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Notiziario Marketpress di
Lunedì 16 Maggio 2005
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APPROVATA DAL CDA OPA OBBLIGATORIA SU BANCA ANTONVENETA |
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Lodi, 16 maggio 2005 - Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Lodi (“Bpl”) il 13 maggio ha preso specificamente atto della Deliberazione Consob n. 15029 (il “Provvedimento”) del 10 maggio 2005, che ha accertato: “formalmente l’avvenuta stipulazione, nei tempi, nei modi e per le motivazioni sopra indicati, di un patto parasociale avente per oggetto l’acquisto concertato di azioni ordinarie della Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a. E l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante sulla Banca stessa, per il quale non sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’art. 122, del D.lgs n. 58 del 1998, tra i seguenti soggetti: Banca Popolare Di Lodi S.c. A r.L.; Emilio Gnutti; Fingruppo Holding S.p.a.; G.p. Finanziaria S.p.a.; Tiberio Lonati; Fausto Lonati; Ettore Lonati; Danilo Coppola, (per il tramite di Finpaco Project S.p.a. E di Tikal Plaza s.A.). Il patto è stato stipulato quantomeno in data 18 aprile 2005, con superamento della soglia rilevante ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.lgs n. 58 del 1998, in data 19 aprile 2005”. Fermo il dissenso verso la decisione assunta dalla Consob, il Consiglio di Amministrazione ha approvato e preso atto di quanto segue: (a) di intraprendere le iniziative di tutela giurisdizionale, così come comunicate al mercato in data 11 maggio 2005; (b) di dare mandato, in via disgiunta, al Presidente e all’Amministratore Delegato di definire ed eventualmente stipulare un accordo con gli azionisti di Banca Antonveneta menzionati nel Provvedimento (gli “Altri Azionisti”), rilevante ai sensi dell’art. 122 del Tuf, avente per oggetto, tra l’altro, (i) un obbligo di preventiva consultazione e di voto per la futura gestione di Banca Antonveneta, con particolare riferimento ad operazioni di carattere straordinario di acquisto e di vendita di partecipazioni, la cui rilevanza possa modificare in maniera sostanziale il perimetro del gruppo e contribuire in maniera significativa alla valorizzazione dell’azienda; (ii) un obbligo, assunto esclusivamente dalla Bpl, di promuovere l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (“Opa”); e (iii) un obbligo, assunto dagli Altri Azionisti, di acquistare da Bpl, all’esito della conclusione dell’Opa, quote di partecipazione della Banca Antonveneta in misura non superiore alle soglie stabilite dalla normativa di settore applicabile. Tale accordo determinerebbe, ai sensi degli articoli 106 e 109 del Tuf, l’obbligo di promuovere l’Opa; (c) di dare mandato, in via disgiunta, all’Amministratore Delegato e al Presidente di definire il contenuto del documento unitario di offerta, relativo sia all’Opa sia all’offerta pubblica di scambio (già promossa da Bpl in data 9 maggio u.S.), fatte salve le variazioni di seguito illustrate (si veda il punto f) che segue). In particolare, viene precisato che poiché l’Opa viene lanciata entro il 19 maggio p.V. Con la comunicazione di cui all’art. 37 del Regolamento Consob e poiché da tale comunicazione decorrono i dodici mesi di riferimento di cui all’articolo 106 del Tuf, il prezzo in contanti della stessa risulta identico, ad avviso di Bpl, a quello dell’offerta pubblica di acquisto, che i soggetti avrebbero l’obbligo di promuovere in forza del Provvedimento. A titolo meramente informativo, il prezzo più alto pagato da Bpl per azioni della Banca Antonveneta nei dodici mesi decorrenti, a ritroso, dalla data odierna è pari ad Euro 27,70. Essendo Bpl e gli Altri Azionisti solidalmente obbligati a promuovere l’Opa, e dunque potendo la prestazione essere eseguita per l’intero anche da uno soltanto di essi, l’Opa verrebbe promossa esclusivamente da Bpl; (d) l’esito del giudizio amministrativo non avrà alcuna influenza sulla soluzione oggi proposta. L’opa, in caso di esito del giudizio confermativo del Provvedimento, costituirà anche conseguenza giuridica del Provvedimento, e, in caso di esito favorevole alla Bpl e agli Altri Azionisti, si qualificherà come esecuzione dell’obbligo di cui al precedente punto c). Tale ininfluenza è determinata dall’identità del prezzo in contanti e dalla promozione dell’Opa entro il 19 maggio 2005 (cioè, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data di superamento della soglia del 30%, così come accertata nel Provvedimento); (e) di dare mandato, in via disgiunta, al Presidente e all’Amministratore Delegato di stipulare contratti fideiussori con primari istituti di credito nazionali e/o internazionali, a garanzia del pagamento del corrispettivo globale dell’Opa; (f) di mantenere l’offerta pubblica di scambio sulle azioni ordinarie e sulle obbligazioni convertibili Banca Antonveneta, unitamente al mantenimento di ogni altra operazione societaria tesa ad apprestare le componenti del corrispettivo dell’offerta. In particolare, l’offerta pubblica di scambio, promossa da Bpl il 9 maggio 2005, viene (previo ritiro della stessa, se del caso e ove tale ritiro sia in linea con le disposizioni di legge) effettuata nello stesso contesto dell’Opa, in quanto, nell’ambito dello stesso documento di offerta, viene data agli azionisti della Banca Antonveneta l’alternativa di aderire a un’offerta pubblica di acquisto e scambio avente contenuto sostanzialmente identico alla predetta offerta pubblica di scambio, fatta eccezione, oltre che per le modifiche richieste in connessione all’Opa, per i seguenti elementi: - la parte del corrispettivo offerta agli azionisti Banca Antonveneta, precedentemente costituita da titoli di debito Bpl di nuova emissione (per i quali era stata richiesta l’ammissione a quotazione, che verrà ritirata), viene sostituita con un pagamento in contanti; - il corrispettivo, offerto ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni Antonveneta, è composto dagli stessi elementi del corrispettivo offerto agli azionisti che aderiranno all’offerta pubblica di acquisto e scambio ovvero esclusivamente da cassa. Tale scelta verrà resa nota al mercato contestualmente alla diffusione del comunicato ex articolo 37 del Regolamento Consob.
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