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Notiziario Marketpress di
Lunedì 02 Maggio 2005
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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MESSAGGI PUBBLICITARI INGANNEVOLI: LA NORMATIVA |
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La Legge 6 aprile 2005 n. 49 (pubblicata in Gazzetta ufficiale il 14 aprile 2005) integra, in materia significativa, l'art. 7 del Decreto legislativo n. 74/92, relativo ai messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione, ed amplia i poteri dell' Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm o Antitrust). Secondo l'art. 4, 1° comma, del Decreto legislativo n. 74/92, "la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione". Pertanto è pubblicità ingannevole "qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente”. A chi viene giudicato dalla suddetta Autorità colpevole di aver pubblicizzato messaggi ritenuti ingannevoli può essere inflitta una multa da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Deve pagarne almeno 25.000 chi fa pubblicità a prodotti pericolosi per la salute, la sicurezza dei consumatori e quella dei bambini. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire informazioni o documentazioni l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro". Il pagamento delle sanzioni amministrative deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità.
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