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Notiziario Marketpress di Lunedì 09 Maggio 2005
 
   
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  CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: IN UN PROCEDIMENTO PENALE PER FALSITÀ IN SCRITTURE CONTABILI, LE AUTORITÀ DI UNO STATO MEMBRO NON POSSONO INVOCARE UNA DIRETTIVA IN QUANTO TALE NEI CONFRONTI DI UN IMPUTATO  
   
  La Corte di giustizia delle Ce, nelle cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Berlusconi e altri, ha stabilito che in un procedimento penale le autorità di uno Stato membro non possono invocare una direttiva in quanto tale nei confronti di un imputato: una direttiva non può avere come effetto, di per sé e indipendentemente da un legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità per un imputato. Secondo i giudici italiani, l'applicazione di tali nuove disposizioni, più favorevoli di quelle precedenti, impedirebbe di perseguire in sede penale gli accusati. Le disposizioni prevedono un termine di prescrizione sostanzialmente più breve (quattro anni e mezzo al posto di sette anni e mezzo al massimo), la presentazione di una querela da parte di un socio o di un creditore che si ritenga leso dal falso quale condizione di procedibilità nonché l'esclusione della punibilità per i falsi aventi effetti non significativi o d'importanza minima, che non oltrepassino determinate soglie. È in tale contesto che il Tribunale di Milano e la Corte d'Appello di Lecce hanno chiesto alla Corte di Giustizia delle Comunità europee se il reato di falsità in scritture contabili sia interessato dalla prima direttiva sul diritto societario (art. 6 della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/Cee, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi) e se le nuove disposizioni italiane siano compatibili con l'esigenza del diritto comunitario afferente all'adeguatezza (effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva) delle sanzioni previste dalle leggi nazionali per la violazione di disposizioni comunitarie. La Corte constata innanzitutto che le sanzioni per falsità in scritture contabili sono dirette a reprimere violazioni gravi e manifeste del principio fondamentale, di cui alla quarta e alla settima direttiva sul diritto societario (quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/Cee, basata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e settima direttiva del Consiglio 13 giugno 1983, 83/349/Cee, basata sull'art.54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati), secondo il quale i conti annuali delle società devono fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico della stessa. Dal contesto e dagli obiettivi delle direttive in materia societaria applicabili emerge che il regime sanzionatorio previsto dalla prima direttiva sul diritto societario si applica non solo alla mancata pubblicazione di scritture contabili ma anche alla pubblicazione di falsi. Gli Stati membri, pur conservando la scelta delle sanzioni, devono segnatamente vegliare a che esse siano adeguate, vale a dire effettive, proporzionali e dissuasive. Il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Di conseguenza, si tratta di un principio generale del diritto comunitario che il giudice nazionale deve rispettare quando applica il diritto nazionale adottato per attuare il diritto comunitario e, nella fattispecie, le direttive sul diritto societario. La Corte considera che non sia necessario decidere la questione se il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite si imponga quando quest'ultima è contraria al diritto comunitario. Nel caso in cui i giudici italiani dovessero giungere alla conclusione che le nuove disposizioni nazionali sono incompatibili con l'esigenza relativa all'adeguatezza delle sanzioni, essi, sulla base della giurisprudenza della Corte, sarebbero tenuti a disapplicarle di loro iniziativa. Nella fattispecie, la disapplicazione delle pene più miti potrebbe avere come conseguenza l'imposizione di sanzioni penali manifestamente più gravose, come quelle in vigore al momento in cui sono stati commessi i fatti. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante della Corte, una direttiva (come la prima direttiva sul diritto societario) non può di per sé creare obblighi in capo ad un soggetto e non può quindi essere invocata in quanto tale nei confronti dello stesso. Nella sua giurisprudenza la Corte ha inoltre precisato che una direttiva non può avere come effetto, di per sé e indipendentemente da una legge nazionale adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale degli imputati. La Corte conclude che in circostanze come quelle in questione nelle cause principali, la prima direttiva sul diritto societario non può essere invocata in quanto tale dalle autorità di uno Stato membro nei confronti degli imputati nell'ambito di procedimenti penali, poiché una direttiva non può avere come effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale degli imputati.  
     
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