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Notiziario Marketpress di
Lunedì 13 Giugno 2005
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CODICE DI AUTODISCIPLINA PER L’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 2.2.2002 N. 24 NEL SETTORE ELETTRICO, ELETTROTECNICO ED ELETTRONICO |
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Parte Prima 1. Introduzione Il Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002 (attuazione alla Direttiva 99/44/Ce), 23 marzo 2002 è entrato in vigore il 23 marzo 2002D.lgs. N. 24/2002 , regola taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. Il decreto introduce nel codice civile un nuovo regime di garanzia (nuovi articoli dal 1519-bis al 1519-nonies) per le vendite (e i contratti equiparati) di beni di consumo (come sottotipo di bene mobile) concluse tra un venditore e un consumatore. Pertanto, a partire dal 23 marzo 2002 esiste un doppio regime di garanzie: - il regime di garanzie per i beni acquistati dal “consumatore”, si applica alle vendite (e ai contratti equiparati) concluse con il consumatore ed è riportato dai nuovi articoli del codice civile (dal 1519-bis al 1519-nonies) introdotti dal D.lgs. N. 24/2002; - il regime di garanzie per i beni acquistati da un soggetto diverso dal “consumatore”, si applica alle vendite concluse con soggetto diverso dal consumatore o tra operatori, cui continuano ad applicarsi le disposizioni del codice civile sulla vendita in generale e sulla garanzia (art. 1490 “garanzia legale” e art. 1512 “garanzia commerciale”). Con il primo articolo delIl D.lgs. N. 24/2002 si compone di due articoli: Articolo 1 Il primo articolo si inserisce un nuovo specifico paragrafo nel codice civile, dopo quello – dopo il paragrafo 1 della sezione seconda, dedicatoa alla “vendita di cose mobili”, – un nuovo specifico paragrafo dedicato alla “vendita di beni di consumo” (articoli da 1519-bis a 1519-nonies); con il secondo ed ultimo articolo, il legislatore . Articolo 2 Il secondo articolodetta le norme transitorie, prevedendo che: a) il nuovo regime di garanzia non si applichi alle vendite e ai contratti equiparati per i quali la consegna del bene al consumatore sia avvenuta prima del 23 marzo 2002; b) fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all’art.1519-septies (garanzia convenzionale) non si applichino ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del decreto stesso. 2. Definizioni Si riportano qui di seguito i significati dei termini e delle definizioni, anche ai sensi dell’art. 1519 bis c.C., utilizzate nel presente documento: a) consumatore: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (definizione ex art. 1519 bis, secondo comma); b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dall’Autorità Giudiziaria, anche mediante delega ai notai; 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 3) l'energia elettrica (definizione ex art. 1519 bis, secondo comma); c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale stipula contratti di vendita o a questa equiparatio (definizione ex art. 1519 bis, secondo comma); d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio italiano o qualsiasi altra personadell’ Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo (definizione ex art. 1519 bis, secondo comma); e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari per lo stesso, di riparare o intervenire altrimenti sul bene di consumo, di sostituire, rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità.??? (definizione ex art. 1519 bis, secondo comma); f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. ????? (definizione ex art. 1519 bis, secondo comma); si inseriscono, inoltre, le seguenti definizioni: Centri Assistenza Tecnica (Cat): impreseDitte individuali o società di persone e/o capitali che svolgono attività di riparazione ed assistenza tecnica sui beni di consumoal commercio nel campo dell’innovazione tecnologica ed organizzativa; Parti: I soggettiLe associazioni di categoria che partecipano alla redazionedefinizioneformazione del presente documento ed in particolare, Anie (in rappresentanza di: Associazione Nazionale Industrie Apparecchi Domestici e Professionali e Associazione Nazionale Telecomunicazioni, Informatica ed Elettronica di Consumo), Andec (Associazione Nazionale Distributorie Elettronica Civile), Ancra (Associazione Nazionale Commerciantie Radio Tv, Elettrodomestici, Dischi); Movimento Difesa del cittadino, Apam (Associazione Provinciale Artigiani Milanesi), Acatec (Associazione Centri Assistenza Tecnica Elettronica di Consumo). Inoltre sono state consultate le Associazione dei Consumatori della Provincia di Milano. 3. Finalita’ E Principi Generali 3.1 Finalità Il codice di autodisciplina persegue lo scopo di chiarire ed interpretare alcuni aspetti della nuova normativa in tema di garanzie sui beni di consumo e, quindi, di individuare alcune modalità esecutive ed operative del decreto legislativo, nel rispetto della legge e dei diritti del consumatore finale. Ferma restando la libertà delle singole aziende, anche aderenti alle Associazioni che hanno partecipato alle trattative volte a convenire le regole di cui al presente codice, di autodeterminarsiautodeterminandosi e di adottandore proprie strategie commerciali, il codice si propone di offrire interpretazioni, modalità operative e suggerimenti pratici, in attuazione delle norme di legge, nell'interesse della rapida e efficace soluzione delle contestazioni, della massima soddisfazione del consumatore, della trasparenza e della chiarezza dei diritti e degli obblighi di ogni parte del processo di produzione, distribuzione, vendita, e dei diritti e delle responsabilità a carico del consumatore che acquista ed utilizza il bene di consumo. 3.2 Principi generali I principi su cui si fonda il presente codice rispondono all’ interesse comune di predisporre delle indicazioniregole per le aziende e per i consumatori nell’attuazione delle disposizioni di legge e delle garanzie previste a favore del consumatore e di offrire a quest’ultimo una puntuale e completa informazione sulle caratteristiche e sulle qualità dei beni presenti sul mercato, sui diritti anche di garanzia di cui è titolare e sulle modalità di esercizio degli stessi. Pertanto, al fine di assicurare la massima chiarezza e trasparenza di informazione nei confronti del consumatore: a) i produttori (o i distributori) si impegnano a rendere disponibili - attraverso un sistema informatico accessibile ai singoli punti vendita (con eventuale possibilità di stampa su formato cartaceo a richiesta del consumatore) - le “schede dei prodotti” che risultano obiettivamente opportune o necessarie, nelle quali sono indicate le caratteristiche e le prestazioni del prodotto; queste schede, quindi, assieme alla normale descrizione del prodotto contenuto solitamente nei libretti di istruzioni, costituiranno la descrizione del bene di cui parla l’art. 1519-ter; b) i venditori (o distributori) si impegnano a trasferire correttamente tali informazioni, attraverso gli addetti alla vendita, al consumatore finale; Discorso analogo vale per i certificati di “garanzia convenzionale” redatti dal soggetto che le offre e che decide di offrirle al consumatore, in aggiunta alla garanzia legale di cui agli artt. 1519 bis - nonies, una “garanzia convenzionale” (ai sensi dell’art. 1519-septies); c) i centri di assistenza tecnica (Cat) si impegnano, ai sensi e con le modalità che saranno meglio descritte nel prosieguo del presente documento, fatta salva l’autonomia contrattuale di ciascuno dei soggetti sopracitatiogni Cat e di ogni venditore, produttore o distributore nella regolamentazione dei rispettivi rapporti obbligatori, giuridici edanche economici, a verificare e di intervento sul’esistenza ed eventualmente eseguire la riparazione dei difetti di conformità dei prodotti ad essi affidati da che i venditori e, e i produttori ed eventualmente eseguirne la riparazione (o i distributori. 