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Notiziario Marketpress di Giovedì 09 Giugno 2005
 
   
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  LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE SU ALITALIA DEL 7 GIUGNO 2005: DOMANDE E RISPOSTE  
   
  Bruxelles, 9 giugno 2005 - 1. In che consiste il principio dell’investitore privato? Se investe in un’impresa alla stregua di un azionista privato, lo Stato non favorisce indebitamente l’impresa e non esiste pertanto “aiuto” ai sensi della normativa europea. Uno dei presupposti fondamentali ai fini della ricapitalizzazione di Az Fly è la contestualità della partecipazione dello Stato e del settore privato. Le norme in materia di concorrenza riconoscono infatti che il criterio dell’investitore operante in un’economia di mercato applicato al settore pubblico è dimostrato soltanto se capitali privati di importo significativo sono investiti nell’operazione contemporaneamente al conferimento di fondi pubblici e alle stesse condizioni o, qualora non vi siano investimenti privati, se la redditività prevista dall’azionista pubblico è comparabile a quella che un azionista privato si aspetterebbe di ottenere per un investimento analogo a lungo termine. Nel caso di specie, Alitalia non è più ammissibile al beneficio di un aiuto di Stato poiché ne ha già ricevuto uno meno di dieci anni fa (regola della concessione “una tantum” ). Pertanto, se gli investimenti del governo italiano non fossero realizzati a condizioni di mercato, la Commissione sarebbe obbligata ad adottare una decisione negativa nei confronti dell’impresa. 2. Quali sono le condizioni imposte per l’odierna autorizzazione? Per Az Fly: La ricapitalizzazione avrà luogo soltanto dopo che la Deutsche Bank, eventualmente affiancata da altre istituzioni finanziarie, avrà firmato un impegno formale e senza riserve di garanzia del buon esito dell’operazione. La partecipazione dello Stato potrà avvenire soltanto se sottoscriverà le nuove azioni con gli stessi diritti, alle medesime condizioni, allo stesso prezzo unico e allo stesso ritmo della Deutsche Bank e degli investitori privati. Tale operazione non dovrà essere gravata da accordi in virtù dei quali lo Stato italiano possa dispensare le banche dal loro obbligo qualora l’offerta di azioni per la ricapitalizzazione non sia sottoscritta dal mercato in misura sufficiente o possa concedere a tali banche uno sconto specifico sul prezzo di emissione. Per Az Servizi: Fintecna dovrà attenersi rigorosamente al piano d’investimento notificato, che prevede una redditività del suo investimento conforme a quella che un investitore privato si aspetterebbe di ottenere. La plusvalenza che in base alle clausole contrattuali dovrebbe essere riassegnata a Az Fly non le sarà trasferita fintanto che non siano realizzate tutte le cessioni previste, oppure il 31 dicembre 2008, secondo la valutazione effettuata, e unicamente per la parte eccedente il tasso di rendimento interno previsto da Fintecna a fronte del suo investimento. 3. Che cosa significa la garanzia di buon fine prestata dalla Deutsche Bank? Una garanzia di buon fine in un’operazione di emissione di titoli mira a garantire l’emittente, nella fattispecie Az Fly, che i titoli emessi e offerti sul mercato saranno sottoscritti, eventualmente mediante l’intervento di una o più banche garanti che accettano quindi di impegnarsi al buon esito dell’operazione sottoscrivendo i titoli rimasti invenduti. 4. In che consiste l’aiuto al salvataggio del luglio 2004? Il 20 luglio 2004, la Commissione ha autorizzato un aiuto al salvataggio a favore della compagnia aerea Alitalia. L’aiuto consisteva in un prestito-ponte di 400 milioni di euro, concesso al tasso di mercato a breve termine, che deve essere rimborsato alla scadenza affinché possano essere definite le modalità di un’eventuale ristrutturazione della società, senza aiuti di Stato supplementari. Dopo un attento esame, la Commissione ha autorizzato l’aiuto al salvataggio notificato dall’Italia a favore di Alitalia, accertando il rispetto delle norme europee in materia. In particolare: l’aiuto consisteva in una garanzia sul prestito di 400 milioni di euro, concesso ai tassi di mercato e la cui durata di rimborso non potrà superare dodici mesi; l’aiuto è stato infine concesso l’8 ottobre 2004 e Alitalia ha cominciato a utilizzare il prestito nel dicembre 2004; l’importo dell’aiuto era limitato al minimo necessario per la gestione dell’impresa; l’Italia doveva trasmettere alla Commissione, nei sei mesi successivi alla concessione dell’aiuto, un piano di