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Notiziario Marketpress di
Lunedì 22 Marzo 2004
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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DISPENSA DAGLI OBBLIGHI DI LEVA PER RAGIONI LAVORATIVE |
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Il Decreto ministeriale 30 dicembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2004, ha rideterminato le condizioni per la concessione della dispensa dagli obblighi di leva, così come previsto dal Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504. Il provvedimento ministeriale prevede che per poter beneficiare della dispensa degli obblighi di leva l’interessato debba essere destinatario di una proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno, oppure essere destinatario di una proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno di cui all’art. 20 del D. lgs. n. 276/03, stipulato fra il somministratore e il lavoratore; essere destinatario di una proposta di assunzione con contratto di inserimento di cui all’art. 54 del D. lgs. n. 276/03, che preveda, alla data della presentazione della domanda, l’espletamento di almeno dodici mesi di attività lavorativa; essere già titolare di un rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato e a tempo pieno che preveda, alla data di presentazione della domanda, l’espletamento di almeno dodici mesi di attività lavorativa consistenti in attività di formazione e lavoro, oppure con le tipologie di apprendistato previste dal D. lgs. n. 276/03. Nei primi tre casi sopra elencati l’assunzione deve avvenire entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, e comunque non oltre quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento di dispensa. E’ inoltre previsto che il provvedimento di dispensa perda effetto qualora l’arruolato non presenti la certificazione comprovante la vigenza del contratto di lavoro in corso entro il termine perentorio compreso tra il 210° ed il 270° giorno dall’inizio del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla dispensa. E’ infine stabilito che le domande di dispensa presentate in base ai requisiti dal decreto in esame, se reiterate per lo stesso titolo, non comportano la sospensione dall’avviamento alle armi.
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