necessitino di prestazioni mediche nel corso di un soggiorno in un altro Stato membro, o che siano autorizzati a farsi curare in un altro Stato membro. I formulari E 111 ed E 112 sono diretti ad assicurare all'ente dello Stato membro di soggiorno e ai medici autorizzati che il malato ha il diritto di ricevere in tale Stato membro – per il periodo precisato nel formulario e alle stesse condizioni applicate agli iscritti in tale Stato – cure il cui costo sarà sostenuto dallo Stato membro di iscrizione. La Corte precisa poi che i medici dello Stato membro di soggiorno si trovano in una posizione più favorevole per valutare quali siano le cure necessarie al malato e che l'ente dello Stato membro di iscrizione, nel periodo di validità del formulario, accorda la propria fiducia all'ente dello Stato membro di soggiorno ed ai medici da questo autorizzati, in quanto in grado di offrire garanzie professionali equivalenti a quelle dei medici stabiliti nel territorio nazionale. Di conseguenza, l'ente dello Stato membro di iscrizione è vincolato agli accertamenti relativi alla necessità di cure urgenti d'importanza vitale, effettuati dai medici autorizzati dall'ente dello Stato membro di soggiorno, nonché alla decisione di tali medici di far trasferire il malato in un altro Stato affinché gli venga prodigato il trattamento urgente che i medici dello Stato membro di soggiorno non possono fornirgli. In tale contesto, è irrilevante che lo Stato in cui i medici hanno deciso di trasferire il malato non sia membro dell'Unione europea. L'ente dello Stato membro di iscrizione non può né esigere il ritorno della persona nello Stato membro di residenza affinché vi si sottoponga a controllo medico, né farla controllare nello Stato membro di soggiorno, né sottoporre gli accertamenti e le decisioni mediche ad una sua approvazione. Quanto alla presa a carico delle cure mediche erogate nel paese terzo a seguito di una decisione medica di trasferimento, la Corte ricorda che il principio applicabile è quello dell'accollo di tali cure da parte dell'ente dello Stato membro di soggiorno, secondo le disposizioni di legge da esso applicate, con obbligo, per l'ente dello Stato membro di iscrizione, di rimborsare successivamente l'ente dello Stato membro di soggiorno. Nella causa in questione, poiché le cure prodigate in Svizzera alla ricorrente all'epoca non sono state prese a carico dalla cassa malattia tedesca, e poiché è stato accertato che la stessa aveva il diritto di ottenere una tale presa a carico e che le cure in causa rientrano tra le prestazioni previste dalla legislazione previdenziale spagnola, la Corte ha dichiarato che l'ente previdenziale spagnolo è tenuto a rimborsare direttamente.
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