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Notiziario Marketpress di Lunedì 04 Luglio 2005
 
   
  Pagina5  
  BREVETTABILITÀ DEI SOFTWARE  
   
   Bruxelles, 4 luglio 2005 - La controversa proposta di direttiva sulla brevettabilità dei software sarà esaminata dal Parlamento in seconda lettura della procedura di codecisione. Per i deputati della commissione giuridica, che hanno adottato la relazione di Michel Rocard (Pse, Fr), il software di base deve essere protetto quando un brevetto è concesso a un invenzione attuata con un computer. La commissione giuridica raccomanda di non modificare, nella sostanza, il testo proposto dal Consiglio nella posizione comune, sul quale la delegazione italiana si era astenuta. Infatti, i deputati hanno respinto la maggior parte degli emendamenti che miravano a restringere la possibilità di brevettare le invenzioni attuate tramite computer. Così, essi considerano che le invenzioni applicabili, ad esempio, alle lavatrici, ai telefoni cellulari o ai sistemi di frenata Abs, devono essere protette da un brevetto. Inoltre, tale protezione dovrebbe, in generale, essere estesa al software in questione - come richiesto dalle grandi industrie informatiche - ma unicamente se quest'ultimo risulta necessario al funzionamento dell'invenzione. Il dibattito tenutosi in commissione prima del voto ha evidenziato le ampie divergenze presenti in questo settore economico. I sostenitori dei software «open source», tra i quali figurano le piccole imprese, auspicano che i brevetti siano limitati alle invenzioni stesse, lasciando il software di base senza protezione e dunque a disposizione di altri utenti. Inoltre, affermano che il copyright protegge già queste invenzioni e temono che la brevettabilità di questi comporti un aumento dei costi giuridici. D'altra parte, le grandi industrie delle tecnologie dell'informazione sostengono un sistema di brevetti che protegga l'invenzione che utilizza dei programmi informatici, ma anche gli stessi programmi. A loro parere, i brevetti agevolerebbero gli investimenti nella ricerca e metterebbero le invenzioni europee al riparo dalla concorrenza americana. Pertanto, sarebbero soddisfatti se la posizione assunta dalla commissione giuridica fosse confermata dalla Plenaria. L'esito della votazione in commissione, di fatto, contraddice la posizione assunta dal Parlamento in prima lettura nella scorsa legislatura (26 marzo 2003). In quella occasione, infatti, i deputati avevano adottato degli emendamenti alla proposta della Commissione che miravano a garantire la non brevettabilità dei programmi informatici in quanto tali. Viceversa, alcuni emendamenti adottati dalla commissione parlamentare per sostenere le attività delle piccole e medie imprese sono molto simili a quelli presentati in prima lettura. Più in particolare, uno di questi reclama la costituzione di un comitato per l'innovazione tecnologica incaricato di valutare l'impatto dei brevetti software sulle piccole e medie imprese, osservare la loro partecipazione al sistema dei brevetti e agevolare lo scambio di informazioni sugli sviluppi dei brevetti informatici. Un altro, chiede alla Commissione di intraprendere uno studio di fattibilità riguardo all'istituzione di un Fondo teso a fornire un sostegno finanziario, tecnico e amministrativo alle Pmi che si occupano di questioni attinenti alla brevettabilità di invenzioni attuate con il computer. Giova infine sottolineare che un emendamento più generale sollecita la Commissione a presentare, entro un anno, una proposta per istituire un vero e proprio brevetto comunitario «che preveda un controllo democratico» da parte del Parlamento sull'Ufficio europei dei brevetti e sulla Convenzione sul brevetto europeo. Copyright e brevetto, le differenze Un copyright protegge lavori originali basati su delle idee o dei concetti, come romanzi, composizioni musicali, opere cinematografiche, fotografe e anche software, vietandone la copia o lo sfruttamento commerciale senza autorizzazione del proprietario. Il copyright sui programmi informatici resta valido 70 anni dopo il decesso dell'inventore. Un brevetto, invece, concede un diritto di proprietà a un inventore che comporta un divieto generale di utilizzazione da parte di terzi. Questo diritto, che di norma resta valido per 20 anni, essendo considerato una proprietà, a differenza del copyright, può quindi essere oggetto di una compravendita o di una licenza.  
     
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