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Notiziario Marketpress di
Martedì 05 Luglio 2005
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QUALE LEGGE IN CASO DI LITIGIO TRANSFRONTALIERO? |
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Bruxelles, 5 luglio 2005 - La Plenaria deve pronunciarsi in prima lettura della procedura di codecisione sulla proposta del cosiddetto regolamento Roma Ii che ha lo scopo di garantire che gli Stati membri applichino le stesse norme nei casi di contenziosi transfrontalieri che riguardano le obbligazioni extracontrattuali (Roma Ii). La relazione di Diana Wallis (Alde/adle, Uk), pur sostenendo la proposta, introduce ben 54 emendamenti adottati dalla commissione giuridica del Parlamento. I deputati intendono agevolare la soluzione dei litigi tra cittadini di diversi Stati membri su questioni come gli incidenti stradali o quelli dovuti a prodotti difettosi. La proposta della Commissione intende assicurare che i tribunali degli Stati membri applichino le stesse norme in casi di controversie transfrontaliere al fine di aumentare la trasparenza e la prevedibilità e migliorare il funzionamento del mercato interno. Agevolando il mutuo riconoscimento delle sentenze, il regolamento intende altresì contribuire alla creazione di un vero spazio europeo di libertà e giustizia. I deputati hanno introdotto una norma generale per la determinazione di quale legislazione debba essere applicata, sopprimendo le rigide disposizioni fissate per ogni tipo di obbligazione. Inoltre, danno la possibilità alle persone coinvolte in un causa di concordare assieme quale normativa debba essere applicata, prima di rifarsi alle disposizioni del regolamento. Per gli incidenti stradali, che rappresentano la maggioranza dei casi di dispute transfrontaliere, i deputati chiedono tuttavia che il tribunale competente, nella determinazione delle modalità dei danni/interessi e il calcolo del loro ammontare, applichi le norme in vigore sul luogo abituale di residenza della vittima. Sul piano della responsabilità, invece, il diritto in vigore sarebbe quello applicabile sul luogo dell'incidente. Background La proposta di regolamento è rivolta ad uniformare le norme di conflitto di leggi degli Stati membri in materia di obbligazioni extracontrattuali e a completare così l'armonizzazione del diritto internazionale privato in materia di obbligazioni civili e commerciali, che il regolamento «Bruxelles I» e la convenzione di Roma del 1980 hanno già fatto notevolmente progredire a livello comunitario. L’armonizzazione delle norme di conflitto di leggi riguarda norme in virtù delle quali viene determinata la legge applicabile ad una obbligazione. Secondo la Commissione, questa tecnica si rivela particolarmente adatta nell'ambito della risoluzione delle controversie transfrontaliere poiché, indicando con una ragionevole certezza la legge applicabile all'obbligazione, a prescindere dal tribunale adito, essa contribuisce a realizzare uno spazio europeo di giustizia. Infatti, anziché costringere a studiare norme di conflitto di leggi spesso notevolmente divergenti nei vari Stati membri i cui tribunali potrebbero essere competenti a giudicare una causa, la proposta permette alle parti di limitarsi allo studio di un regime unico di norme di conflitto, riducendo così i costi della controversia e rafforzando la prevedibilità delle soluzioni e la certezza del diritto. Queste considerazioni generali si applicano particolarmente alle obbligazioni extracontrattuali, materia la cui rilevanza per il Mercato interno è dimostrata dagli strumenti settoriali vigenti o in preparazione, disciplinanti l'uno o l'altro aspetto particolare (per esempio in fatto di responsabilità per i prodotti difettosi o di responsabilità ambientale). Infatti, malgrado i principi comuni, permangono divergenze di rilievo fra gli Stati membri. La proposta di regolamento in esame ha quindi lo scopo di permettere alle parti di poter determinare in anticipo e con ragionevole certezza la regola applicabile ad una determinata situazione giuridica, tanto più che le regole uniformi proposte saranno oggetto di interpretazione uniforme da parte della Corte di giustizia. In tal modo questa iniziativa contribuisce a rafforzare la certezza del diritto e favorisce il buon funzionamento del mercato interno.
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