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Notiziario Marketpress di Lunedì 11 Luglio 2005
 
   
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  IVA - LA COMMISSIONE EUROPEA PORTA AVANTI LE PROCEDURE DI INFRAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ITALIA E DEL PORTOGALLO  
   
  Bruxelles, 7 luglio 2005 - Commissione ha deciso di chiedere formalmente all'Italia di modificare la legge che limita il diritto degli operatori alla detrazione dell'Iva per quanto riguarda i servizi di telefonia mobile. La richiesta è trasmessa sotto forma di parere motivato, seconda fase della procedura di infrazione prevista dall'articolo 226 del trattato Ce. Inoltre, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia contro l'Italia per la sanatoria fiscale da essa applicata nel settore dell'Iva, nonché contro il Portogallo in quanto l'aliquota Iva applicata ai pedaggi sui due ponti sul fiume Tago a Lisbona non è conforme alla normativa comunitaria. Italia – Limitazione del diritto alla detrazione per i telefoni cellulari In linea di principio, i soggetti passivi Iva hanno il diritto di detrarre l'Iva relativa ai beni e servizi che essi utilizzano per le loro attività soggette all'imposta. Tuttavia, a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, della sesta direttiva Iva del Consiglio del 17 maggio 1977 (77/388/Cee), in assenza di disposizioni di armonizzazione delle norme comunitarie nel campo delle spese che non danno diritto a detrazione, gli Stati membri possono mantenere le limitazioni stabilite dalla loro legislazione prima dell'entrata in vigore della sesta direttiva nel loro territorio (per l'Italia, nel 1979). Con un decreto-legge del 13 maggio 1991, l'Italia ha introdotto una limitazione al 50 % dell'Iva detraibile sui servizi di telefonia mobile. Visto che la misura è stata introdotta nel 1991, la disposizione italiana da un lato viola la sesta direttiva Iva e, dall'altro, non rientra nell'ambito della norma derogatoria di cui all'articolo 17, paragrafo 6, della sesta direttiva. Non avendo l'Italia presentato osservazioni in seguito all'invio di una lettera di costituzione in mora, la Commissione ha deciso di indirizzare allo Stato membro un parere motivato. Italia – Sanatoria fiscale per l'Iva ("condono") Con la legge finanziaria 2003, l'Italia ha approvato misure fiscali (“condono”) che consentono ai soggetti passivi di regolarizzare una serie di imposte non corrisposte, compresa l’Iva. L’amministrazione italiana rinuncia ad effettuare qualsiasi controllo futuro sui periodi per i quali non è stata corrisposta l’Iva e concede il condono ai contribuenti che versino allo Stato un determinato importo, qualora non abbiano presentato alcuna dichiarazione, oppure una percentuale dell’Iva inizialmente dichiarata sugli acquisti e sulle vendite del periodo di riferimento qualora abbiano presentato una dichiarazione. Tale rinuncia ad ulteriori accertamenti sull’Iva non corrisposta si applica anche qualora sia provato che sono state commesse irregolarità. La Commissione ritiene che tale regime comporti una violazione della sesta direttiva Iva, che prevede la tassazione di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate all’interno del paese ed obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché i soggetti passivi assolvano i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’Iva. Secondo la Commissione, le misure italiane vanno al di là del margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri per poter calibrare la propria azione di controllo in funzione delle risorse umane e tecniche di cui dispongono. L’italia sembra piuttosto rinunciare, in maniera generale e indiscriminata, all’attività di accertamento e riscossione dell’Iva, in violazione degli obblighi assunti riguardo all'applicazione del diritto comunitario. La Commissione ritiene inoltre che le misure adottate dall’Italia mettano a rischio la corretta riscossione delle risorse proprie delle Comunità, una parte delle quali è costituita da una percentuale della base imponibile Iva dei singoli Stati membri. Questi ultimi sono tenuti a riscuotere le risorse proprie con la debita diligenza e sono esonerati dalle proprie responsabilità soltanto in caso di forza maggiore. Spetta quindi agli Stati membri creare infrastrutture appropriate per impedire la perdita di risorse proprie a causa di errori, negligenza o inadeguata applicazione del sistema. La Commissione non ha ricevuto dall'Italia una risposta soddisfacente al parere motivato indirizzatole nell'ottobre 2004 (cfr. Ip/04/1243) Portogallo – Aliquota Iva ridotta per il transito sui ponti sul Tago La legislazione portoghese prevede l'applicazione di un'aliquota Iva ridotta pari al 5% per il transito sui due ponti a pedaggio sul Tago a Lisbona. La Commissione ritiene che tale aliquota ridotta sia in contrasto con la normativa comunitaria. Nella causa C-276/98 (Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese) le autorità portoghesi hanno precisato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee che il ponte in questione (all'epoca soltanto uno) era gestito da un organismo di diritto pubblico. In tal caso, i servizi in questione non dovrebbero essere affatto soggetti ad Iva (a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della sesta direttiva Iva). Tuttavia, nella loro risposta alla lettera di costituzione in mora inviata dalla Commissione nel quadro della presente procedura, le autorità portoghesi hanno affermato che i due ponti a pedaggio attuali sono in effetti gestiti da un'impresa commerciale di proprietà di un consorzio privato. In tal caso, i servizi in questione dovrebbero essere soggetti all'aliquota Iva normale. Le autorità portoghesi sostengono inoltre che, in base alle disposizioni transitorie della sesta direttiva Iva, il Portogallo ha il diritto di applicare ai servizi in questione un'aliquota ridotta, non inferiore al 12%. La Commissione tuttavia, in primo luogo, ritiene che nella fattispecie il Portogallo non abbia il diritto di applicare tali disposizioni transitorie (e sia quindi obbligatoria l'aliquota normale) e, in secondo luogo, osserva che, anche se la posizione portoghese dovesse essere considerata valida e le disposizioni transitorie fossero ritenute applicabili, l'aliquota del 5% attualmente in vigore in Portogallo non risulterebbe in alcun modo applicabile in quanto, come indicato sopra, sarebbe soltanto possibile applicare un'aliquota ridotta non inferiore al 12%. Informazioni aggiornate sulle procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri si possono trovare sul seguente sito: http://europa.Eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm  
     
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