Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 02 Maggio 2005
 
   
  Web e diritto per le nuove tecnologie  
  CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE: NOMI A DOMINIO  
   
  Nella rubrica di lunedì 21 marzo avevamo dato della prima comparsa dei nomi a dominio nella legislazione italiana ed oggi torniamo sull’argomento a seguito dei quesiti pervenuti alla redazione. L'art. 12 del Codice della proprietà industriale, contenuto nel Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (che da attuazione alla delega contenuta nell'art. 15 della Legge n. 273/02), infatti, ha incluso tra i segni distintivi anche i nomi a dominio internet, per cui dal 19 marzo per la registrazione di un nome a dominio o per la sua tutela in caso di contrasto con un marchio occorre far riferimento alla normativa che di seguito illustriamo. Il 1° comma, lett. C), dell’art. 12 sancisce che un marchio per essere registrato deve essere dotato di novità ed il successivo art. 22 stabilisce il principio dell'unitarietà dei segni distintivi. Pertanto non sono nuovi e registrabili come marchi i segni identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità tra l’attività di impresa esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Lo stesso divieto è esteso anche alla registrazione dei nomi a dominio, se uguali o simili ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini nel caso in cui l’uso del segno uguale al marchio goda di tale rinomanza da trarne comunque un vantaggio con pregiudizio al titolare del marchio stesso. Pertanto i nomi a dominio di debbono ben distinguere dai marchi in modo da evitare confusione tra i potenziali acquirenti. Dovrebbe così ridursi il contenzioso che in passato ha avuto ad oggetto rivendicazioni da parte dei titolari di marchi nei confronti di assegnatari di nome a dominio che sfruttavano la notorietà altrui, per ottenere consistenti visite e generare tra i navigatori on line non poca confusione circa la loro identità. L’art. 118, comma 6, introduce l’azione di "rivendica" a favore del titolare del marchio verso l’assegnatario dell’omonimo nome a dominio, per cui il dominio può essere revocato o direttamente trasferito con l’intervento dell’Autorità Registrante. (rivendicazione), mentre l’art. 133, in tema di tutela cautelare, sancisce che oltre a inibire un uso di un nome a dominio, il titolare del relativo marchio può anche richiedere ed ottenere un trasferimento provvisorio del nome a dominio. Il Giudice può subordinarlo al versamento di idonea cauzione: se la pretesa di trasferimento si rivelasse infondata, l’assegnatario del nome ha così una garanzia per l’eventuale risarcimento del danno subito.  
     
  <<BACK