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Notiziario Marketpress di Martedì 07 Giugno 2005
 
   
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  CONTROLLI SUI MOVIMENTI DI DENARO CONTANTE ALLE FRONTIERE DELL'UE  
   
  Bruxelles, 7 giugno 2005 - La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni raccomanda alla Plenaria di approvare, in seconda lettura della procedura di codecisione, la posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di regolamento relativo ai controlli sui movimenti di denaro contante da o verso le frontiere dell'Unione europea. Scopo della proposta di regolamento è di introdurre l'obbligo per le persone fisiche di dichiarare i movimenti di denaro contante alle frontiere esterne dell'Ue oltre una soglia specifica. Inoltre, la proposta è intesa a rafforzare i controlli sui movimenti di denaro contante alle frontiere e a migliorare lo scambio di informazioni fra le autorità competenti. La posizione comune, che ha scontato il voto contrario della delegazione italiana, ha accolto una serie di emendamenti proposti dal Parlamento in prima lettura, come quelli tesi a inserire la base giuridica relativa al mercato interno, ampliare la portata del termine «assegno» e chiarire il ruolo delle autorità nazionali. Altri, viceversa, sono stati respinti, mentre delle nuove disposizioni sono state inserite. La commissione parlamentare, tuttavia, non ha ritenuto opportuno ripresentare in seconda lettura gli emendamenti respinti dal Consiglio e si è limitata a introdurre ulteriori garanzie riguardo al trattamento dei dati personali. Un elemento importante della proposta di regolamento riguarda l'obbligo di dichiarazione alle autorità competenti del denaro contante trasportato attraverso la frontiera comunitaria se la somma risulta superiore a un determinato importo. Se il Parlamento suggeriva di lasciare agli Stati membri la scelta tra un sistema di dichiarazione o di notifica, il Consiglio invece ha confermato il sistema proposto dalla Commissione introducendo, tuttavia, maggiore flessibilità: la dichiarazione potrà essere orale, scritta o elettronica. Inoltre, mentre i deputati sostenevano la proposta della Commissione di fissare l'importo in questione a 15.000 euro, il Consiglio lo ha ridotto a 10.000 euro. La nuova definizione di «denaro contante» introdotta dal Consiglio riguarda tutti gli strumenti negoziabili al portatore, compresi i travellers cheque, gli assegni, gli effetti all'ordine e i mandati di pagamento oltre, ovviamente, a banconote e monete in circolazione come mezzo di scambio. Al fine di garantire una migliore protezione dei dati personali, i deputati hanno introdotto un nuovo articolo che dispone che qualsiasi informazione di natura riservata o fornita a titolo confidenziale dev'essere coperta dal segreto professionale e non può essere divulgata dalle autorità competenti senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che l'ha fornita. La trasmissione delle informazioni è tuttavia consentita quando le autorità competenti vi sono tenute conformemente alle disposizioni in vigore, soprattutto nell'ambito delle procedure giudiziarie. La divulgazione o trasmissione di informazioni, è infine precisato, deve avvenire nel rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.  
     
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