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Notiziario Marketpress di Lunedì 16 Maggio 2005
 
   
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  LA GRECIA È CONDANNATA PER NON AVER ADOTTATO TUTTE LE MISURE NECESSARIE PER PROCEDERE AL RECUPERO DEGLI AIUTI CONCESSI ALL'OLYMPIC AIRWAYS RITENUTI INCOMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE  
   
  Bruxelles, 16 maggio 2005 - Nel 1998, la Commissione europea ha approvato taluni aiuti allo Stato greco ai fini della ristrutturazione della compagnia Olympic Airways (per il periodo compreso tra il 1998 e il 2002) [1]. Nel 2002, la Commissione ha avviato un procedimento per inadempimento sulla base del rilievo che il piano di ristrutturazione non era stato applicato e che talune condizioni previste dalla decisione di approvazione degli aiuti non erano state rispettate. Successivamente, la Commissione ha accertato l'esistenza di nuovi aiuti operativi [2], consistenti, segnatamente, nel fatto che lo Stato greco avrebbe tollerato il mancato pagamento o la proroga delle scadenze di pagamento dell'Iva sui carburanti e sui pezzi di ricambio degli aerei, dei canoni dovuti agli aeroporti per il periodo compreso tra il 1998 ed il 2001 (Eur 2,46 milioni), di canoni aeroportuali dovuti all'aeroporto di Spata (Eur 33,9 milioni) nonché di una tassa a carico di tutti i passeggeri in partenza da tutti gli aeroporti greci (detta "spatosimo", pari a Eur 61 milioni). Conseguentemente, la Commissione ha imposto alla Grecia di procedere senza indugio, nei confronti della compagnia beneficiaria, al recupero della seconda rata dell'aiuto alla ristrutturazione (pari a Eur 41 milioni), nonché dei nuovi aiuti operativi illegittimamente concessi alla compagnia medesima, compresi gli interessi. La Commissione non ritenendo soddisfacenti le spiegazioni fornite dalla Grecia ha proposto il presente ricorso. La Grecia ha adottato, medio tempore, una legge [3] che prevede il trasferimento alla nuova società Olympic Airlines del personale e degli attivi della vecchia compagnia Olympic Airways, la quale conserva, per contro, la parte principale del passivo. La Corte di giustizia rileva anzitutto che tale trasferimento riguarda tutti gli attivi della compagnia Olympic Airways, liberi da debiti, alla nuova società Olympic Airlines e che tale trasferimento ha reso impossibile, sulla base del diritto nazionale, il recupero dei debiti della vecchia compagnia presso la nuova società. Il trasferimento ha ostacolato quindi l'effettiva esecuzione della decisione della Commissione ed il recupero degli aiuti con cui lo Stato greco ha sostenuto le attività commerciali della compagnia. In tal modo, l'obiettivo della decisione della Commissione, diretta a ripristinare una situazione di concorrenza non falsata nel settore dell'aviazione civile, è stato seriamente compromesso. Per quanto attiene al recupero dell'importo di Eur 41 milioni, la Corte rileva che le azioni avviate dalle autorità greche, vale a dire l'emanazione di una decisione di avvio dell'esecuzione, non hanno prodotto concretamente alcun rimborso effettivo del detto importo. Il governo greco non ha peraltro dimostrato un'eventuale impossibilità assoluta di procedere alla ripetizione di tale somma. La Grecia è quindi venuta meno all'obbligo di procedere al recupero del detto importo nei confronti della compagnia beneficiaria. Per quanto attiene al recupero delle altre somme, il governo greco invoca difficoltà di ordine interno senza peraltro dimostrare, nemmeno in tal caso, la sussistenza di impossibilità assoluta di esecuzione. La Corte rileva che le iniziative avviate sono state tardive o incomplete o, ancora, sprovviste di forza vincolante, non avendo condotto ad un recupero effettivo delle somme dovute dall'Olympic Airways. Tali iniziative non possono essere considerate conformi agli obblighi degli Stati membri in materia di recupero degli aiuti di Stato. La Corte dichiara che il ricorso della Commissione è fondato e che la Grecia, non avendo emanato, entro il termine prescritto, tutte le misure necessarie per procedere al rimborso degli aiuti ritenuti illegittimi ed incompatibili con il mercato comune, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della menzionata decisione della Commissione.  
     
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