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Notiziario Marketpress di Lunedì 02 Maggio 2005
 
   
  Web e diritto per le nuove tecnologie  
  MESSAGGI PUBBLICITARI INGANNEVOLI: LA POSIZIONE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA  
   
 

Il secondo comma dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 74/92 prevede che "i concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi del presente decreto, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti". L'Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha chiarito che, in quanto soggetto pubblico interessato alla correttezza dell'informazione giornalistica, può, in forza della Legge 6 aprile 2005 n. 49 chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm o Antitrust) “che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti". Il Consiglio dell'Ordine ha, quindi, deliberato di segnalare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) "tutte le ipotesi di pubblicità tradizionalmente denominata 'redazionale', la quale si rivolge al pubblico con le ingannevoli sembianze di un normale servizio giornalistico, apparentemente riconducibile ad una disinteressata scelta della redazione". Queste ipotesi ricadono nella pubblicità occulta vietata da Decreto legislativo n. 74/92, di cui l'Antitrust è giudice esclusivo nei riguardi degli editori.

 
     
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