3.34 Azione di sensibilizzazione nei confronti del consumatore Le parti si impegnano a promuovere campagne di istruzione e di sensibilizzazione dei consumatori circa: - i diritti del consumatore e i tempi e le modalità per farli valere; - gli impegni economici posti a carico dei consumatori nel caso in cui la non conformità o il difetto di un bene siano a loro imputabili; - l’accertamento e la tempestiva notifica da parte del consumatore delle difformità o dei danni chiaramente visibili al momento della consegna (es. Colore diverso da quello richiesto, difetti estetici, danni da trasporto). 4. Analisi Della Normativa 4.1 Ambito E Definizioni - Articolo 1519-bis Questo articolo prevede che al contratto di vendita siano equiparati i contratti di permuta e di somministrazione, di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Si tratta, quindi, di contratti tra un professionista ed un consumatore e caratterizzati dalla “cessione” di un bene di consumo. Il “bene di consumo” è definito come qualsiasi bene mobile anche da assemblare, tranne i beni oggetto di vendita forzata o venduti da autorità giudiziaria, l’acqua e il gas non confezionati in volumi determinati, l’energia elettrica. La norma contiene anche la definizione di “venditore”, come qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizzi i contratti di vendita e tutti quelli ad essi equiparati. Non è tantosolo l’oggetto della vendita a caratterizzare e qualificare il contratto e quindi l’applicazione della disciplina del D. Lgs. 24/2002, quantoma anche il fatto che il bene viene acquistato da un consumatore, cioè una persona che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, e venduto da un professionista, ossia da un soggetto che nell’esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale stipula contratti di vendita, permuta,somministrazione. Si è passati così dalla figura del venditore commerciante, tipica protagonista del codice civile del ’42 a quella del venditore professionale. Quest’ultimo, anche se non è fabbricante o costruttore, si assume i rischi di verificare l’imputabilità, l’esistenza e il tipo di difetto di conformità, di ripristinare la funzionalità del bene di consumo rendendolo conforme al contratto di vendita, eventualmente ricorrendo ad un Cat, e di sostituire il bene ovvero nei casi estremi,in subordine di ridurre il prezzo o di risolvere il contratto. Di eliminare i vizi (riparazione) o di sostituire il bene ovvero, nei casi estremi, di ridurre il prezzo o di risolvere il contratto. Quindi il venditore dovrà usufruire o dotarsi di una organizzazione aziendale anche esterna all’azienda, che può essere rappresentata dai Cat o dai manutentori indipendenti, per verificare l’imputabilità, l’esistenza e il tipo di difetto di non conformità e/o per ripristinare la funzionalità del bene di consumo, rendendolo conforme al contratto di vendita. Nei casi in cui il difetto di conformità non sia imputabile a responsabilità del venditore, questi potrà agire in regresso nei confronti del soggetto appartenente alla medesima catena distributiva del bene in concreto responsabile del difetto di conformità. 4.2 Conformita’ Al Contratto Di Vendita - Articolo 1519-ter Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Secondo la nuova normativa il venditore è responsabile di ogni difetto di conformità che esiste al momento della consegna e/o si manifesta nell'arco dei due anni successivi alla stessa. Si intende “difetto di conformità al contratto di vendita”, non solo il vizio intrinseco del bene, presupposto della c.D. Garanzia legale già prevista nel codice civile (cfr. Art. 1490 c.C.: “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore”), ovvero il difetto di funzionamento, presupposto dalla c.D. Garanzia commerciale offerta nella prassi dal produttore (cfr. Art. 1512 c.C.: “se il venditore (o produttore) ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il giudice può assegnare un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurare il buon funzionamento”), ma anche qualunque non rispondenza del bene a quanto concordato, descritto o garantito al momento dell’acquisto. Occorre segnalare che: 1) il concetto di non conformità introdotto dal D. Lgs. 24/2002 è molto più ampio rispetto a quello di vizio accolto nel codice civile; 2) con riferimento alla sussistenza del vizio o della non conformità: - per la vendita di beni di consumo, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità del bene esistente al momento della consegna ai sensi del D. Lgs.24/2002; - per la vendita di beni di consumo acquistati da un soggetto non consumatore, il venditore è responsabile in base allecontinuano ad applicarsi le disposizioni del codice civile dettate in tema di compravendita. -il venditore professionista è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità del bene di consumo acquistato esistente al momento della consegna; -il venditore (professionista e non) è responsabile nei confronti dell’acquirente (anche non consumatore) per i vizi del bene esistenti al momento del trasferimento di proprietà, che avviene con il consenso delle parti legittimamente manifestato, secondo le disposizioni del codice civile in tema di vendita. In particolare, esiste un difetto di conformità al contratto qualora: a) il bene non sia idoneo all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) il bene non sia conforme alla descrizione fatta dal venditore e non possieda le qualità che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) il bene non presenti le qualità o le prestazioni di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche del bene fatte dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sulla etichettatura (salvo che questi ultimi non provino che la dichiarazione sia stata corretta in tempo ovvero che la dichiarazione non abbia potuto influenzare la decisione del consumatore); d) il bene non sia idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore e da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e accettato dal venditore anche per fatti concludenti. Per i beni che necessitano di installazione si distingue tra: 1) beni che possono essere installati dal consumatore La non corretta installazione da parte del consumatore, dovuta alla carenza o poca chiarezza delle istruzioni, che provochi un difetto di conformità del bene, dà diritto al consumatore ad ottenere un intervento in garanzia. Il consumatore è responsabile invece nel caso in cui, da sé o avvalendosi dell’aiuto di terzi, a fronte di chiare e precise istruzioni per il montaggio, installi non correttamente il prodotto. 2) beni la cui installazione è compresa nel contratto di vendita Il difetto di conformità che deriva dalla non corretta installazione del bene effettuata dal venditore o da un terzo sotto la sua diretta responsabilità è equiparato al difetto di conformità del bene che dà diritto al consumatore ad ottenere un intervento in garanzia. 