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Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Giugno 2005
 
   
  Web e diritto per le nuove tecnologie  
  EXTRACOMUNITARI: ASSISTENZA SANITARIA  
   
 

Le disposizioni relative alla assistenza sanitaria agli extracomunitari sono contenute nel capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, contenente il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art.  1, comma 6, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L’extracomunitario con regolare permesso di soggiorno nel nostro Paese per lavoro autonomo o subordinato, motivi familiari, asilo politico o umanitario, in attesa di adozione o affiliazione, per gravidanza o per acquisizione della cittadinanza ha diritto all’iscrizione al Servizio sanitario nazionale a parità di trattamento con i cittadini italiani. L’iscrizione compete anche ai suoi familiari a carico regolarmente soggiornanti. L’extracomunitario non provvisto di regolare permesso di soggiorno nel nostro Paese ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere, alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche agli interventi di prevenzione e cura, pagando le tariffe previste, se non è esentato per indigenza. L’extracomunitario deve richiedere per le prestazioni ed i farmaci il codice speciale “Stp” (Straniero temporaneamente presente) che ha validità semestrale, è rinnovabile e viene rilasciato dalla Asl, in occasione della prima assistenza con l’eventuale dichiarazione dello stato di indigenza. L’extracomunitario non rischia di essere individuato in quanto l’accesso alle strutture sanitarie non comporta alcuna segnalazione alla autorità di pubblica sicurezza.

 
     
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