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Notiziario Marketpress di Lunedì 09 Maggio 2005
 
   
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  QUALIFICHE PROFESSIONALI RICONOSCIUTE IN TUTTA EUROPA  
   
  Bruxelles, 9 maggio 2005 - La Plenaria è chiamata a pronunciarsi, in seconda lettura della procedura di codecisione, in merito alla relazione di Stefano Zappalà (Ppe/de, It) sulla proposta di direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, adottata all'unanimità dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e che presenta 32 emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Per consentire l'esercizio di una professione in un paese diverso da quello in cui è stata ottenuta una qualifica professionale, è necessario che questa sia riconosciuta dal paese ospitante. La proposta di direttiva, presentata dalla Commissione nel 2002, tratta tutte i tipi di professione: lavoro subordinato e autonomo, la prestazione di servizi temporanei e le professioni cosiddette regolamentate (medici, infermieri, architetti, ecc.). Il principio del riconoscimento automatico dei titoli si applicherà d'ora in poi sulla base di un coordinamento delle condizioni minime di formazione. I deputati, facendo un diretto riferimento ai trattati, precisano che le professioni legate all'esercizio di pubblici poteri sono escluse dal campo d'applicazione della direttiva. Con lo stesso intento di garantire la certezza giuridica è anche proposto di escludere esplicitamente i notai nell'esercizio di pubblici poteri. Con il medesimo intento di certezza giuridica, la relazione parlamentare ha ritenuto necessario distinguere le libera professione dalle altre categorie e comprenderla nel campo d'applicazione della direttiva. E' stata quindi introdotta una definizione di libera professione, non considerata dalla proposta, basata su una sentenza della Corte di Giustizia. Questa è quindi definita una «professione esercitata da una persona che, sulla base di qualifiche professionali specifiche, fornisce a titolo personale, sotto la propria responsabilità, prestazioni intellettuali in modo autonomo nell'interesse del mandante e della collettività». L'esercizio della professione, viene precisato, «è in genere sottoposto a obblighi professionali specifici, conformemente alla legislazione nazionale e alle normative elaborate autonomamente nel quadro di quest'ultima dai rispettivi ordini professionali». Tali normative, è aggiunto, «garantiscono e perfezionano la professionalità, la qualità e il rapporto di fiducia esistente con il mandante». Per un cittadino dell'Unione, l'accesso a una professione regolamentata sarà subordinato alle stesse condizioni dei cittadini del paese ospitante. Tale regola riguarda, in particolare, gli attestati di competenze o i titoli di formazione richiesti. Questi dovranno però rispettare una serie di condizioni, atte a dimostrare un livello di qualifica professionale almeno equivalente a quello immediatamente inferiore a quello richiesto dallo Stato ospitante. La relazione, in proposito, aggiunge un quinto livello, come proposto in prima lettura, al fine di rispondere meglio alla realtà dei cicli formativi nei diversi Stati membri. Più in particolare, il livello E «corrisponde a un diploma attestante che il titolare ha completato con successo un ciclo di studi post-secondari di durata superiore a quattro anni, o di durata equivalente a tempo parziale, presso un’università o un istituto d’insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello analogo, e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari». Gli allegati della direttiva contengono anche le denominazioni delle professioni in tutte le lingue ufficiali dell'Ue per agevolare la corrispondenza delle diverse categorie. Ad esempio, in repubblica ceca lo «Zdravotnický asistent» è l'assistente sanitario. Con una serie di emendamenti, i deputati trattano dell'importanza e della modalità di partecipazione delle associazioni e degli organismi professionali nella procedura di riconoscimento delle qualifiche. Per rendere efficace la gestione dei diversi regimi di riconoscimento stabiliti dalle direttive settoriali e dal regime generale, sarà instaurato un Comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. I deputati, inoltre, propongono che tale comitato consulti gli esperti delle categorie professionali interessate. Per agevolare la libera circolazione e la mobilità dei professionisti, i deputati propongono l'introduzione di tessere professionali individuali che potrebbero contenere informazioni sulle qualifiche della persona - come la sua formazione, la sua esperienza o le sanzioni da cui è stato colpito - per accelerare lo scambio di informazioni tra il paese d'origine e quello ospitante.  
     
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