4.3 Diritti del consumatore - Articolo 1519-quater -– Secondo la nuova normativa il venditore è responsabile di ogni difetto di conformità che esiste al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità, la nuova normativa riconosce al consumatore il diritto a richiedere l’attuazione di una serie di rimedi. In via preliminare, il consumatore può chiedere, a sua scelta, la riparazione o la sostituzione del bene, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. La norma specifica poi che deveSi considerarsi eccessivamente oneroso uno dei due predetti rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto: - del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; - dell’entità del difetto di conformità; - dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Le riparazioni o le sostituzioni, senza spese in entrambi i casi, devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. In via sussidiaria, il consumatore può chiedere, sempre a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto; tali ultimi rimedi, tuttavia, possono essere richiesti soltanto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) se la riparazione e la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose; b) se il venditore non abbia provveduto entro un termine congruo; c) se la sostituzione o la riparazione abbiano arrecato notevoli inconvenienti allo stesso consumatore. La nuova disposizione codicistica introdotta dal D.lgs. N. 24/2002 precisa che un difetto di conformità di lieve entità, per il quale non sia stato possibile o sia eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto. 4.4. Diritto di regresso - Articolo 1519-quinquies - L'articolo dispone che “il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad una azione od omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena contrattuale distributiva”. Ciò significa che il venditore che abbia soddisfatto la richiesta del consumatore (attraverso uno dei quattro rimedi previsti: riparazione; sostituzione; riduzione del prezzo; risoluzione del contratto) può agire in regresso nei confronti del responsabile entro 1 (uno) anno dalla effettuazione della prestazione. Resta inteso che le parti possono nei loro accordi commerciali inserire una clausola con la quale il venditore rinuncia, eventualmente a fronte di un corrispettivo, ad esercitare il diritto di regresso. 4.5 L'articolo dispone che “il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva”. Termini di decadenza e prescrizione - Onere della prova - Articolo 1519-sexies - 4.5.1 - Termini di decadenza e di prescrizione Il venditore è responsabile, a norma dell’art. 1519 quater c.C., per quando il difetto di conformità che si manifesta entro il termine di 2 (due) anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade comunque dal diritto di azionare la garanzia se non denuncia il difetto entro 2 (due) mesi dalla sua scoperta. La previsione di un termine di decadenza ha lo scopo di dare certezza ai rapporti tra le parti (es. Se viene consegnato al consumatore un bene di un colore diverso da quello richiesto oppure danneggiato durante il trasporto, la scoperta del difetto è immediata o, per lo meno, contemporanea alla sua prima utilizzazione; è ragionevole, pertanto, che il consumatore non possa aspettare 1 (uno) anno per denunciare il difetto e chiedere il rimedio, ma debba farlo entro i 2 (due) mesi dalla scoperta). L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive nel termine di 26 (ventisei) mesi dalla consegna del bene: occorre tuttavia precisare che il consumatore può contestare al venditore solo ed esclusivamente i difetti di conformità che si siano manifestati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna del prodotto acquistato. (infatti l’art. 1519 – sexies, al primo comma, precisa che “ Il venditore è responsabile … quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene”. Tuttavia in considerazione dei tempi che sono materialmente necessari al consumatore per far valere i suoi diritti (ad es. Con una lettera di contestazione) è previsto a suo favore un ulteriore termine di 2 (due) mesi che si aggiungono ai primi 24 (ventiquattro) e che sono utili per effettuare la denuncia. Il suddetto termine addizionale di 2 (due) mesi sarà nella pratica utilizzato essenzialmente nel caso di difetti di conformità accertati a ridosso della scadenza del 24° (ventiquattresimo) mese dalla data di acquisto/consegna del prodotto. In mancanza della denuncia entro tale termine, il diritto si prescrive. 4.5.2 - Onere della prova L'articolo prevede che “salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 (sei) mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”. L’onere della prova viene così distribuito: a) per i difetti di conformità che si manifestano nei primi 6 (sei) mesi dalla consegna del bene, il consumatore non deve provare che il difetto esisteva “in nuce” al momento della consegna, in quanto tale circostanza è data per presunta. Spetta, eventualmente, al venditore dimostrare il contrario, e cioè che il prodotto non era difettoso al momento della consegna e che il difetto è imputabile all’uso che ne è stato fatto dal consumatore. B) per i difetti di conformità che si manifestano dopo i primi 6 (sei) mesi dalla consegna del bene, e cioè dal 7° (settimo) al 24° (ventiquattresimo) mese, il consumatore, per far valere i propri diritti, deve dimostrare, oltre al possesso di un valido documento di acquisto comprovante la permanenza della garanzia legale, anche: 1) che il bene presenta un difetto di conformità; 2) che tale difetto è stato denunciato nei tempi previsti (due mesi) e comunque entro i termini di prescrizione; 3) che il difetto denunciato è un difetto originario, ovvero che già esisteva al momento della consegna, pur essendosi manifestato successivamente. 4.6 - Garanzia Convenzionale - Articolo 1519 – septies - Con l’articolo in esame il legislatore istituisce a vantaggio del consumatore un secondo regime di garanzia, accessorio e complementare rispetto a quello legale fin qui delineato. Per “garanzia convenzionale ulteriore” deve intendersi “qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità” (cfr. Art. 1519-bis, secondo comma lett.E)). La garanzia convenzionale si affianca, amplia e rafforza la garanzia minima legale rappresentata dal rispetto del principio di conformità e realizza un rafforzamento di tutela a vantaggio del consumatore che trova giustificazione in esigenze di concorrenza negoziale, di valore aggiunto del prodotto, di strategia commerciale. Nella prassi accluse ai prodotti si trovano spesso “certificati” o alle “cartoline”, con cui il produttore o altro soggetto che offre la garanzia, si obbliga ad un prolungamento o rafforzamento della stessa, a fronte della compilazione e della spedizione del modulo contenente gli estremi identificativi del contratto d’acquisto. Il consumatore quindi rimane titolare dei diritti di garanzia previsti dagli articoli da 1519 bis a 1519 nonies e aggiunge i diritti previsti dalla garanzia convenzionale rimanendo libero di azionarli entrambi o di scegliere tra i due quello più conveniente. In ogni caso il consumatore deve far attenzione a che non venga richiesto alcun corrispettivo per la garanzia aggiuntiva che deve essere gratuita ovvero senza costi. Trattandosi di garanzie aggiuntive il legislatore lascia ampia libertà al soggetto che offre la garanzia (che, come visto, sarà nella maggior parte dei casi il produttore) di disciplinarne il contenuto, la durata, l’estensione e le modalità di attivazione ecc., non senza aver precisato che “la garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità”. L’art. 1519-septies fornisce delle indicazioni minime necessarie in merito all’oggetto e ai soggetti della garanzia che deve almeno indicare: a) )la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti di cui agli artt. 1519-bis ss.C.c., ovvero che la garanzia convenzionale lascia impregiudicata la validità e l’azionabilità della garanzia legale; b) )in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. Le garanzie convenzionali possono essere scritte o verbali purché siano espresse in modo chiaro e comprensibile; messe a disposizione del consumatore per iscritto o su altro supporto “conservabile”; tradotte