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Notiziario Marketpress di Lunedì 27 Giugno 2005
 
   
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  CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DI MILANO: APPROVATO ALL'UNANIMITÀ IL GRATUITO PATROCINIO CONTRATTUALE  
   
  Milano, 27 giugno 2005 - Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia ha approvato all'unanimità la delibera che prevede, in via sperimentale e per sei mesi, a partire dal 1° settembre 2005, il gratuito patrocinio contrattuale a favore dei giornalisti "che abbiano introiti non superiori ai 15mila euro lordi annuali". Tale delibera, opportunamente emendata, ha accolto le osservazioni dei sette consiglieri presenti (su nove). Questo servizio, che intende tutelare il diritto costituzionale alla difesa dei giornalisti "sprovvisti di mezzi economici o con mezzi economici molto limitati", si aggiungerà ai preesistenti e tuttora funzionanti servizi di assistenza legale e fiscali predisposti a favore dei cronisti free lance.
Ecco il testo della delibera:
Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia
Delibera sul servizio di gratuito patrocinio contrattuale
Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, riunito in data 23 giugno 2005,
premesso che l'Ordine va visto quale "ente esponenziale di una categoria di professionisti" portatore di "interessi collettivi, non solo morali, ma anche giuridici ed economici" della categoria stessa (Cass. 336/1993) e che la funzione attribuita all'Ordine dei Giornalisti è quella di assicurare "nel complesso mondo della stampa e dei rapporti tra giornalisti ed editori la rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla, rafforzando quella libertà di manifestazione del pensiero che è cardine dell'ordinamento democratico" (Corte Cost. 98/1968). Richiamate la sentenza 71/1991 della Corte costituzionale che recita: "L'ordinamento della professione di giornalista, come costruito dal legislatore del 1963, soprattutto attraverso l'istituzione dell'Ordine e l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo, persegue fini che superano 'di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria' nel rapporto di lavoro subordinato con l'impresa giornalistica. L'ordine dei giornalisti, come questa corte ebbe a sottolineare nella sentenza n. 11 del 1968, ha il compito di salvaguardare, erga omnes e nell'interesse della collettività, la dignità professionale e la libertà di informazione e di critica dei propri iscritti"; sottolineato che l'Ordine ente pubblico, ex sentenze 11/1968 e 71/1991 della Corte costituzionale, deve tutelare (a favore degli iscritti) il diritto alla dignità (art. 2 Cost.), sia il diritto all'uguaglianza (art. 3 Cost.), sia il diritto al lavoro (art. 4 Cost), sia il diritto alla salute (art. 32 Cost.), sia il trattamento economico (art. 36 Cost.), sia le mansioni e le qualifiche (art. 13 legge 300/1970 o Statuto dei lavoratori); osservato che quote annuali sono da definire «tassa» ai sensi dell'articolo 7 del citato Decretolgslgt n. 382/1944 e che la tassa implica l'erogazione di servizi a favore di chi la paga; visto l'articolo 11 (punti a e b) della legge n. 69/1963 che fissa le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine tra le quali appaiono preminenti quelle di "curare l'osservanza della legge professionale e di tutte le disposizioni in materia", vigilare "per la tutela del titolo di giornalista", procedendo "in qualunque sede, anche giudiziaria" ad ogni "attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione". Sul punto si richiamano queste massime: a) "L'ente pubblico esponenziale del gruppo di professionisti ad esso obbligatoriamente associati gode di una posizione giuridica soggettiva direttamente tutelabile dinanzi al giudice, che gli consente di agire per rimuovere una situazione vietata perché considerata pregiudizievole per la categoria professionale e per l'interesse pubblico al legale esercizio della professione, alla cui tutela l'Ordine è preposto" (Cass. Civ., sez. I, 22 marzo 1993 n. 3361 in Giur. It., 1994, I,1, 1226). B) "Non è, invece, necessaria una espressa previsione normativa che legittimi l'Ordine professionale ad agire in giudizio per la tutela degli interessi (non solo corporativi ma anche pubblici) che affida alla sua cura, dovendosi ritenere coessenziale alle attribuzioni innanzi indicate il conferimento dei poteri necessari per il concreto espletamento dei compiti e per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente, tra cui il potere-dovere di invocare l'intervento del giudice per far cessare situazioni illegittime o comportamenti illeciti di terzi, che ledano i suddetti interessi e che l'Ordine non potrebbe rimuovere mediante l'emanazione di propri provvedimenti. Se così non fosse, risulterebbe vanificata la funzione e l'esistenza stessa degli Ordini professionali e si renderebbe in non pochi casi impossibile il ripristino della legalità nell'esercizio di professioni che il legislatore ha ritenuto meritevoli di particolare protezione, dettandone gli ordinamenti, sancendo la nullità del contratto e negando il diritto al compenso per le prestazioni eseguite da soggetti non iscritti nell'albo o elenco professionale (art. 2031 cod. Civ.) e sanzionando penalmente l'esercizio abusivo delle professioni per le quali è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (art. 348 Cp)" (Cass. Civ., sez. I, 