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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Aprile 2005
 
   
  Web e diritto per le nuove tecnologie  
  LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE: NUOVE DISPOSIZIONI  
   
 

Per quanto riguarda le modalità di acquisto od accettazione di software o prodotti similari contraffatti segnaliamo la disposizione contenuta nel comma 7 dell'art. 1 del Decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. Tale sanzione si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo qualcuna delle cose sopraindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

 
     
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