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Notiziario Marketpress di Lunedì 02 Maggio 2005
 
   
  Web e diritto per le nuove tecnologie  
  TRIBUNALE DI BOLZANO: SENTENZA IN TEMA DI DETENZIONE DI SOFTWARE SU SUPPORTO NON ORIGINALE O SENZA LICENZA  
   
  Con la sentenza n. 145 del 31 marzo 2005 il Tribunale di Bolzano ha preso in esame il reato previsto dall'art. 171 bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla Legge 18 agosto 2000, n. 248, volta a garantire una particolare tutela in capo alle "software house" in tema di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore. L’art. 171 bis punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori. Il successivo art. 174 ter prevede che il semplice uso privato non comporta alcun tipo di responsabilità penale, ma solo una sanzione amministrativa. Nel caso di specie la Guardia di Finanza, durante un controllo di routine presso una ditta, effettuato nell'agosto del 2004, aveva rilevato alcune illegalità nell'uso del software. Dopo un sommario controllo, si era limitata a segnalare la mancanza del numero di registrazione, del supporto originale, del manuale, nonché l’installazione di alcuni software su più computer. La Guardia di Finanza non aveva potuto acquisire alcuna prova dello scopo commerciale o imprenditoriale illecito dell'utilizzatore. Il supporto originale, infatti, poteva essere stato legittimamente venduto all'utente e poi, per altre cause, essere andato distrutto o perso, conservando l'acquirente il diritto di farne una copia, come tale considerata valida dalla legge: il Decreto legislativo n. 68/03, all'art. 71 sexies, infatti, consente la riproduzione di una copia di scorta del programma per uso privato e punisce l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dal marchio Siae, se preordinate al fine di profitto. Il Gip del Tribunale di Bolzano ha deciso che non è imputabile, perché il fatto non costituisce reato, chi detiene programmi duplicati o programmi duplicati illegalmente, se non agisce con il dolo richiesto né a scopo imprenditoriale.  
     
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