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Notiziario Marketpress di
Martedì 24 Maggio 2005
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INFORMATIVA AEM TORINO |
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Torino, 24 maggio 2005 – Su richiesta della Consob di informazioni aem torino fa presente quanto segue. Con decisione n. 2003/193/Ce del 5 giugno 2002 la Commissione Europea ha qualificato come aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla decisione della Commissione Europea 2003/193/Ce, l’esenzione triennale (1997 – 1999) dall’imposta sul reddito prevista dall’art. 3, comma 70, della L. N. 549/1995 a favore delle società per azioni di servizi pubblici locali, nonché i prestiti a tasso agevolato previsti a favore delle medesime società. Contro tale decisione il Governo italiano ha presentato ricorso in annullamento. Analoghi ricorsi in annullamento sono stati presentati dalle società beneficiarie delle misure in questione, inclusa Aem Torino S.p.a.. I ricorsi sono tuttora pendenti. Il Consiglio di Amministrazione di Aem Torino S.p.a. In occasione del progetto di bilancio d’esercizio al 31/12/2004, ha dato informativa della disposizione in argomento, sulla base del testo al momento noto e che è risultato conforme al testo successivamente approvato dal Parlamento e pubblicato su G.u. Del 27/04/2005, ritenendo, allo stato, non necessario procedere ad alcun accantonamento. La procedura prevista dall’articolo 27 della Legge 62/2005 prevede alcuni adempimenti dichiarativi da parte dei contribuenti e presuppone l’emanazione di atti ufficiali volti a specificare le modalità applicative e le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione. In mancanza di tali provvedimenti non è possibile quantificare con esattezza gli importi oggetto della procedura in questione, di cui è stata data un’ipotesi quantitativa nel “Prospetto informativo di sollecitazione e quotazione” depositato presso la Consob in data 3 giugno 2003. Il Consiglio di Amministrazione di Aem Torino del 29 aprile 2005, ha preso atto dei contenuti della disposizione definitiva, che confermano le proprie valutazioni riportate nel Bilancio 2004, sulla base delle quali, anche nella Relazione Trimestrale al 31/03/2005, non si è ritenuto di procedere, allo stato, ad alcun accantonamento. Con riferimento ai prestiti agevolati concessi nel periodo di riferimento della Legge 62/2005, si precisa che la società non ha usufruito dell’erogazione di alcun finanziamento agevolato.
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