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Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Giugno 2005
 
   
  Web e diritto per le nuove tecnologie  
  PMI: PREMIO DI CONCENTRAZIONE  
   
 

In alcuni nostri precedenti appuntamenti settimanali avevamo dato notizia dell’entrata in vigore della Legge n. 80/05 di conversione del Decreto legge n. 35/05, che contiene diverse misure per la competitività e lo sviluppo, annunciate dal governo già nel corso dell’iter di approvazione della legge finanziaria per il 2005. L’art. 9 del provvedimento tratta del cosiddetto Premio di concentrazione, un incentivo per favorire la crescita dimensionale delle imprese di minori dimensioni. Alle imprese (micro, piccole e medie imprese) che partecipano a processi di concentrazione è riconosciuta un’agevolazione, in forma di credito d’imposta, pari al 50% delle spese per studi e consulenze sostenute per effettuare l’operazione di concentrazione, se si verificano determinate condizioni. Come ci ha chiarito il Dr. Alessandro Delle Cese, l’agevolazione si applica alle microimprese e alle piccole e medie imprese, come definite dalla Commissione europea con la raccomandazione n. 2003/361 CE del 6 maggio 2003, entrata in vigore dall’1° gennaio 2005, che partecipano a processi di concentrazione. Possono essere agevolate tutte le forme di concentrazione e di aggregazione, dalle vere e proprie fusioni e concentrazioni, alle forme di aggregazione mediante strutture consortili, joint-venture o simili strumenti contrattuali. In particolare, per concentrazione si intende la costituzione di un’unica impresa per effetto dell’aggregazione di più imprese mediante fusione, l’incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa, la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti, la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese od anche ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese. Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all’operazione di concentrazione. Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile in compensazione nel modello F24 (ai sensi del D. lgs. n. 241/97). Il credito d’imposta non è rimborsabile, non è imponibile agli effetti delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del c.d. "pro rata generale", non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. L’agevolazione introdotta, concessa nella forma del credito d’imposta, è erogata nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento di esenzione della Commissione Europea relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato per le PMI (Regolamento CE n. 70/01. Il rispetto delle condizioni previste dal regolamento non richiede la notifica comunitaria dell’incentivo. Per l’attribuzione del credito d’imposta è necessario il rispetto delle seguenti condizioni: l’operazione di concentrazione deve essere effettivamente realizzata, non può avere durata inferiore a tre anni e deve essere iscritta nel registro delle imprese, il processo di concentrazione deve essere completato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2005 ed il 16 marzo 2007, l’impresa risultante dal processo di concentrazione, ovvero l’aggregazione tra le singole imprese, deve rientrare nella definizione comunitaria di PMI, le imprese partecipanti al processo di concentrazione devono avere esercitato attività omogenee nel periodo d’imposta precedente alla data in cui è ultimata la concentrazione, le imprese devono essere residenti in Stati membri dell’Unione ovvero dello Spazio economico europeo (25 Paesi UE e Islanda, Norvegia e Lichtenstein), tra le imprese interessate dal processo di concentrazione non deve sussistere il rapporto di controllo di cui all’art. 2359 c.c., né devono essere direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all’art. 5 del TUIR. Il Dr. Delle Cese ha precisato che l’impresa risultante dal processo di concentrazione deve inoltrare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate presso il Centro operativo di Pescara. L’istanza deve essere presentata a decorrere dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, sulla base del modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento stabilirà il contenuto dell’istanza e i relativi termini di presentazione. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricevuto le istanze, rilascia in via telematica la certificazione della data di avvenuta presentazione. L’esame delle istanze avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione. Entro trenta giorni l’Agenzia delle Entrate comunica in via telematica il riconoscimento del credito d’imposta ovvero il diniego dello stesso per carenza dei presupposti desumibili dall’istanza, oppure per esaurimento dei fondi disponibili (34 milioni di euro per l’anno 2005, 110 milioni di euro per l’anno 2006 e 57 milioni di euro per l’anno 2007). L’avvenuto esaurimento dei fondi stanziati sarà comunicato con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 
     
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