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Notiziario Marketpress di
Lunedì 04 Luglio 2005
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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CASELLARIO INFORMATICO E TRASPARENZA NEGLI APPALTI |
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Il Garante della privacy ha affermato che è lecito registrare i collegamenti tra imprese negli appalti, ma va disciplinata la diffusione dei dati. Non contrasta con la normativa in materia di protezione dei dati personali iscrivere nel Casellario informatico delle imprese le informazioni relative ai "collegamenti sostanziali" tra società ed altri partecipanti a gare d'appalto. É lecito porre tempestivamente questi dati a disposizione delle stazioni appaltanti (ministeri, comuni, enti ecc.). Secondo il Garante manca una base idonea per diffonderli in internet e, pertanto, dovranno essere individuate con precisione le modalità di diffusione e verificati i tempi di conservazione delle informazioni. In attesa dell'adozione dei nuovi criteri, l'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici ha sospeso la visibilità in internet dei dati di un'impresa inseriti nel Casellario informatico, al quale si accede mediante il sito web della stessa autorità. Si è così evitata la cancellazione richiesta da un'impresa e sono state avviate ulteriori iniziative per regolare organicamente la materia. Il Garante ha definito il ricorso di una società che aveva chiesto, senza successo, che fossero cancellate dalla sua posizione alcune notizie liberamente accessibili in Internet tramite il sito web della Autorità di vigilanza per i lavori pubblici. Queste note riguardavano l'esclusione da alcune gare di appalto bandite da un comune che aveva riscontrato un "collegamento sostanziale" tra la società ricorrente ed altre società partecipanti. Nel Casellario informatico sono contenute le attestazioni relative alle imprese appaltatrici di lavori pubblici rilasciate dagli organismi (Soa) che ne accertano i requisiti e le comunicazioni dei soggetti pubblici che riferiscono sull'andamento degli appalti. Rientrano tra queste ultime anche i casi di esclusione per collegamento sostanziale, ritenuto lesivo della par condicio tra concorrenti e della segretezza delle offerte. Nel ricorso la società aveva ribadito la richiesta di cancellazione dal Casellario sostenendo l'illiceità sia dell'iscrizione che della diffusione on line, perché prive di fondamento normativo. Tesi accolta solo in parte dal Garante, il quale ha ritenuto pienamente legittima, alla luce della vigente normativa, l'iscrizione nel Casellario da parte dell'Autorità anche dei dati relativi al "collegamento sostanziale" e la loro comunicazione ad altri organi per fini di piena trasparenza delle operazioni di appalto. È risultata invece non giustificata, allo stato della disciplina vigente, la diffusione tramite il sito internet. La normativa di riferimento non è del tutto chiara e prevede poi che i dati delle imprese iscritte nel Casellario siano resi noti a cura dell'Osservatorio per i lavori pubblici e messi a disposizione dei soli soggetti appaltanti (pubbliche amministrazioni, enti locali ecc.), avendo cura che le informazioni siano riservate e tutelate. Dopo l'intervento del Garante, l'Autorità di vigilanza ha comunicato di aver istituito un gruppo di lavoro per la revisione del Casellario e di aver provveduto ad oscurare i dati della società ricorrente.
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