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Notiziario Marketpress di
Lunedì 18 Aprile 2005
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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AMMORTIZZATORI SOCIALI: NUOVE DISPOSIZIONI |
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Il Decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005 prevede anche interventi finalizzati al finanziamento del costo del conferimento del tfr ai fondi pensione complementari, di ammodernamento del sistema di protezione sociale e di potenziamento degli ammortizzatori sociali. Il decreto prevede disposizioni relative al miglioramento dell'indennità di disoccupazione, al potenziamento delle casse integrazioni "in deroga", ad incentivi al reimpiego, ad incentivi alla mobilità territoriale ed al trattamento di disoccupazione in caso di sospensione dal lavoro. L’art. 13, comma 2, lett. A, prevede che l'indennità di disoccupazione aumenta, per il periodo 1° aprile 2005 - 31 dicembre 2006, in durata, sette mesi per i lavoratori con età inferiore ai 50 anni e dieci mesi per gli ultracinquantenni, ed in entità, 50% della retribuzione complessiva nei primi sei mesi, 40% per i successivi tre, 30% per l'ultimo mese. I benefici economici e contributivi previsti a favore del datore di lavoro che assuma lavoratori iscritti nelle liste di mobilità si applicano anche al datore di lavoro (e all'utilizzatore, in caso di somministrazione) che assuma lavoratori collocati in mobilità, a conclusione della Cigs, concessa in deroga alla vigente legislazione o per cessazione di attività. Questi benefici non si applicano nel caso di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e di collegamento o controllo tra le imprese (quella che assume e quella che ha licenziato o posto i lavoratori in Cigs). I lavoratori in mobilità o sospesi in Cigs che accettino una sede di lavoro distante più di 100 Km dalla propria residenza riceveranno una somma pari a una mensilità dell'indennità di mobilità nel caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi e una somma pari a tre mensilità dell'indennità di mobilità nel caso di contratto a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a 18 mesi. Queste agevolazioni spettano anche ai lavoratori distaccati da un'impresa a un'altra, per evitare una riduzione di personale, in una sede di lavoro distante più di 100 Km dalla residenza.
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