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Notiziario Marketpress di Martedì 24 Maggio 2005
 
   
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  MANIGLIONI ANTIPANICO: FINALMENTE C'E' CHIAREZZA  
   
  Presentati da Assoferma nel corso di Saiedue gli aspetti applicativi della direttiva Cpd in materia di prodotti da costruzione e i contenuti del Dm del 3 novembre 2004 sull'installazione e manutenzione dei maniglioni antipanico. Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell'Interno del 3 novembre 2004 viene finalmente fatta chiarezza sull'impiego dei maniglioni antipanico delle uscite di emergenza. Questi dispositivi, che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 89/106/Cee in materia di prodotti da costruzione, comunemente detta Cpd, sono di fondamentale importanza per la sicurezza nelle attività soggette al controllo di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco.la scelta sbagliata di un dispositivo può abbassare i margini di sicurezza per le persone che devono utilizzare la via di fuga; montare un dispositivo di emergenza non idoneo, seppur marcato Ce, in un luogo frequentato da pubblico non adeguatamente informato e formato, in caso di incendio, può compromettere la vita di molte persone. Questi i motivi principali che hanno spinto Assoferma - l'Associazione Nazionale Fabbricanti di Serrature, Ferramenta e Maniglie che all'interno della Federazione Anima rappresenta un fatturato di 1,2 miliardi di Euro e 10.600 addetti - ad elaborare le linee guida per la definizione dei criteri di scelta dei dispositivi meccanici da installare sulle porte delle vie di uscita antipanico e di emergenza, in modo da avviare un'attività di analisi e di discussione con le istituzioni e con gli operatori del settore e ottenere, infine, un Decreto Ministeriale. Il rapporto di dialogo instaurato con il Ministero dell'Interno ha portato all' emanazione del Decreto che, oltre a far chiarezza in materia, rappresenta un importante successo della Commissione Tecnica Assoferma, impegnata sul doppio versante della stesura del Decreto e della partecipazione ai lavori Cen per l'elaborazione delle norme tecniche europee. Il Saiedue, attraverso il convegno organizzato da Assoferma, è l'occasione adatta per far conoscere questi argomenti."L'emanazione di questo decreto" spiega il Presidente di Assoferma Ennio Bandirli "è. Un risaltato molto importante per l'Associazione, anche se rappresenta solo il primo passo per riuscire ad avere sul mercato solo prodotti di qualità. Quando la marcatura Ce diventerà obbligatoria, per molti altri prodotti sarà richiesto un lavoro di Integrazione con la legislazione nazionale esistente. È per questo motivo elle abbiamo scelto di presentare durante il convegno anche l'attività tecnica che stiamo portando avanti e gli obiettivi per l prossimi anni ".Il Decreto fissa i criteri per la scelta del dispositivo più idoneo in funzione della tipologia delle persone che occupa abitualmente l'edificio. I dispositivi per le uscite di emergenza devono essere conformi alla Uni En 179, mentre quelli per le uscite antipanico devono essere conformi alla Uni En 1125; entrambe le tipologie di dispositivi, immessi sul mercato dell'Unione Europea dopo il 1 aprile 2003, devono recare la marcatura Ce ai sensi della Cpd.i primi sono destinati ad edifici all'interno dei quali si trovano persone addestrate che difficilmente premei panno sulla porta per uscire. I secondi, invece, sono installati in edifici i cui occupanti, non essendo addestrati per l'uso, possono facilmente cadere in preda al panico e premere contro la porta, che dovrà comunque aprirsi con facilità anche se sottoposta a pressioni elevate. Il Decreto fissa inoltre, per tutte le attività soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco, un termine di 6 anni per la messa a norma di tutti i dispositivi. Le norme En 1125 ed En 179 definiscono come devono essere progettati i dispositivi per le uscite antipanico e di emergenza, ma non definiscono i criteri per la scelta dei dispositivi da installare sulle vie di esodo perché, per precisa disposizione della Commissione Europea, la definizione di questi criteri spetta alle autorità locali competenti. E' dunque solo grazie al Decreto del novembre 2004 che l'Italia ha fatto chiarezza su tale questione. Fatti salvi gli adempimenti prescritti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei dispositivi a cui si applica il Decreto è prevista nei seguenti casi:a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma Uni En 179, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:a. 1) l-attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone,a.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi, devono essere installati dispositivi conformi alla norma Uni En 1125, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:b.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;b.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischio d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.La commercializzazione, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l'osservanza dei seguenti adempimenti: a) per il produttore:a l) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all'impiego per l'installazione e la manutenzione; b) per l'installatore: bl) eseguire l'installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo; b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1); c) per il titolare dell' attività:c. L) conservare la dichiarazione di corretta installazione;c. 2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all'art. 5, comma2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.  
     
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