Per quanto riguarda le modalità di acquisto od accettazione di software o prodotti similari contraffatti segnaliamo la disposizione contenuta nel comma 7 dell'art. 1 del Decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. Tale sanzione si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo qualcuna delle cose sopraindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.