Sulla Gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2005 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro 4 aprile 2005 di attuazione dell’art. 1, comma 559, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l’erogazione diretta dell’assegno al nucleo familiare al coniuge non titolare di diritto autonomo. Il coniuge, che intende esercitare tale diritto, formula apposita domanda nel modulo presentato dall'altro coniuge al datore di lavoro o agli enti previdenziali tenuti all'erogazione dell'assegno, che provvedono alla corresponsione al coniuge dell'assegno per il nucleo familiare secondo le modalità indicate dal coniuge medesimo. La domanda del coniuge può essere inoltrata anche in via autonoma al datore di lavoro o agli enti previdenziali tenuti all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare successivamente alla presentazione del suddetto modulo. Nel caso in cui siano stati erogati importi superiori a quelli dovuti a causa della mancata tempestiva comunicazione di variazioni che incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, il datore di lavoro o gli enti previdenziali competenti provvedono a recuperare tali importi sulle retribuzioni o sulle prestazioni dai medesimi corrisposti. Naturalmente resta ferma la disciplina di cui all'art. 211 della Legge 19 maggio 1975, n. 151.