Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Giugno 2005
 
   
  Web e diritto per le nuove tecnologie  
  E-MAIL SUL POSTO DI LAVORO: POSSIBILITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO  
   
  A seguito di un quesito pervenuto alla redazione in merito alla possibilità di usare per motivi personali l’e-mail sul posto di lavoro e della conseguente possibilità di controllo da parte del datore di lavoro segnaliamo un’ordinanza del 10 maggio 2002 del Tribunale Penale di Milano. Il Giudice per le indagini preliminari stato chiamato a decidere sulla base di una denuncia querela per violazione della segretezza sulla corrispondenza, presentata da una lavoratrice nei confronti della propria responsabile di reparto e del legale rappresentante della società, rei di averla licenziata in conseguenza della lettura delle mail inviate e ricevute dalla casella di posta elettronica aziendale. Il Giudice ha affermato che “non si può ritenere che l'assimilazione della posta elettronica alla posta tradizionale, con conseguente affermazione "generalizzata" del principio di segretezza, si verifichi nel momento in cui il lavoratore utilizzi lo strumento per fini privati, atteso che giammai un uso illecito o al massimo, semplicemente tollerato, ma non certo favorito di uno strumento di lavoro può far attribuire a chi questo illecito commette, diritti di sorta". Nel corso del procedimento il pubblico ministero aveva avanzato la richiesta di archiviazione del procedimento, per infondatezza della notizia di reato, sulla motivazione che "le caselle di posta elettronica recanti quali estensioni nell'indirizzo e-mail@(...).It, seppur contraddistinte da diversi username di identificazione e password di accesso, sono da ritenersi equiparate ai normali strumenti di lavoro della società e quindi soltanto in uso ai singoli dipendenti per lo svolgimento dell'attività aziendale agli stessi demandata; considerato, quindi, che la titolarità di detti spazi di posta elettronica debba ritenersi riconducibile esclusivamente alla società”. Riconoscere all'indirizzo di posta elettronica affidato in uso al dipendente il carattere della personalità, non significa, di per sé, riconoscere anche il carattere della privatezza del medesimo posto che l'indirizzo aziendale, proprio perché tale, può sempre essere nella disponibilità di accesso e lettura da parte di persone diverse dall'utilizzatore consuetudinario, anche se sempre appartenente all'azienda. Secondo il pubblico ministero "il lavoratore che utilizza, per qualunque fine, la casella di posta elettronica aziendale, si espone al "rischio" che anche altri lavoratori della medesima azienda (che deve considerarsi titolare dell'indirizzo), possano lecitamente entrare nella sua casella e leggere i messaggi ivi contenuti, previa consentita acquisizione della relativa password la cui finalità non è certo quella di proteggere la segretezza dei dati personali contenuti negli strumenti a disposizione del singolo lavoratore, bensì solo quella di impedire che ai predetti strumenti possano accedere persone estranee alla società". Secondo il giudicante, la lettura da parte della società della posta elettronica contenuta nel personal computer del lavoratore, non implica un controllo non consentito sull'attività di quest'ultimo "atteso che l'uso dell'e-mail costituisce un semplice strumento aziendale a disposizione dell'utente-lavoratore al solo fine di consentire al medesimo di svolgere la propria funzione aziendale e che, come tutti gli strumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro, rimane nella completa e totale disponibilità di quest'ultimo senza alcuna limitazione."  
     
  <<BACK