SVIZZERA: LA COMCOM HA PRESO UNA DECISIONE PARZIALE CONCERNENTE L'ACCESSO DISAGGREGATO ALL'ULTIMO CHILOMETRO
Berna, 25 marzo 2004 - Sulla base delle vigenti disposizioni legali un operatore dominante può essere obbligato a concedere l'accesso disaggregato all'ultimo chilometro. Cosi ha deciso la Commissione federale delle comunicazioni (Comcom) nella decisione parziale pubblicata oggi. La Comcom segue la valutazione fatta dal Consiglio federale in occasione della modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (Ost) nel febbraio 2003. Nel febbraio 2003 il Consiglio federale aveva deciso di volere l'immediata apertura dell'ultimo chilometro alla concorrenza, ossia l'introduzione della disaggregazione del collegamento locale. Per questo ha modificato l'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (Ost) sottoponendo al regime d’interconnessione i due tipi di disaggregazione "accesso condiviso al collegamento locale" (Shared Line Access) e "accesso completamente disaggregato" (Full Acess). In quella occasione il Consiglio federale aveva ritenuto che le basi legali a disposizione fossero sufficienti per introdurre l'accesso disaggregato mediante una modifica d'ordinanza (vedi il comunicato stampa dell'Atec dal 26 febbraio 2003). La Comcom ha pubblicato una decisione che segue questa valutazione del Consiglio federale: le disposizioni legali attualmente in vigore sono una base sufficiente per introdurre l'accesso condiviso e l'accesso completamente disaggregato al collegamento locale. E questa la conclusione tirata dalla Comcom nella decisione parziale presa nell'ambito della domanda d’interconnessione di Tdc Switzerland ("Sunrise") contro Swisscom, avviata a fine luglio 2003 e concernente l'accesso disaggregato. L’oggetto del litigio è stato inizialmente limitato alla questione dell’esistenza della base legale. Questa decisione può essere impugnata mediante un ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale. L'istruzione della domanda d’interconnessione da parte dell’Ufficio federale delle comunicazioni rimane sospesa finché la decisione sarà cresciuta in giudicato. Questa decisione è disponibile sul sito della Comcom all'indirizzo: http://www.Fedcomcom.ch/comcom/i/decisions/decisions_home.html