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Notiziario Marketpress di
Lunedì 06 Giugno 2005
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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CGCE: PROGRAMMI TELEVISIVI- PAY PER VIEW |
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La Corte di giustizia europea con sentenza 2 giugno 2005, pronunciata nella causa C-89/04, Mediakabel BV / Commissariaat voor de Media, ha affermato che un servizio "pay per view", consistente nella diffusione di programmi televisivi destinati al pubblico e non fornito su richiesta individuale, costituisce un servizio di trasmissione televisiva e che il prestatore di un siffatto servizio deve rispettare l’obbligo di riservare a opere europee la maggior parte del suo tempo di trasmissione. La società olandese Mediakabel, oltre ad offrire ai propri abbonati il servizio "Mr. Zap", che consente loro di ricevere, grazie a un decodificatore e a una carta elettronica, determinati programmi televisivi a integrazione di quelli trasmessi dal fornitore della rete, offre anche l’accesso a pagamento (pay per view) a programmi supplementari nell’ambito di un servizio denominato "Filmtime": se un abbonato a "Mr. Zap" intende ordinare un film del catalogo "Filmtime", presenta una separata richiesta mediante il suo telecomando o telefonicamente e, dopo essersi identificato con un codice personale ed aver pagato mediante un sistema di incasso automatico, riceve una chiave individuale che gli consente di vedere, negli orari stabiliti dalla Mediakabel, uno o più dei 60 film proposti mensilmente. Secondo l’autorità dei Paesi Bassi incaricata della vigilanza sul settore radiotelevisivo, il Commissariaat voor de Media, tale servizio costituisce un servizio di trasmissione televisiva. La Mediakabel afferma, invece, che si tratta di un servizio interattivo fornito su richiesta individuale, che rientra nella categoria dei servizi della società dell'informazione e sfugge pertanto al potere di controllo del Commissariaat voor de Media. Secondo la Mediakabel, tale servizio non può essere assoggettato ai requisiti della Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, n. 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, n. 97/36/CE, segnatamente all’obbligo di consacrare a opere europee una determinata percentuale delle ore di trasmissione. In tale contesto, il Raad van State dei Paesi Bassi, investito della controversia, ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale. La Corte ha precisato che un servizio rientra nella nozione di "trasmissione televisiva", secondo la direttiva europea, se consiste nella trasmissione di programmi televisivi destinati al pubblico, ossia a un numero indeterminato di potenziali telespettatori, ai quali sono simultaneamente trasmesse le medesime immagini. La tecnica di trasmissione delle immagini non rappresenta un elemento determinante nell’ambito di tale valutazione. Un servizio come il "Filmtime", consistente nella diffusione di programmi televisivi destinati al pubblico e non fornito su richiesta individuale di un destinatario di servizi, costituisce un servizio di trasmissione televisiva. Il criterio determinante per la suddetta nozione è proprio quello della trasmissione di programmi televisivi destinati al pubblico. Il punto di vista del prestatore del servizio deve di conseguenza essere privilegiato nell’ambito dell’analisi di detta nozione. La Corte ha anche evidenziato che la difficoltà che il prestatore di un servizio come "Filmtime" incontra, nel rispettare l’obbligo di consacrare a opere europee una determinata percentuale delle ore di trasmissione, non consente di escludere che il suddetto servizio sia qualificabile come servizio di trasmissione televisiva. Da un lato, dal momento che il servizio di cui trattasi soddisfa i criteri che consentono di qualificarlo come servizio di trasmissione televisiva, non occorre prendere in considerazione le conseguenze di detta qualificazione per il prestatore del servizio. Infatti, l’ambito di applicazione di una disciplina non può dipendere da eventuali conseguenze pregiudizievoli di quest’ultima per gli operatori economici, ai quali il legislatore comunitario ha inteso applicarla. Dall’altro lato, il prestatore di un servizio come il servizio "Filmtime" non è impossibilitato a rispettare il suddetto obbligo. Infatti, la direttiva impone agli enti radiotelevisivi di rispettare una determinata percentuale di diffusione di opere europee, ma non può essere finalizzata a imporre ai telespettatori l’effettiva visione di tali opere. Se è innegabile che la Mediakabel non stabilisce le opere che vengono effettivamente selezionate e visionate dagli abbonati, il suddetto prestatore conserva comunque, al pari di ogni operatore che trasmette programmi televisivi destinati al pubblico, il controllo sulle opere da esso mandate in onda. Il prestatore conosce, in tal modo, il suo tempo complessivo di trasmissione e può quindi rispettare l’obbligo di riservare ad opere europee la maggior parte del detto tempo.
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