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Notiziario Marketpress di
Lunedì 16 Maggio 2005
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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PUBBLICITÀ INGANNEVOLE: POTERE SANZIONATORIO DELL’AUTORITÀ |
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Nella Gazzetta ufficiale n. 86 del 14 aprile 2005 è stata pubblicata la Legge 6 aprile 2005, n. 49 che contiene la nuova disciplina sulla pubblicità ingannevole e comparativa, modifica il Decreto legislativo n. 74/92 ed attribuisce all' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato maggiori poteri in merito alle misure da adottare per reprimere il fenomeno dell'ingannevolezza dei messaggi pubblicitari ed all'attività istruttoria. L'autorità, che finora poteva solo inibire l'ulteriore diffusione del messaggio ingannevole ed ordinare la pubblicazione sugli organi di informazione di una comunicazione rettificativi, ora, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. La sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro quando i messaggi ingannevoli riguardano la pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori o pubblicità che minacci la sicurezza o abusi della naturale credulità di bambini o adolescenti. Per quanto riguarda l'eventuale inottemperanza alle decisioni dell’Autorità, mentre finora era prevista la competenza del giudice penale, d'ora in poi l'Autorità stessa può intervenire direttamente nei confronti dell'operatore pubblicitario che non ha ottemperato alla pronuncia adottata nei suoi confronti, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. L'autorità ha il potere di richiedere copia del messaggio pubblicitario all'operatore pubblicitario o al proprietario del mezzo di diffusione anche nel caso in cui essi si oppongano. L’autorità ha anche il potere di irrogare sanzioni pecuniarie da 2.000 a 20.000 euro in caso di inottemperanza alle richieste di fornire informazioni o documentazioni necessarie per lo svolgimento dell'istruttoria. Se le informazioni o la documentazione fornite non sono veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Per tali sanzioni amministrative pecuniarie si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli artt. 26, 27, 28 e 29 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle suddette sanzioni amministrative deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorità.
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