in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. La violazione delle disposizioni minime sopra illustrate non comporta l’invalidità o l’inefficacia della garanzia; essa produce comunque i suoi effetti per quanto indicato nella dichiarazione di garanzia. Carattere Imperativo – Articolo 1519 – octies L’articolo in esame statuisce l’inderogabilità a sfavore del consumatore delle disposizioni di cui agli artt. 1519 bis ss. C.c. Infatti, il primo comma, prevede che “è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo”. Nel prevedere la nullità dei patti volti ad escludere o limitare i diritti previsti dagli artt. 1519 bis ss. C.c., la norma si riferisce direttamente agli accordi o alle dichiarazioni unilaterali (es. Rinunce) concluse o comunicate prima della comunicazione/denuncia al venditore del difetto di conformità. Gli accordi o le rinunce successivi alla denuncia del difetto di conformità al venditore sono quindi valide. Le parti, invece, potranno derogare alle disposizioni di cui agli artt. 1519 bis ss. C.c., solo se la modifica aumenta il livello di tutela del consumatore. La nullità degli accordi può essere fatta valere dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Il secondo comma dell’art. 1519 octies c.C., riconosce la possibilità per le parti, in caso di vendita di beni usati, di limitare la responsabilità del venditore di cui all’art. 1519 sexies, primo comma, c.C. Ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. Tale unica deroga si giustifica per il fatto che, nella vendita di beni usati (o c.D. “di seconda mano”), il venditore non può garantire una piena conformità tra qualità promesse e bene acquistato usato. Infine, il terzo comma dell’art. 1519 octies c.C. Prevede la nullità di tutte le clausole contrattuali che applicano al contratto di vendita di beni di consumo la legislazione di un paese extracomunitario che privi il consumatore della protezione assicuratagli dalle norme di cui agli artt. 1519 bis ss. C.c. Tale disposizione trova giustificazione nella necessità di evitare che il produttore o il venditore, assoggettando il contratto alla legge di uno Stato extracomunitario a sé più favorevole, privi il consumatore degli strumenti di tutela predisposti dalla nuova disciplina. In ogni caso, la norma in esame impone di confrontare la legge scelta dalle parti con quella altrimenti applicabile in forza dello stretto collegamento del contratto ad uno Stato membro dell’Unione Europea: qualora dal confronto emerga che il consumatore, per effetto della scelta di legge, sia meno tutelato rispetto allo standard protettivo garantitogli dagli artt. 1519 bis ss. C.c., la clausola relativa alla scelta di legge sarà dichiarata nulla e, conseguentemente, troveranno applicazione le norme di attuazione della Direttiva 99/44/Ce dello Stato membro col cui territorio il contratto presenti uno “stretto legame” (luogo, quest’ultimo identificabile, ad es., con quello di “residenza abituale” del consumatore). Tutela In Base Ad Altre Disposizioni - Articolo 1519 – nonies- L’esercizio dei diritti previsti dal decreto n. 24/2002 non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore dalle altre norme in vigore nel nostro ordinamento giuridico. E’ il caso di richiamare l’attenzione alle varie normative speciali riguardanti il settore del diritto dei consumatori, emanate dal legislatore italiano in attuazione di direttive comunitarie. Il primo riferimento è alla disciplina dei “contratti del consumatore”, contenuta invero nel capo Xix –bis del Titolo Ii del Libro Iv del Codice civile (artt.1469-bis ss.), introdotto dal legislatore italiano in attuazione della Direttiva n. 93/13, alla legge 30 luglio 1998, n. 281 (“Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti”), il cui articolo 3, settimo comma, riconosce ai singoli consumatori la possibilità di esercitare azioni individuali nel caso in cui questi siano danneggiati a seguito di una violazione dei diritti garantiti dalla legge medesima. Devono altresì essere richiamate numerose leggi speciali dedicate alle c.D. Vendite al consumatore, quali: - la Legge 10 aprile 1991, n. 126, contenente norme per l’informazione del consumatore; - il D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, in tema di pubblicità ingannevole, così come modificato dal D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 67, che ha stabilito le condizioni della pubblicità comparativa; - il D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 73, relativo ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori; - il D.lgs. 17 marzo 1995, n. 115, relativo alla sicurezza generale dei prodotti; - il D.lgs. 27 settembre 1991, n. 313, concernente la sicurezza dei giocattoli; - il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 – “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”, contenente varie disposizioni, fra cui quelle relative alla pubblicità dei prezzi, alle vendite straordinarie, alle vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione; - il D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 84, in materia di indicazione dei prezzi offerti al consumatore. Ma le normative che interessano maggiormente ai nostri fini sono rappresentate dal D.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 (“Attuazione della direttiva n. 85/577/Cee in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali”) e dal D.lgs. 22 maggio 1999, n. 185 (“Attuazione della direttiva n. 97/7/Ce, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza”), che prevedono, oltre a determinati obblighi informativi a carico del contraente professionale (cfr. Artt. 5, 6 e 9 del D.lgs. N. 50/1992; artt. 3 e 4 D.lgs. N. 185/1999), un peculiare strumento di tutela del consumatore, consistente nel diritto di recedere dal contratto (cfr. Rispettivamente artt. 4, 6, 7 e 8 del D.lgs. N. 50/1992; art. 5 D.lgs. N.185/1999). In tal caso, ma solo se sussistono i presupposti applicativi delle normative sopra richiamate (vendita fuori dai locali commerciali o televendita) il consumatore che abbia acquistato dei beni non conformi può scegliere se richiedere la sostituzione o la riparazione del bene, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, usufruendo dei rimedi previsti dal decreto legislativo 24/2002 ovvero dichiarare di voler recedere dal contratto, liberandosi dal vincolo contrattuale e sottraendosi a qualsiasi contestazione del venditore. Garanzia Convenzionale (Articolo 1519–septies) Oltre al regime di garanzia sopra delineato, è istituito a vantaggio del consumatore un regime aggiuntivo di “garanzia convenzionale ulteriore”, da intendersi come qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore, senza costi supplementari per lo stesso, di riparare o intervenire altrimenti sul bene di consumo, sostituire, rimborsare il prezzo pagato, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità. La garanzia convenzionale trova solitamente giustificazione in esigenze di concorrenza negoziale, di valore aggiunto del prodotto, di strategia commerciale; si affianca alla garanzia minima legale, non la sostituisce ma anzi può ampliarla e rafforzarla, e può avere una durata inferiore rispetto alla garanzia legale (ad esempio un anno anziché ventiquattro mesi) o prevedere il solo rimedio della riparazione. In ogni caso, la garanzia convenzionale non priva il consumatore della tutela riconosciutagli dalla garanzia legale. Nella prassi si trovano spesso, acclusi ai prodotti, “certificati” o “cartoline” con cui il produttore o altro soggetto che offre la garanzia si obbliga, per un certo periodo di tempo, a riparare i prodotti che presentano difetti di funzionamento per un certo periodo di tempo, a fronte della compilazione e della spedizione