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Notiziario Marketpress di
Lunedì 13 Giugno 2005
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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LIMITE DELLA MULTA DEL PARCHEGGIATORE |
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A seguito della richiesta pervenuta alla redazione da parte di un lettore, illustriamo i contenuti della sentenza n. 7336 del 7 aprile 2005 con la quale la sezione della Corte di Cassazione ha affermato che gli ausiliari del traffico possono legittimamente accertare soltanto le violazioni relative alla sosta dei veicoli nelle aree oggetto di parcheggio a pagamento ed in quelle limitrofe necessarie alla manovra, mentre non possono accertare la sussistenza di tutte le altre ipotesi di sosta o fermata vietata. Di conseguenza la Corte ha annullato la multa fatta da un dipendente di una società che gestisce per conto di un comune un parcheggio su una piazza pubblica ad alcuni motociclisti che avevano parcheggiato irregolarmente i loro motorini sul marciapiede, rendendo scomodo l’accesso alla piazza adibita alla sosta. Secondo la Legge n. 127/97 comunemente nota come Legge Bassanini i Comuni possono conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta ai dipendenti di società che gestiscono parcheggi, limitatamente, però, alle aree oggetto di concessione. Gli addetti agli spazi destinati al parcheggio, all’interno di tali aree, svolgono una funzione paragonabile a quella degli ausiliari della sosta. Pur se l’addetto al parcheggio ha il potere di rimuovere i veicoli che impediscono la manovra dei mezzi regolarmente posteggiati e di spostare i veicoli in sosta anche sulle aree limitrofe al parcheggio se danno fastidio, la Cassazione ha annullato la multa perché il parcheggiatore aveva agito “al di fuori del suo territorio”: egli aveva multato i motorini parcheggiati sul marciapiede, che non solo è al di fuori dell’area destinata alla sosta ed al parcheggio, ma è parte di strada destinata esclusivamente ai pedoni e, pur se posto a fianco del parcheggio, non può costituire superficie utilizzabile per compiere manovre.
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