liquidazione oppure un piano di ristrutturazione dell’impresa, come è di fatto avvenuto; soprattutto, l’aiuto non doveva permettere a Alitalia di espandersi indebitamente a danno dei suoi concorrenti. Un esame molto attento dei fatti porta a concludere che tale condizione sia oggi rispettata, giacché Alitalia non ha tratto profitto dall’aiuto al salvataggio per aumentare la propria flotta e ha aperto soltanto rotte che registrano un andamento economico positivo. Tale decisione che autorizzava un aiuto al salvataggio non contrasta con il principio dell’aiuto “una tantum” (in inglese, "one time, last time"), che si applica soltanto agli aiuti alla ristrutturazione. In questo senso è in linea con precedenti decisioni, ad esempio quella concernente la compagnia aerea Sabena, con la quale la Commissione aveva autorizzato nel 2001 un aiuto al salvataggio a favore della società belga, benché precedentemente le fosse già stato concesso un aiuto alla ristrutturazione. Per quanto attiene all’eventuale ristrutturazione futura, l’Italia si era impegnata ad assicurare che tale operazione non avrebbe comportato alcun ulteriore elemento di aiuto di Stato. Infine, la Commissione aveva preso atto nel luglio 2004 dell’impegno delle autorità italiane a garantire che la partecipazione statale nel capitale di Alitalia diventasse minoritaria (49%) entro un termine massimo di dodici mesi. Nel contesto della decisione odierna, l’Italia si è impegnata a che Alitalia rimborsi il prestito-ponte entro gli otto giorni lavorativi successivi alla ricapitalizzazione di Az Fly e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2005, anziché il 31 marzo 2006 come previsto negli orientamenti, vale a dire un anno dopo il prelievo dell’ultima tranche del prestito. 5. Relativamente a Az Servizi Sulla base dell’analisi effettuata, la Commissione ritiene di trovarsi dinanzi ad un piano industriale studiato approfonditamente dalle parti, dai rispettivi consulenti e dall’esperto di sua nomina. L’investimento di 216 milioni di euro di Fintecna in Az Servizi comporterà un elevato tasso di redditività. Esso rappresenta pertanto il comportamento di un investitore avveduto che opera in un’economia di mercato e non costituisce quindi un aiuto di Stato. Tali condizioni implicano che Fintecna si dovrà attenere scrupolosamente al piano d’investimento notificato alla Commissione. (La plusvalenza che in base alle clausole contrattuali dovrebbe essere riassegnata a Az Fly non le sarà trasferita fintanto che non siano realizzate tutte le cessioni previste, oppure il 31 dicembre 2008, secondo la valutazione effettuata, e unicamente per la parte eccedente il tasso di rendimento interno previsto da Fintecna a fronte del suo investimento). 6. La relazione di Ernst & Young L’esperto indipendente ha verificato per conto della Commissione la metodologia applicata da Mediobanca, consulente designato da Alitalia, per la determinazione dell’Irr[1] previsto da Fintecna a fronte del suo investimento in Az Servizi. L’esperto ha potuto verificare la conformità dei metodi di calcolo applicati a quelli previsti dalla dottrina e alle consuete pratiche commerciali. L’esperto ha parimenti analizzato il lavoro svolto da Citigroup, consulente scelto da Fintecna, e ha effettuato una propria analisi di sensibilità, giungendo alla seguente conclusione: “Non abbiamo riscontrato elementi che debbano far concludere che la metodologia applicata per determinare l’Irr a fronte dell’investimento di Fintecna in Az Servizi non sia corretta”. La perizia ha riguardato altresì le future relazioni contrattuali tra Az Fly e Az Servizi, che saranno realizzate alle condizioni di mercato. In aggiunta a detti elementi relativi al notificato investimento di Fintecna, l’esperto ha consentito alla Commissione di verificare, da un lato, che la decisione d’aiuto al salvataggio era giustificata e, dall’altro, che non si registra, allo stadio attuale, alcun uso distorto dell’aiuto al salvataggio, nemmeno in termini di capacità (assenza di nuovi aeromobili il cui acquisto non fosse stato deciso anteriormente al 31.12.2002, assenza di prezzi predatori e redditività delle nuove rotte). Per contro, risulta confermato che l’aiuto al salvataggio era necessario per mantenere l’impresa in attività nel corso del periodo limitato contemplato dall’autorizzazione e per consentirle di attuare un piano industriale, economico e finanziario, ampiamente avallato dai suoi partner sociali, finalizzato a garantire la redditività a lungo termine dell’impresa.
 
     
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