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Notiziario Marketpress di
Lunedì 04 Luglio 2005
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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IN ALBERGO MAGGIORE RISERVATEZZA PER I CLIENTI |
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Il Garante della privacy h fornito un parere al Ministero dell’Interno su uno schema di decreto che regola le modalità per trasmettere alle questure i dati delle persone che alloggiano negli alberghi, in particolare attraverso reti telematiche. I punti essenziali del provvedimento prevedono che le cosiddette "schedine d'albergo", compilate per esigenze di polizia all'arrivo dei clienti, una volta assolto l'obbligo di comunicare i dati alle autorità di pubblica sicurezza tramite computer o su carta, non devono essere conservate. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 non prevede questa conservazione. Albergatori, gestori di pensioni, appartamenti per vacanze, affittacamere, gestori di campeggi, ecc. possono conservare solo dati eventualmente necessari a fini fiscali e contabili (ad esempio, informazioni da inserire nella fattura o ricevuta). Per quanto riguarda la possibilità di trasmettere i dati mediante un collegamento via Internet, sono necessarie maggiori garanzie nel processo di certificazione dell'identità digitale del sito che riceve i dati, in modo da assicurare all'albergatore che il destinatario della comunicazione sia effettivamente la questura. La consegna dei dati alle autorità di p.s. dovrà essere "diretta", specie per le schede cartacee, senza il tramite di altri enti o soggetti. I dati raccolti presso uffici ed organi di polizia devono essere, comunque, conservati separatamente da altri dati personali detenuti per finalità di pubblica sicurezza e giustizia e deve essere previsto un termine breve di conservazione. I dati devono essere conservati solo presso le questure: per il Garante non è giustificato anche il loro inserimento in una banca dati centralizzata quale il C.e.d. del Dipartimento della pubblica sicurezza. Necessario, infine, individuare con precisione i soggetti che possono accedere alle informazioni.
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