del modulo contenente gli estremi identificativi del contratto d’acquisto. Le garanzie convenzionali devono essere chiare e comprensibili; messe a disposizione del consumatore per iscritto o su altro supporto “conservabile”; scrittetradotte in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli eventualmente adottati in altre lingue. Il consumatore, quindi, rimane titolare dei diritti di garanzia previsti dagli articoli da 1519-bis a 1519-nonies e aggiunge i diritti previsti dalla garanzia convenzionale; potrà azionarli entrambi o scegliere tra i due quello che ritiene più conveniente. Trattandosi di garanzie aggiuntive, il legislatore lascia al soggetto che le offre ampia libertà nel disciplinarne il contenuto, la durata, l’estensione e le modalità di attivazione ecc. Tuttavia, il legislatore richiede che siano indicati almeno i seguenti elementi minimi: a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti di cui agli artt. 1519-bis e seguenti, ovvero che la garanzia convenzionale lascia impregiudicata la validità e l’azionabilità della garanzia legale; b) l’indicazione in modo chiaro e comprensibile dell’oggetto della garanzia e gli elementi necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. La violazione delle disposizioni minime sopra illustrate non comporta l’invalidità o l’inefficacia della garanzia, che produce comunque i suoi effetti per quanto indicato nella dichiarazione di garanzia. In ogni caso la garanzia aggiuntiva deve essere gratuita, ovvero senza costi per il consumatore. 4.7 Carattere Imperativo (Articolo 1519–octies) Il primo comma dell’articolo in questione prevede che “è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo”. Quindi, le disposizioni di cui agli artt. 1519-bis e seguenti possono essere derogate, anteriormente alla denuncia del difetto, solo se viene aumentato il livello di tutela del consumatore, ossia solo a suo vantaggio. Nel prevedere la nullità dei patti volti ad escludere o limitare i diritti previsti dagli artt. 1519-bis e seguenti, la norma si riferisce direttamente agli accordi o alle dichiarazioni unilaterali (ad es. Rinunce) concluse o comunicate prima della denuncia al venditore del difetto di conformità. Gli accordi o le rinunce successivi alla denuncia del difetto di conformità al venditore, sono quindi valide. La nullità degli accordi precedenti alla denuncia può essere fatta valere solo dal consumatore o rilevata d’ufficio dal giudice. Il secondo comma dell’articolo in questione riconosce alle parti, in caso di vendita di beni usati, la facoltà di limitare la responsabilità del venditore di cui all’art. 1519-sexies, primo comma, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. Tale unica deroga si giustifica per il fatto che, nella vendita di beni usati (o c.D. “di seconda mano”), il venditore non può garantire una piena conformità tra qualità promesse e bene acquistato usato. Il terzo comma, infine, dispone la nullità di tutte le clausole contrattuali che applicano, al contratto di vendita di beni di consumo, la legislazione di un paese extracomunitario che priva il consumatore della protezione assicuratagli dalle norme di cui agli artt. 1519-bis e seguenti. Qualora dal confronto tra la legge scelta e quella potenzialmente applicabile in base al collegamento tra il contratto e uno Stato dell’Unione europea emerga che il consumatore, per effetto della scelta di legge, sia meno tutelato rispetto a quanto prevedono gli artt. 1519-bis e seguenti, la clausola che prevede la scelta della legge meno tutelante per il consumatore sarà dichiarata nulla e, come conseguenza, troveranno applicazione le norme di attuazione della Direttiva 99/44/Ce dello Stato membro con il cui territorio, il contratto presenti uno “stretto legame” (luogo, quest’ultimo identificabile, ad es., con quello di “residenza abituale” del consumatore). [Cl1] (teniamo o togliamo quest’ultimo paragrafo?) 4.8 Tutela In Base Ad Altre Disposizioni (Articolo 1519–nonies) L’esercizio dei diritti previsti dal decreto n. 24/2002 non esclude né limita i diritti che sono attribuiti al consumatore dalle altre norme vigenti nel nostro ordinamento giuridico. A questo fine potranno quindi sempre trovare applicazione a favore del consumatore, oltre alle disposizioni del codice civile, anche le varie normative speciali emanate dal legislatore italiano in materia di diritti dei consumatori, anche in attuazione delle direttive comunitarie. In particolare, troverà applicazione la disciplina dei “contratti del consumatore”, contenuta nel capo Xiv–bis del Titolo Ii del Libro Iv del Codice civile (artt.1469-bis ss.), introdotto dal legislatore italiano in attuazione della Direttiva n. 93/13. Tra le normative di maggiore interesse si applicano il D.lgs. 15.1.1992 n. 50 (“contratti negoziati fuori dai locali commerciali”), il D.lgs. 22.5.1999 n. 185 (“protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza”) ed il D.lg. 9 aprile 2003 n.70 (sul commercio elettronico). Le sopra citateEntrambe le leggi prevedono, oltre a determinati obblighi informativi a carico del contraente professionale, anche un peculiare strumento di tutela del consumatore, consistente nel diritto di recedere dal contratto. In tal caso, ma solo se sussistono i presupposti applicativi delle normative sopra richiamate (vendita fuori dai locali commerciali, o vendita a distanza, commercio elettronicotelevendita) il consumatore che abbia acquistato dei beni non conformi può scegliere se richiedere la sostituzione o la riparazione del bene, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, usufruendo dei rimedi previsti dal D.lgs. N. 24/2002, ovvero dichiarare di voler recedere dal contratto, liberandosi dal vincolo contrattuale e sottraendosi a qualsiasi contestazione da parte del venditore. Troveranno inoltre applicazione anche le seguenti disposizioni: - Legge 30.7.1998 n. 281 (“Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti”), il cui articolo 3, settimo comma, riconosce ai singoli consumatori la possibilità di esercitare azioni individuali nel caso in cui questi siano danneggiati a seguito di una violazione dei diritti garantiti dalla legge medesima; - Legge 10.4.1991 n. 126, contenente norme per l’informazione del consumatore; - D.lgs. 25.1.1992 n. 74, in tema di pubblicità ingannevole, così come modificato dal D.lgs. 25.2.2000 n. 67, che ha stabilito le condizioni della pubblicità comparativa; - D.lgs. 25.1.1992 n. 73, relativo ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori; - D.lgs. 17.3.1995 n. 115, relativo alla sicurezza generale dei prodotti; - D.lgs. 27.9.1991 n. 313, concernente la sicurezza dei giocattoli; - D.lgs. 31.3.1998 n. 114 - intitolato “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio” - contenente varie disposizioni, fra cui quelle relative alla pubblicità dei prezzi, alle vendite straordinarie, alle vendite per corrispondenza, per televisione o in base ad altri sistemi di comunicazione; - D.lgs. 25.2.2000 n. 84, in materia di indicazione dei prezzi offerti al consumatore; - D.lgs. 21.5.2004 n. 172, in materia di sicurezza generale dei prodotti; - D. Lgs. 9.04.2003 n. 70, relativo alla regolamentazione di taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particola riferimento al commercio elettronico; - D.lgs. 21.05.2004 n. 172, in materia di sicurezza generale dei prodotti; Infine sarà applicabile la normativa contenuta nel D.p.r. 24 maggio 1988 n. 224 (relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi) e quella contenuta nel D.lgs. 21.05.2004 n. 172, sopracitato relativa ai danni cagionati dall’utilizzo di prodotti difettosi che ancorché non originariamente mirata alla tutela del consumatore, potrà dallo stesso, se ne ricorrono i presupposti, essere invocata. Parte Seconda Codice Di Autodisciplina Capitolo I: Denuncia Del Difetto Di Conformita’ Art. 1 I rimedi al difetto di conformità Il consumatore ha diritto ad ottenere il ripristino della conformità del bene, scegliendo tra le seguenti due coppie di rimedi: 1) riparazione o sostituzione; 2) riduzione del prezzo o risoluzione del contratto o riduzione del prezzo. Il consumatore non potrà esperire i rimedi della riduzione del prezzo o della risoluzione del contratto o senza prima aver esperito, senza esito, i rimedi della riparazione o della sostituzione. 