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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 15 Giugno 2005
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: RICORRERE AL BROKER E’ PIENAMENTE |
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Legittimo Roma, 15 giugno 2005 - L’avvocatura Generale dello Stato in data 24 dicembre 2004 ha inteso porre fine a una lunga “querelle” che vede contrapposti broker e agenti di assicurazioni. Oggetto del contendere: la Pubblica Amministrazione e la pretesa, rivendicata dal Sindacato Nazionale Agenti, di escludere da questo segmento di business i broker, sulla base di una presunta illegittimità del ricorso al broker da parte della Pubblica Amministrazione. Tesi, quella degli agenti, rigettata dalla gran parte dei pronunciamenti della dottrina giurisprudenziale che si sono susseguiti negli anni sull’argomento. Nonostante ciò, lo Sna ha continuato in questo atteggiamento ostile nei confronti dei broker, fino a chiedere al Ministero della Funzione Pubblica un parere circa la “legittimità o meno della preventiva designazione di un broker, nelle gare indette dagli Enti Pubblici, per le proprie coperture assicurative, con previsione dell’obbligo di remunerazione del broker posto a carico della Compagnia di Assicurazioni aggiudicataria della gara”. La risposta dell’Avvocatura dello Stato, arrivata il 24 dicembre 2004, afferma che: “non è precluso il ricorso al broker da parte di Pubbliche Amministrazioni in funzione della stipula di propri contratti assicurativi”. Inoltre, aggiunge che “non sembra sussistano ragioni per negare l’opportunità e la legittimità del ricorso al broker da parte della Pubblica Amministrazione”. Infine, l’Avvocatura ha specificato che “ogni remunerazione sarà esclusivamente a carico della società di assicurazioni aggiudicatrice del contratto”. Nel documento finale l’Avvocatura Generale dello Stato fa riferimento ad alcune disposizioni, sia di fonte nazionale (art.1, 1.792/1984; art. 29 co. 1,1.448/2001), sia comunitaria (direttiva n.92/2002), in base alle quali il rapporto con le Pubbliche Amministrazioni è per il broker legittimo. Seguendo la dottrina giurisprudenziale della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, l’Avvocatura Generale dello Stato qualifica l’attività del broker, quale attività imprenditoriale volta alla mediazione nel settore assicurativo. Il broker viene individuato come un professionista che svolge una prestazione d’opera intellettuale nella fase di consulenza ed assistenza in favore dell’assicurato e di mediazione nella successiva fase di messa in contatto dell’assicurando con l’impresa di assicurazioni. Seguendo la giurisprudenza, sia della Corte di Cassazione, sia del Consiglio di Stato, l’Avvocatura qualifica il brokeraggio come attività imprenditoriale volta alla mediazione. Il broker, pur essendo un intermediario con posizione di equidistanza rispetto alle parti del contratto è, per definizione normativa, un intermediario che ha peculiare cura degli interessi dell’assicurato, nei cui confronti svolge un’attività di consulenza disinteressata. Inoltre, richiamando la sentenza n.8467 del 26.8.1988 della Corte di Cassazione, l’Avvocatura Generale dello Stato ricorda che “il broker svolge, nel settore dell’intermediazione assicurativa, una vera e propria funzione sociale, assistendo la parte contrattuale debole e garantendogli effettiva tutela, quale peculiare espressione del principio di solidarietà sociale”. Riconosciuta l’importante funzione del broker nei confronti di entrambe le parti del contratto, l’Avvocatura Generale dello Stato ritiene giustificato, dal punto di vista giuridico, che l’onere dell’attività di consulenza ed intermediazione sia posto, secondo gli usi del mercato assicurativo, a carico delle sole compagnie. “Per la designazione del broker – spiega il documento dell’Avvocatura dello Stato – sarebbe necessario procedere ad un’apposita gara, secondo i criteri di aggiudicazione previsti dal D. Leg. N. 157 dal 1995, il bando della quale – oltre a definire puntualmente le attività richieste al medesimo – dovrebbe indicare chiaramente che ogni remunerazione o compenso dello stesso, per la complessa attività svolta, sarà esclusivamente a carico della società assicuratrice aggiudicataria del contratto di assicurazione, nonché, in punto di criteri di valutazione per la scelta del broker contraente, valorizzare requisiti quali la professionalità, la specializzazione, la conoscenza del sistema pubblico, nonché quelli, basati prevalentemente su requisiti dimensionali quali il numero degli Enti Pubblici gestiti, il volume complessivo dei ricavi, dei collaboratori o dipendenti dell’impresa”. Scelta la strada dell’affidamento tramite gara, l’Avvocatura dello Stato indica da un lato, quali criteri di valutazione per la scelta del broker, la professionalità, la specializzazione, la conoscenza del sistema pubblico e, in seconda battuta, definisce i criteri dimensionali quali il numero degli enti pubblici gestiti, il volume complessivo dei ricavi, dei collaboratori o dei dipendenti d’impresa. In definitiva l’Avvocatura ritiene che i bandi di gara dovrebbero essere formulati in modo tale da consentire la scelta del miglior contraente attraverso la valutazione, in termini di qualità ed attualità, delle soluzioni proposte in tema di risparmio e di efficienza della spesa, nell’ottica di un esame del costo del rischio assicurativo trasferito nell’ambito dell’azione amministrativa. Sul tema specifico dell’onerosità del contratto di brokeraggio vale la pena ricordare la sentenza del Consiglio di Stato n.1019 del 2000 e le pronunce di alcuni Tribunali Amministrativi Regionali, che sottolineano come il contratto di brokeraggio non comporti oneri per la Pubblica Amministrazione, in quanto l’entità delle provvigioni del consulente non produce un aumento del premio posto in gara ma una decurtazione delle provvigioni dovute agli agenti, senza che il premio subisca alcuna lievitazione. Soluzione, quest’ultima, pienamente in linea con la giurisprudenza civile, anche di Cassazione, la quale non ha mai mancato di ritenere dovute dalla sola compagnia le provvigioni del broker. A rinforzare ulteriormente questa posizione è giunta la sentenza 2416 della Terza Sezione della Corte di Cassazione depositata il 7 febbraio 2005 che spiega come il broker svolga attività mediatizia in forma di impresa commerciale, sia pure connotata da profili di intellettualità. Pertanto, “si ritiene che sia legittimo il ricorso da parte della Pubblica Amministrazione o di un ente pubblico al broker, in quanto vale a garantirli e assisterli nella stipula del contratto di assicurazione, e che l’attività del broker sia compatibile con le procedure ad evidenza pubblica”. Le pubbliche amministrazioni possono quindi ricorrere alla consulenza dei broker che, a differenza degli agenti assicurativi, che rappresentano e promuovono le società a cui appartengono, lavorano nell’interesse dei clienti indirizzandoli nelle scelte.
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