CAMERA DI COMMERCIO: SANZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE
Sulla Gazzetta ufficiale n. 90/05 è stato pubblicato il Decreto 27 gennaio 2005 con il quale il Ministero delle Attività produttive ha fissato le sanzioni da applicare al tardivo od omesso pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio fissato per il 2005 dal Decreto ministeriale 23 marzo 2005. Il provvedimento introduce i concetti di ritardo ed omissione nel pagamento del diritto: precisando che si considerano in ritardo i pagamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza, mentre si considerano omessi quelli che superano tale termine. La sanzione per il ritardo è del 10% del diritto non pagato, mentre per i versamenti omessi la sanzione va dal 30% al 100%. E' prevista l'applicazione del ravvedimento operoso con sanzioni ridotte ad un ottavo per chi paga entro 30 giorni dalla scadenza e ad un quinto quando l'importo viene saldato entro un anno. Contro le sanzioni i ricorsi devono essere presentati alle commissioni tributarie entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. A richiesta la Camera di commercio può consentire che le imprese effettuino i pagamenti di diritti, sanzioni ed interessi in un massimo di 10 rate mensili.