1.2 Riparazione o sostituzione Il consumatore ha diritto in primo luogo al ripristino della conformità del bene attraverso i rimedi della riparazione o della sostituzione. Detti rimedi sono esperibili: - a scelta del consumatore - senza spese, - salvo impossibilità o eccessiva onerosità - entro congruo termine - senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto: della natura del bene; dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. L’impossibilità deve essere oggettiva. L’eccessiva onerosità si ha quando impone spese irragionevoli al venditore. L’irragionevolezza delle spese va valutata tenendo conto: del valore del bene privo di difetto (es. La riparazione è più costosa del valore del bene nuovo); dell’entità del difetto (es. Il difetto è minimo per cui la riparazione non fa venir meno le caratteristiche del bene); del fatto che il rimedio alternativo non arrechi notevoli inconvenienti al consumatore (es. Il consumatore riconosce che anche l’altro rimedio è soddisfacente). Per riparazione si intende il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. La sostituzione in luogo della riparazione del prodotto (e viceversa) può sempre essere chiesta dal consumatore salvo che il rimedio prescelto non sia impossibile o troppo onerosoa per il venditore rispetto all’altro. Rimedio e iIl prodotto sarà sostituito con beni simili per qualità, estetica e funzionalità. La determinazione del termine congruo e dell’inconveniente notevole va compiuta con riferimento al settore merceologico cui appartiene il bene nonché alle circostanze ed al periodo in cui i rimedi sono richiesti. Nel caso in cui il venditore, anche tramite il Cat, provi che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro, il consumatore avrà automaticamente diritto al rimedio alternativo (se avesse chiesto la riparazione, che si rivela impossibile o eccessivamente onerosa, avrà diritto alla sostituzione, e viceversa). Si ritieneE’ possibile la reiterazione de che i rimedi della riparazione/sostituzione siano richiesti ed accordati più di una volta.. In ogni caso occorre distinguere: 1) Se, durante il periodo di vigenza della garanzia legale, il consumatore esperisca il rimedio della riparazione, con sostituzione di un pezzo di ricambio, non comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione biennale per la parte ssostituitaa, ma continua a decorrere il termine relativo alla prima consegna del bene; la medesima disciplina si applicherà qualora venga sostituito l’intero bene. Pertanto, se l’intervento in garanzia prevede la sostituzione del bene, sul bene nuovo non decorre un autonomo periodo biennale di garanzia. 2) Se, terminato il periodo di vigenza della garanzia legale, il consumatore faccia effettuare una riparazione con sostituzione di un pezzo di ricambio, il pezzo sostituito sarà coperto dalla garanzia legale biennale a partire dal momento della consegna o dell’installazione. Non possono in alcun modo essere addebitati al consumatore i costi indispensabili per rendere conformi i beni. Rientrano, in particolare, tra i costi indispensabili: le spese di spedizione, le spese di mano d'opera, le spese per i materiali. Art.2 - Valutazione del difetto di conformità e della sussistenza della garanzia legale. 2.11.0Al fine di evitare contenziosi sulla responsabilità del difetto di conformità, Venditori e produttori potranno di comune accordo, affidare ai Centri di Assistenza Tecnica (Cat) convenzionati con iautorizzati dai produttori il compito di verificare il difetto di conformità, in particolare quello relativo a una mancanza di funzionalità. I Cat hanno altresì il mandato di adottare i rimedi che riterranno opportuni e necessari, di eliminare il difetto, addebitando i costi dell'intervento direttamente al produttore, ove sia accertato che il difetto sia a questi imputabile, o al venditore, quando la mancata conformità sia imputabile a quest’ultimo. 2.21.0 Dovranno invece essere verificati direttamente dal venditore il difetto estetico, o la mancanza di una o alcune caratteristiche promesse e indicate nella descrizione del bene o nella scheda prodotto, o l’uso particolare cui il bene è destinato; in questi casi il venditore stesso provvede ad adottare e/o concorda con il consumatore il rimedio idoneo ed opportuno per i difetti o le mancanze riscontrate. 1.0 Il venditore, ricevuta la denuncia del difetto di conformità, fa sottoscrivere un modulo che contestualmente accompagna la consegna del bene non conforme l’incarico al Cat . Con il quale si spiegano al consumatore i suoi diritti ed obblighi. Art. 3 - Compiti del Cat e del venditore 32.1 I Cat sono incaricati dai produttori con i quali sono convenzionati e dai venditori di eseguire l’della autonoma valutazione tecnica del difetto di conformità, in particolare di quello relativo ad una mancanza di funzionalità. I Cat esplicando la loro attività in conformità agli accordi contrattuali intercorsi con i produttori, (e i venditori), (e i venditori?) e nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. N. 24/2002. Venditori e produttori potranno affidare ai Centri di Assistenza Tecnica (Cat) convenzionati con i produttori il compito di verificare il difetto di conformità, in particolare quello relativo a una mancanza di funzionalità. I Cat hanno altresì il mandato di adottare i rimedi che riterranno opportuni e necessari, perdi eliminare il difetto, addebitando i costi dell'intervento direttamente al produttore o al venditore, ove sia accertato che il difetto sia a questi imputabile. Il suddetto mandato si intende rilasciato per un periodo minimo di 12 (dodici) mesi ed è fatto salvo per i produttori, di ‘intesa con i Cat, estendere unilateralmente fino a 24 (ventiquattro) mesi la durata del medesimo. Di tale eventuale estensione i produttori daranno idonea informazione ai venditori e ai consumatori. 2.2 Il venditore che riceve la denuncia del difetto di conformità da parte del consumatore procede, per i beni che gli sono stati consegnati, all’accertamento della sussistenza dei presupposti per l’operatività della garanzia legale e verifica direttamente il difetto estetico, o la mancanza di una o alcune caratteristiche promesse e indicate nella descrizione del bene o nella scheda prodotto, o l’idoneità all’uso particolare cui il bene è destinato; in questi casi il venditore stesso provvede ad adottare e/o concorda con il consumatore il rimedio idoneo ed opportuno per i difetti o le mancanze riscontrate.. Dovranno invece essere verificati direttamente dal venditore il difetto estetico, o la mancanza di una o alcune caratteristiche promesse e indicate nella descrizione del bene o nella scheda prodotto, o l’uso particolare cui il bene è destinato; in questi casi il venditore stesso provvede ad adottare e/o concorda con il consumatore il rimedio idoneo ed opportuno per i difetti o le mancanze riscontrate. Effettuata la denuncia del difetto di conformità da parte del consumatore, qualora i beni non siano facilmente trasportabili al domicilio del venditore, quest’ultimo, previo consenso del consumatore, incaricherà il Cat di accertare l’eventuale sussistenza della garanzia