LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE: DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGGE N. 35/05 E DELLA LEGGE N. 80/05
A richiesta di un lettore confermiamo che il comma 7 dell'art. 1 del Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito nella Legge 14 maggio 2005, n. 80 ha introdotto una disposizione che è applicabile anche a software o prodotti similari contraffatti. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. Tale sanzione si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo qualcuna delle cose sopra indicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa di tali cose. La disposizione in esame chiarisce anche che restano in vigore le norme contenute nel Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.