22 marzo 1993 n. 3361 in Giur. It., 1994, I,1, 1226); osservato che il Cnlg ha forza di legge (ex legge 741/1959 e Dpr n. 153/1961) e che l'articolo 1 del Cnlg richiama le regole deontologiche contenute nell'articolo 2 della legge professionale n. 69/1963 come presupposto dell'autonomia della professione; ritenuto che l'Ordine debba tutelare i propri iscritti anche "per fatti che comportino la responsabilità dell'editore, quando nelle aziende si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la loro dignità" (art. 32 Cnlg); ritenuto che siffatta tutela intende preservare e garantire la dignità del lavoro giornalistico e che non si estende alle controversie sindacali (singole o collettive), in base al Cnlg, di esclusiva pertinenza dei Cdr, dell'Alg o della Fnsi e alle controversie collegate agli articoli 18 e 28 dello Statuto dei Lavoratori (o legge 300/1970); sottolineato che la legalità delle spese per il gratuito patrocinio contrattuale va collegata, per costante giurisprudenza contabile, "al criterio generale della rispondenza della spesa stessa agli interessi e alle finalità dell'ente"; letto l'articolo 24 (Ii comma) della Costituzione secondo il quale "Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione"; Delibera di istituire, con uno stranziamento di 12.500 euro e per un periodo sperimentale di sei mesi, il servizio di consulenza e di gratuito patrocinio contrattuale al fine di garantire il diritto costituzionale di difesa (art. 24, I comma, della Cost.) soltanto a favore di chi sia sprovvisto di mezzi economici o abbia mezzi economici molto limitati; ed Emana le seguenti norme del servizio di consulenza e di gratuito patrocinio contrattuale, cui gli iscritti dovranno attenersi nella richiesta delle relative prestazioni, e che sono dirette anche ad evitare sovrapposizioni con le competenze del sindacato. 1 - Soggetti aventi diritto Hanno diritto di usufruire del servizio di consulenza e patrocinio contrattuale gratuito i giornalisti professionisti e i pubblicisti esercenti la professione o l'attività giornalistica come dipendenti o fittiziamente in chiave autonoma, che risultino regolarmente iscritti negli elenchi dell'Albo alla data della richiesta. Analogo diritto hanno i praticanti giornalisti iscritti nel Registro. Le segnalazioni di intervento dovranno pervenire all'Ogl tramite il sindacato regionale o nazionale. Nel caso di richiesta diretta all'Ogl, gli uffici dell'Ogl provvederanno ad informare tempestivamente il sindacato regionale o nazionale. Deve in ogni caso essere assicurato il "filtro" del sindacato regionale; 2 - Affari ammessi Possono formare oggetto di consulenza e di gratuito patrocinio contrattuale, a carico dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, tutte le violazioni di legge relative all'attività lavorativa del richiedente e/o al rapporto di lavoro in essere con il datore/editore, ma innanzitutto le previsioni descritte dall'articolo 11 (punti a e b) della legge n. 69/1963 che fissa le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine tra le quali appaiono preminenti quelle di "curare l'osservanza della legge professionale e di tutte le disposizioni in materia", vigilare "per la tutela del titolo di giornalista", procedendo "in qualunque sede, anche giudiziaria" ad ogni "attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione".; 3 - Condizioni di ammissibilità 3.1- Possono richiedere il servizio di cui sopra tutti gli iscritti nell'Albo e nel Registro che siano in regola con il versamento della quota annuale dovuta e che abbiano introiti non superiori ai 15mila euro lordi annuali; 3.2- L'esercizio del gratuito patrocinio contrattuale è subordinato all'insindacabile parere del legale responsabile del servizio in ordine alla probabile fondatezza delle pretese prospettate, anche in relazione alla documentazione prodotta. E' in ogni caso dovuto al richiedente il servizio di consulenza; 3.3- In caso di ricorso al gratuito patrocinio contrattuale, il richiedente dovrà sottoscrivere una relazione sui fatti dedotti, nonché produrre tutta la documentazione relativa; 3.4 - In caso di ammissione al servizio di gratuito patrocinio contrattuale il richiedente si impegna inoltre a non conferire ad un proprio legale di fiducia incarico relativo alla medesima questione per la quale si è richiesta l'ammissione al servizio. In caso contrario, il richiedente dovrà provvedere al pagamento degli oneri maturati sino a quel momento a carico dell'Ordine per l'espletamento del servizio medesimo. 4 - Revoca del gratuito patrocinio 4.1 - Per il caso di dichiarazioni false e reticenti che incidano sulle valutazioni di fondatezza delle pretese, l'ammissione al patrocinio gratuito sarà revocata per colpa del richiedente con addebito a suo carico degli oneri procedurali maturati e sino ad allora sopportati dall'Ordine; 4.2 - In ogni caso l'Ordine si riserva il diritto di revocare l'ammissione al patrocinio in ogni stato e grado della vertenza qualora emergano circostanze non prima conosciute che consiglino la non prosecuzione della controversia, restando libero il richiedente di coltivarla in nome e per conto proprio a suo personale giudizio, con assunzione diretta di ogni ulteriore eventuale onere. Approvato all'unanimità dal Consiglio nella seduta del 23 giugno 2005.
Francesco Abruzzo, presidente
Sergio D'asnasch, segretario
 
     
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