legale, anche presso il domicilio del consumatore. Al fine di verificare la sussistenza della garanzia legale tale scopo, sia il venditore sia il Cat possono autorizzati a richiedere al consumatore la produzione dei seguenti documenti in alternativa tra loro, ma che devono comunque contenere una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto: - scontrino fiscale con descrizione della tipologia di prodotto; - scontrino fiscale ee altro documento di vendita indicante data e tipologia del prodotto; - scontrino fiscale accompagnato dal certificato di garanzia convenzionale in cui viene identificata la tipologia del prodotto; - altri documenti idonei a provare l’acquisto del bene e la data di acquisto, quali ad es. Contratto di credito al consumo stipulato per il bene contestualmente all’acquisto. Considerato che la garanzia non opera nel caso di difetti di conformità non imputabili al produttore o al venditore e dovuti ad un utilizzo non corretto del bene o a danni provocati da atti o fatti del consumatore, si precisa che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in tali ipotesi sono ricomprese le rotture, le infiltrazioni di acqua, le cadute, l’utilizzo difforme dalle istruzioni, ecc.. (dovremmo aver deciso di inserire la frase proposta dall’avv. Portaluri…) 23.3[Cl2] 2 Portaluri Il venditore, ricevuta la denuncia del difetto di conformità, propone al consumatore la sottoscrizione di un modulo, che viene rilasciato contestualmente alla consegna del bene non conforme, con il quale si spiegano al consumatore i suoi diritti e si indicaautorizza il Cat, indicato dal venditore, che sarà incaricato dia verificare sia l’esistenza del difetto sia della non conformità e la la sua imputabilità., con l’incariconfermando altresì l’incarico al Cat di eliminare la non conformità, qualora il difetto non sia imputabile al consumatore. Considerato che la garanzia non opera nel caso di difetti di conformità non imputabili né al produttore né al venditore, ma causati esclusivamente da un utilizzo non corretto del bene da parte del consumatore ovvero a danni provocati da atti o fatti posti in essere dallo stesso consumatore (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si considerino le rotture, le infiltrazioni di acqua, le cadute, l’utilizzo difforme dalle istruzioni, ecc.. ), il venditore deve avvertire il consumatore che, in queste ipotesi, il ripristino della conformità sarà a sue spese. Pertanto, nel modulo - che dovrà essere redatto indicativamente secondo lo schema allegato al presente codice sub lettera A - saranno previste due ipotesi ben distinte: 1) il Cat, ricevuto il bene dal venditore, verifica che il difetto del bene è imputabile al produttore o al venditore; 2) il Cat ricevuto il bene dal venditore, verifica che il difetto del bene non è imputabile né al produttore, né al venditore, ma è un difetto imputabile allo stesso consumatore; a tal fine, si intende convenzionalmente tale anche la necessità di manutenzione e/o sostituzione di parti soggette a normale usura o logorio non imputabili a difetto di conformità ex art. 1519-ter c.C. Nella prima ipotesi, il Cat procede automaticamente al ripristino della conformità del bene, come disciplinato dal successivo art.4, addebitando le spese al produttore o al venditore, a seconda di chi sia responsabile del difetto. Nella seconda ipotesi, il Cat procede al ripristino della conformità soltanto previo consenso del consumatore che può essere dato preventivamente, al momento della sottoscrizione del modulo ovvero successivamente dopo che gli è stato comunicato il preventivo di spesa. Più precisamente, il modulo potrebbe contenere due alternative: a) il consumatore autorizza il Cat ad intervenire sul bene per ripristinarne la conformità a sue spese, fino ad massimo di costo X; Una volta ricevuto il bene dal venditore Al consumatore che si rechi dal venditore per la denuncia del difetto di conformità, viene sottoposto un modulo di deposito e consegna del bene contenente l’autorizzazione al venditore e, per esso, al iIl Cat pertanto a procedere: a) ) alla verifica del difetto di conformità; b) ) se il difetto è imputabile al produttore o al venditore in ogni caso al ripristino della conformità, come disciplinato al seguente art. 4, se il difetto è imputabile al produttore o al venditore5,; al ripristino della conformità del bene, se il difetto non è imputabile al produttore o al venditore, alla riparazione del bene a spese del consumatore - e previo suo consenso - manifestato tramite accettazione di apposito preventivo e/o nota spese sottoposto alla sua approvazione dal Cat o sulla base di un’autorizzazione preventiva rilasciata dal consumatore al momento delle denuncia diella non conformità, per un massimo di costo già indicato di denuncia b) il consumatore si riserva di autorizzare il Cat solo dopo aver verificato il preventivo di spesa comunicatogli direttamente dallo stesso o dal venditore. O comunque comunicato anche verbalmente allo consumatore stesso, o mediante accettazione di apposito preventivo e/o nota spese sottoposto successivamente alla sua approvazione dal Cat per conto del venditore.. Il modulo di deposito e consegna dovrà essere redatto indicativamente secondo lo schema allegato al presente codice sub lettera A. Quanto ai costi sostenuti dal Cat per la verifica del difetto, Eentro i primi 6 mesi dalla consegna del bene, il consumatore non anticipa i costi di verifica del difetto di conformità. Pertanto, se a seguito della verifica effettuata dal Cat, il consumatore decidea di non far effettuare la riparazione, i costi della verifica saranno corrisposti al Cat direttamente dal consumatore, nel caso quest’ultimo provveda a ritirare il bene presso lo stesso Cat, ovvero corrisposti al Cat dal venditore, con diritto di rivalsa di quest’ultimo nei confronti del consumatore. In questo caso, il Cat può scegliere di restituire il bene al venditore,senza attendere il ritiro diretto del consumatore. Qualora invece, il consumatore decidae di far eseguire la riparazione del bene al Cat medesimo, tutti i costi, quelli di verifica e quelli di riparazione verranno corrisposti dal consumatore direttamente al soggetto (sia esso Cat o venditore) che gli riconsegna il bene ripristinato. Dal 7° (settimo) al 24° (ventiquattresimo) mese il venditore può chiedere al consumatore di anticipare le somme necessarie per i costi di verifica; dette somme saranno deducibili dal costo di riparazione se il difetto del bene è risultato imputabile al consumatore ovvero rimborsabili al consumatore, in caso di mancata imputabilità a quest’ultimo del difetto di conformità del bene. Se il Cat accerterà che il difetto è imputabile al consumatore e se questi decide di far eseguire la riparazione del bene al Cat medesimo, sarà lui a corrispondere a chi gli consegna il bene ripristinato (sia esso il venditore o il Cat) tutti i costi di verifica e quelli di riparazione. Se il consumatore decide di non effettuare la riparazione, i costi della verifica effettuata dal Cat saranno pagati dal venditore, con diritto di rivalsa nei confronti del consumatore. Dal 7° al 24° mese il venditore può chiedere al consumatore di anticipare le somme necessarie per i costi di verifica; dette somme saranno deducibili dal costo di riparazione se il difetto del bene è risultato imputabile al consumatore ovvero rimborsabili al consumatore, in caso di mancata imputabilità a quest’ultimo del difetto di conformità del bene.Contenere tutte le informazioni economiche relative ai costi per la verifica del difetto, per la trasferta e la consegna a domicilio del prodotto, secondo la tipologia di prodotto interessato, ove questi siano a carico del consumatore, oltre all’ indicazione dei tempi necessari alla riparazione del bene, previsti per ogni tipologia di prodotto. I costi di verifica della conformità del bene e dell’imputabilità del difetto sono a carico del venditore se la non conformità viene denunciata dal consumatore, entro i primi sei mesi dalla consegna del prodotto. Da Discutere Resta inteso che, l’autorizzazione alla verifica della sussistenza del difetto di conformità al Cat non implica la rinuncia da parte del consumatore ad ogni diritto che la legge gli garantisce nei confronti del venditore che. Non implica la costituzione di un autonomo rapporto giuridico tra il Cat e il consumatore. Il venditore, infatti, continua ad essere l’unico e diretto responsabile nei confronti del consumatore. Per tutti gli obblighi a lui derivanti dalla legge. 