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Notiziario Marketpress di
Lunedì 02 Maggio 2005
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ACCESSO ALL'ALBO DEI GIORNALISTI ESTESO AI CITTADINI DI ISLANDA, LIECHTENSTEIN, NORVEGIA, SAN MARINO E SVIZZERA (EQUIPARATI DAI TRATTATI AI CITTADINI UE). I CITTADINI COMUNITARI "POSSONO ASSUMERE IN ITALIA LA VESTE GIURIDICA DI EDITORI O DI DIRETTORI RESPONSABILI DI QUOTIDIANI E PERIODICI". |
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Milano, 2 maggio 2005 - Si allarga l'area dei cittadini comunitari ai quali è consentito iscriversi negli elenchi dell'Albo dei Giornalisti nonché partecipare alle selezioni delle Scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine. Entrano in questa rosa anche i cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera equiparati ai cittadini Ue da specifici Trattati internazionali. In base all'articolo 9 (Giornalisti) della legge 428/1990 ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"/Legge comunitaria per il 1990) "i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui agli articoli 33 e 35 della legge n. 69/1963. Ai medesimi cittadini per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28 della legge n. 69/1963 non si applica la condizione di reciprocità richiesta dall'articolo 36 della legge predetta". I cittadini comunitari - in base all'articolo 9 della legge n. 52/1996 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee/Legge comunitaria 1994) - "possono assumere in Italia la veste giuridica di editori o di direttori responsabili di quotidiani e periodici". Con riferimento all'articolo 16 (Norme in materia di domicilio professionale) della legge n. 526/1999 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1999) "i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza". L'articolo 54 del Dpr n. 115/1965, invece, concede "ai candidati cittadini di uno Stato membro della Cee la facoltà di sostenere la prova di esame nella propria lingua madre". E' il caso di sottolineare che sono equiparati ai cittadini comunitari anche i cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, in attuazione dei Regolamenti Cee nn. 1408/71, 1612/68 e 574/72, nonché del Regolamento n. 307/1999 che dispone l'estensione agli studenti delle norme contenute negli stessi Regolamenti 1408/71 e 574/72; i cittadini della Svizzera, a decorrere dal 1 giugno 2002, in virtù dello specifico accordo bilaterale sottoscritto in data 21.6.1999 e ratificato in data 17.04.2002, che recepisce i Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra menzionati; i cittadini della Repubblica Di San Marino, sulla base del Trattato di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificato con legge 6 giugno 1939, n.132. Nel caso in cui il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale quest'ultima (legge 31 maggio 1995, n.218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art.19 paragrafo 2). (nota tecnica di Franco Abruzzo presidente Ogl)
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