23.43 Qualora il difetto di conformità riguardi beni non facilmente trasportabili dal consumatore al domicilio del venditore, quest’ultimo, previo consenso del consumatore, incarica il Cat autorizzato di verificare la sussistenza della garanzia e di effettuare l’intervento presso il domicilio del consumatore (o in altro luogo da quest’ultimo indicato) ovvero di ritirareecuperare il bene dal domicilio del consumatore per procedere alla verifica e/o alla riparazione presso la sede o il laboratorio tecnico del Cat. In questo caso, il venditore provvede ad informare adeguatamente il consumatore sugli ulteriorii costi di trasferta e ritiro del bene, che rimangono a carico del consumatore se il Cat accerta la sussistenza di un difetto non imputabile al produttore o al venditore. L’incaricato del Cat si reca al domicilio del consumatore e, nel caso di ritiro del bene, gli sottopone per la sottoscrizione il modulo di denunciaeposito e consegna di cui al precedente punto 2.32. 2.5 Nel caso in cui L’ipotesi in cui il consumatore, scoperto richieda direttamente al Cat un [Cl3] intervento per ripristinare la conformità del bene e quindi non denuncia al il difetto di conformità del bene, decida di recarsi o contatti direttamente il Cat, senza preventivamente rivolgersi a colui che gli ha venduto il bene,venditore, secondo le norme di legge, il difetto di conformità si realizzano le due seguenti situazioni: a) il consumatore può configura un’ automaticarichiedere al Cat di eseguire l’intervento in forza della attivazione della garanzia convenzionale, qualora sia stata prestata e ne ricorrano i presupposti; b) , il consumatore può richiedere al Cat di eseguire l’intervento a sue spese instaurando quindi un autonomo rapporto giuridico con il Cat. In entrambi questi due casi, il consumatoresenza peraltro alcuna non rinuncia da parte del consumatore alla garanzia quella legale che può sempre attivare sussistendone i presupposti di legge. Ovvero, in assenza dei presupposti per l’applicazione della suddetta garanzia convenzionale, determina l’instaurarsi di un autonomo rapporto giuridico .C). 3.4 Resta salva la possibilità per il consumatore - a seguito della denuncia del difetto - di rivolgersi ad altro Cat o tecnico di sua fiducia rispetto a quello designato dal venditore. Art. 43 -– Ripartizione dei costi di verifica e riparazioneFunzioni del Cat Il Cat procede alla verifica sul bene oggetto di contestazione da parte del consumatore, imputando la responsabilità del difetto di conformità, eventualmente accertato, al produttore, o al venditore o al consumatore. 1) In caso di difetto imputabile al produttoree per il quale sia possibile e non eccessivamente oneroso – a norma dell’art. 1519-quater c.C. – la riparazione del bene, durante la vigenza del mandato rilasciato al Cat come da precedente art. 2.1, sarà quest’ultimo a corrispondere al Cat produttore tutte le spese per il ripristino della conformità del bene. Per la verifica, la spedizione, la manodopera e i materiali di ricambio necessari per la riparazione. La valutazione del difetto e la successiva riparazione possono avvenire sia presso il domicilio del venditore consumatore (secondo modalità e tempi preventivamente concordati con lo stesso al momento della denuncia e della sottoscrizione del modulo di autorizzazione o in un momento successivo), sia presso la sede del Cat, senza alcun onere di trasporto o spedizione in capo al consumatore. 2) In caso di difetto imputabile al venditore, ovvero cagionato da una non corretta installazione del bene compresa nel contratto di vendita, sarà il venditore stesso a corrisponderee per i quali sia possibile e non eccessivamente oneroso – a norma dell’art. 1519-quater c.C. – la riparazione del bene, al Cat tutte le spese per il ripristino della corretta funzionalità del bene la verifica, la spedizione, la manodopera e i materiali di ricambio. 3) Il Cat procede analogamente nel caso in cui il difetto di conformità dipenda da errori od omissioni nelle informazioni sulle caratteristiche del prodotto rese al consumatore al momento dell’acquisto. 3) In caso di difetto di conformità non imputabile al consumatoreal produttore o al venditore, sarà il, sarà lo stesso consumatore a corrispondere al soggetto cui abbia consegnato il bene (venditore o Cat), per i beni a questi consegnati,Cat le spese di verifica e dell’eventuale, qualora la riparazione, o al Cat nel caso il consumatore si sia rivolto allo stesso non sia effettuata dal Cat medesimo, in conformità con quanto previsto al precedente punto 2.3.Domanda: anche nei primi sei mesi o dal settimo al ventiquattresimo? Questala parte aggiunta e scritta in rosso è legata alla discussione ancora da risolvere circa l’addebitabilità a carico del consumatore delle spese di verifica della non conformità almeno nei primi sei mesi. 3.1) Se la verifica avviene presso il domicilio del consumatore o comunque presso il Cat, che abbia già provveduto, su incarico del consumatore, a trasportare il bene presso la sua sede per verificare la sussistenza e l’imputabilità del difetto di conformità, ilal consumatore dovrà corrispondere altresìverranno altresì addebitate le spese di trasferta del tecnico a domicilio o di trasporto del bene. 3.24) Ove sia possibile la riparazione del bene e previo consenso del consumatore, il Cat procede al ripristino della conformità comunicando preventivamente al consumatore l’importo complessivo che dovrà sostenere e i tempi necessari per la riparazione del bene. Capitolo Iii: Difetti di conformita’ imputabili al produttore Art. 45 -– Modalità di esecuzione della Rimedi: riparazione o sostituzione del prodotto 4.1 Il Cat o il venditore, dopo aver accertato la natura del difetto e la sua imputabilità a norma deil precedentie artt. 42 e 3, deve informare il consumatore della facoltà di scegliere, nei limiti dell’art. 1519-quater c.C., alternativamente traprovvededono, ciascuno secondo le proprie competenze, alla riparazione del prodotto o alla sua la riparazione e la sostituzione, possibilmente tenendo in considerazione la scelta o le indicazioni del consumatore, in ogni caso fatto salvo, come nell’ ipotesi del successivo paragrafo 4.2, il fatto che il rimedio scelto ed indicato sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’ altro ... Del bene. 4.2 Nel caso in cui il consumatore scelga la riparazione, il Cat vi provvede secondo le seguenti modalità. Se la riparazione risultaè oggettivamente impossibile o eccessivamente onerosa, pur se richiesta dal consumatore, oppure se per l’esecuzione della stessa viene superato il “termine oggettivamente congruo” per la riparazione del bene, il Cat comunica al venditore che sarebbe opportuno procedere alla sostituzione del bene. Ovvero vi provvede direttamente, previo, in entrambi i casi, il consenso del produttore. Ai Ai fini della determinazione del termine “congruo” per
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